§ 4.7.61 - L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 turismo e industria alberghiera
Data:17/01/2005
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 42/2000.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 8 della l.r. 42/2000.
Art. 3.  Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 42/2000.
Art. 4.  Modifiche all’articolo 14 della l.r. 42/2000.
Art. 5.  Modifiche all’articolo 17 della l.r. 42/2000.
Art. 6.  Modifiche all’articolo 20 della l.r. 42/2000.
Art. 7.  Modifiche all’articolo 26 della l.r. 42/2000.
Art. 8.  Modifiche all’articolo 27 della l.r. 42/2000.
Art. 9.  Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 42/2000.
Art. 10.  Modifiche all’articolo 30 della l.r. 42/2000.
Art. 11.  Modifiche alla rubrica della sezione III del capo I del titolo II della l.r. 42/2000.
Art. 12.  Sostituzione dell’articolo 34 della l.r. 42/2000.
Art. 13.  Inserimento dell’articolo 34 bis nella l.r. 42/2000.
Art. 14.  Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 42/2000.
Art. 15.  Sostituzione dell’articolo 36 della l.r. 42/2000.
Art. 16.  Modifiche all’articolo 38 della l.r. 42/2000.
Art. 17.  Modifiche all’articolo 39 della l.r. 42/2000.
Art. 18.  Sostituzione dell’articolo 41 della l.r. 42/2000.
Art. 19.  Sostituzione dell’articolo 42 della l.r. 42/2000.
Art. 20.  Modifiche all’articolo 47 della l.r. 42/2000.
Art. 21.  Modifiche all’articolo 51 della l.r. 42/2000.
Art. 22.  Sostituzione dell’articolo 52 della l.r. 42/2000.
Art. 23.  Sostituzione dell’articolo 53 della l.r. 42/2000.
Art. 24.  Sostituzione dell’articolo 55 della l.r. 42/2000.
Art. 25.  Modifiche all’articolo 56 della l.r. 42/2000.
Art. 26.  Modifiche all’articolo 58 della l.r. 42/2000.
Art. 27.  Modifiche all’articolo 59 della l.r. 42/2000.
Art. 28.  Modifiche all’articolo 60 della l.r. 42/2000.
Art. 29.  Modifiche all’articolo 61 della l.r. 42/2000.
Art. 30.  Sostituzione dell’articolo 63 della l.r. 42/2000.
Art. 31.  Modifiche all’articolo 64 della l.r. 42/2000.
Art. 32.  Modifiche all’articolo 67 della l.r. 42/2000.
Art. 33.  Sostituzione dell’articolo 68 della l.r. 42/2000.
Art. 34.  Modifiche all’articolo 69 della l.r. 42/2000.
Art. 35.  Sostituzione dell’articolo 70 della l.r. 42/2000.
Art. 36.  Sostituzione dell’articolo 71 della l.r. 42/2000.
Art. 37.  Sostituzione dell’articolo 72 della l.r. 42/2000.
Art. 38.  Modifiche all’articolo 76 della l.r. 42/2000.
Art. 39.  Sostituzione dell’articolo 80 della l.r. 42/2000.
Art. 40.  Sostituzione dell’articolo 81 della l.r. 42/2000.
Art. 41.  Modifiche all’articolo 82 della l.r. 42/2000.
Art. 42.  Modifiche all’articolo 85 della l.r. 42/2000.
Art. 43.  Modifiche all’articolo 88 della l.r. 42/2000.
Art. 44.  Modifiche all’articolo 95 della l.r. 42/2000.
Art. 45.  Sostituzione dell’articolo 96 della l.r. 42/2000.
Art. 46.  Modifiche all’articolo 99 della l.r. 42/2000.
Art. 47.  Sostituzione dell’articolo 101 della l.r. 42/2000.
Art. 48.  Modifiche all’articolo 103 della l.r. 42/2000.
Art. 49.  Modifiche all’articolo 107 della l.r. 42/2000.
Art. 50.  Modifiche all’articolo 111 della l.r. 42/2000.
Art. 51.  Modifiche all’articolo 112 della l.r. 42/2000.
Art. 52.  Sostituzione dell’articolo 115 della l.r. 42/2000.
Art. 53.  Modifiche all’articolo 118 della l.r. 42/2000.
Art. 54.  Modifiche all’articolo 119 della l.r. 42/2000.
Art. 55.  Sostituzione dell’articolo 121 della l.r. 42/2000.
Art. 56.  Modifiche all’articolo 122 della l.r. 42/2000.
Art. 57.  Modifiche all’articolo 123 della l.r. 42/2000.
Art. 58.  Sostituzione dell’articolo 126 della l.r. 42/2000.
Art. 59.  Modifiche all’articolo 131 della l.r. 42/2000.
Art. 60.  Modifiche all’articolo 132 della l.r. 42/2000.
Art. 61.  Modifiche all’articolo 133 della l.r. 42/2000.
Art. 62.  Modifiche all’articolo 135 della l.r. 42/2000.
Art. 63.  Sostituzione dell’articolo 141 della l.r. 42/2000.
Art. 64.  Modifiche all’articolo 145 della l.r. 42/2000.
Art. 65.  Modifiche all’articolo146 della l.r. 42/2000.
Art. 66.  Sostituzione dell’articolo 155 della l.r. 42/2000.
Art. 67.  Modifiche all’articolo156 della l.r. 42/2000.
Art. 68.  Modifiche all’articolo157 della l.r. 42/2000.
Art. 69.  Modifiche all’articolo158 della l.r. 42/2000.
Art. 70.  Modifiche all’Allegato A (Tabella degli ambiti turistici) della l.r. 42/2000.


§ 4.7.61 - L.R. 17 gennaio 2005, n. 14. [1]

Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

(B.U. 26 gennaio 2005, n. 5).

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 42/2000.

     1. L’articolo 6 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) è sostituito dal seguente:

“Art. 6. Finalità.

1. Il presente capo:

a) disciplina le funzioni e i compiti della Regione, delle province e dei comuni in materia di informazione, accoglienza e promozione turistica;

b) promuove il coordinamento delle autonomie locali e degli altri soggetti interessati.”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 42/2000.

     1. Il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“3. La Regione, attraverso il piano regionale per lo sviluppo economico di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), definisce gli obiettivi e le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo promuovendo la necessaria integrazione tra gli interventi dei soggetti pubblici e dei soggetti privati, nonché le modalità per garantire il raccordo tra l’attuazione dei programmi di attività delle agenzie per il turismo e quelli dell’agenzia di promozione economica della Toscana.”.

 

     Art. 3. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 42/2000.

     1. L’articolo 11 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 11. Agenzie per il turismo.

1. In ogni ambito territoriale di cui all’articolo 10 è istituita una agenzia per il turismo (APT).

2. L’APT ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e di gestione.

3. La provincia esercita sull’APT le funzioni amministrative e di controllo disciplinate dal presente capo.

4. All’APT si applicano le norme in materia di contabilità, bilancio, attività contrattuale e patrimonio della provincia.

5. Nel caso in cui l’ambito territoriale di competenza dell’APT comprenda il territorio di più province, le province interessate indicono una conferenza di servizi al fine di decidere a quale provincia attribuire le funzioni amministrative e di controllo sull’APT. Nel caso di mancata intesa tra le province, la Regione individua la provincia competente.

6. L’APT, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 7 e 8, espleta in particolare, anche per conto della Regione, i seguenti compiti:

a) fornisce servizi di informazione e di assistenza turistica nell’ambito del proprio territorio e istituisce gli uffici di informazione e accoglienza turistica a carattere regionale ove previsti;

b) provvede alla promozione e valorizzazione delle località turistiche e del relativo patrimonio culturale, artistico, storico, paesaggistico, ambientale, nonché dei servizi turistici presenti;

c) promuove, coordina ed attua attività di interesse turistico nel proprio ambito territoriale, anche in collaborazione con altre APT, con enti pubblici e con associazioni locali;

d) svolge attività di informazione e animazione nei confronti delle imprese e degli enti locali.

7. L’APT non può concedere contributi per iniziative turistiche promosse ed organizzate da altri soggetti.”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 42/2000.

     1. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“2. Entro il 30 settembre, il direttore predispone, sulla base del piano triennale della provincia di cui all’articolo 8, comma 4, nel rispetto del piano regionale per lo sviluppo economico di cui alla l.r. 35/2000, la proposta di programma di attività dell’APT. La provincia, tenuto conto del parere del Comitato turistico di indirizzo di cui all’articolo 17, provvede all’approvazione di tale programma entro trenta giorni dalla comunicazione. In mancanza di specifica determinazione entro detto termine, il programma si intende approvato.”.

     2. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Il direttore predispone il bilancio, e il conto consuntivo dell’APT. La provincia entro trenta giorni dalla comunicazione provvede all’approvazione. In mancanza di specifica determinazione entro detto termine, il bilancio e il conto consuntivo si intendono approvati.”.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 42/2000.

     1. Il comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“1. Le province, i comuni e le comunità montane ricompresi negli ambiti territoriali di cui all’articolo 10, e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, nonché le rappresentanze delle associazioni delle imprese e dei lavoratori operanti nel settore del turismo e delle associazioni pro-loco presenti sul territorio, costituiscono, in ciascun ambito, il Comitato turistico d’indirizzo (CTI). Il CTI resta in carica per l’intera durata del mandato amministrativo del Presidente della provincia.”.

     2. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“2. Una apposita conferenza di servizi tra gli enti pubblici e le associazioni di cui al comma 1, disciplinata ed indetta dalla provincia, definisce le norme che determinano:

a) la composizione del CTI, da un minimo di cinque a un massimo di quindici membri, di cui almeno il 40 per cento riservato alle rappresentanze delle imprese e dei lavoratori;

b) le modalità di funzionamento del CTI.”.

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 42/2000.

     1. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 42/2000 dopo le parole: “rimborsi” sono inserite le seguenti: “della Regione Toscana e”.

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 42/2000.

     1. Al comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 42/2000 la parola: “venticinque” è sostituita con la seguente: “40”.

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 42/2000.

     1. Al comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 42/2000 la parola: “venticinque” è sostituita con la seguente: “40”.

 

     Art. 9. Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 42/2000.

     1. L’articolo 29 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 29. Campeggi.

1. Sono campeggi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili. I campeggi possono altresì disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

2. E’ consentita in non più del 40 per cento delle piazzole l’installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo per l’intero periodo di permanenza del campeggio nell’area autorizzata, allestite dal titolare o gestore e messe a disposizione degli ospiti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento.

3. Nei campeggi già esistenti al 5 dicembre 1997 o per i quali a tale data fosse già stata presentata domanda di autorizzazione, è consentito mantenere la presenza di un numero di piazzole, interessate da strutture allestite dal titolare o gestore, fino a un massimo di trenta, ove già autorizzate.

4. Nei campeggi è consentito l’affitto di non più del 40 per cento delle piazzole per l’intera durata del periodo di apertura della struttura.”.

 

     Art. 10. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 42/2000.

     1. Al comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 42/2000 la parola: “venticinque” è sostituita con la seguente: “40”.

     2. Il comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 42/2000 è abrogato.

 

     Art. 11. Modifiche alla rubrica della sezione III del capo I del titolo II della l.r. 42/2000.

     1. La rubrica della sezione III del capo I del titolo II è sostituita dalla seguente: “Procedura e criteri di classificazione”.

 

     Art. 12. Sostituzione dell’articolo 34 della l.r. 42/2000.

     1. L’articolo 34 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 34. Denuncia di inizio attività.

1. L’esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo è subordinato alla denuncia di inizio attività al comune ove è ubicata la struttura, attestante l’esistenza dei requisiti previsti dagli articoli 34 bis e dal regolamento di cui all’articolo 158, e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

2. La denuncia di inizio attività può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, agli ospiti delle persone alloggiate e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura agli ospiti di giornali e riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli.

3. La denuncia può essere fatta da persone fisiche, enti, associazioni, società. Nel caso in cui il denunciante non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 34 bis.

4. Il comune entro cinque giorni dal ricevimento trasmette alla provincia e all’azienda unità sanitaria locale competenti copia della denuncia di inizio attività e relative variazioni.”.

 

     Art. 13. Inserimento dell’articolo 34 bis nella l.r. 42/2000.

     1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 42/2000 è inserito il seguente:

“Art. 34 bis. Requisiti.

1. Il titolare, il gestore e i loro rappresentanti sono in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

3. L’esercizio dell’attività è subordinato altresì all’esistenza, nella struttura ricettiva, dei seguenti requisiti:

a) requisiti obbligatori previsti per il livello minimo di classificazione dal regolamento di cui all’articolo 158;

b) superficie minima di 8 metri quadrati nelle camere con un posto letto; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;

c) superficie minima di 14 metri quadrati nelle camere con due posti letto, con l’aggiunta di 6 metri quadrati per ogni ulteriore letto fino a un massimo di due; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;

d) altezza minima interna utile dei locali posti negli alberghi e nelle residenze turistico-alberghiere, compresi i rapporti areoilluminanti, prevista dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali.

4. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente testo unico in assenza dei requisiti di cui al comma 3, lettere b), c) e d).

5. L’attività è esercitata nell’osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali siglati a livello territoriale.”.

 

     Art. 14. Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 42/2000.

     1. L’articolo 35 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 35. Classificazione.

1. Le strutture ricettive disciplinate dal presente capo possiedono le caratteristiche e i requisiti specificati nel regolamento di cui all’articolo 158. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono classificati:

a) gli alberghi e le loro dipendenze con un numero di stelle variabile da uno a cinque;

b) i campeggi e i parchi di vacanza con un numero di stelle variabile da uno a quattro;

c) le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici con un numero di stelle variabile da due a quattro.

2. La classificazione della struttura e le relative variazioni sono determinate in base ad autocertificazione dell’interessato all’atto della denuncia di inizio attività di cui all’articolo 34.”.

 

     Art. 15. Sostituzione dell’articolo 36 della l.r. 42/2000.

     1. L’articolo 36 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 36. Rettifica della classificazione.

1. La provincia in ogni momento verifica d’ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione attribuita e, qualora accerti che la struttura ricettiva possieda i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato da notificare all’interessato procede alla rettifica della classificazione. Il provvedimento della provincia è trasmesso al comune.”.

 

     Art. 16. Modifiche all’articolo 38 della l.r. 42/2000.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 38 della l.r. 42/2000 è aggiunto il seguente:

“2 bis. I campeggi temporanei non sono tenuti alla comunicazione dei prezzi.”.

 

     Art. 17. Modifiche all’articolo 39 della l.r. 42/2000.

     1. Al comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 42/2000 dopo le parole: “le associazioni,” sono inserite le seguenti: “le cooperative e comunque tutti”.

     2. Il comma 3 dell’articolo 39 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“3. La denuncia di inizio attività per uno degli insediamenti di cui al comma 1 contiene l’indicazione dei fruitori abilitati all’utilizzazione della struttura.”.

 

     Art. 18. Sostituzione dell’articolo 41 della l.r. 42/2000.

     1. L’articolo 41 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 41. Cessazione dell’attività.

1. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento di cui all’articolo 158, il comune dispone la cessazione dell’attività, salvo che fissi un termine entro il quale l’interessato provveda a conformare l’attività stessa alla normativa vigente.

2. Il provvedimento di cessazione di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.

3. Il comune dispone la cessazione dell’attività altresì qualora venga meno alcuno dei requisiti previsti dalla legge per il titolare o gestore.”.

 

     Art. 19. Sostituzione dell’articolo 42 della l.r. 42/2000.

     1. L’articolo 42 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 42. Sanzioni amministrative.

1. Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate dal presente capo senza aver effettuato la denuncia di inizio attività o è sprovvisto dell’autorizzazione di cui all’articolo 38 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:

a) chi contravvenga a quanto previsto dai seguenti articoli:

1) articolo 29, commi 2, 3, 4;

2) articolo 30, commi 2 e 3;

3) articolo 32, comma 2;

4) articolo 33;

5) articolo 44, comma 1;

b) chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:

a) chi pubblicizzi, mediante qualsiasi mezzo, un livello di classificazione della propria struttura superiore a quello posseduto;

b) chi, essendosi verificate le condizioni per una classificazione a livelli inferiori della propria struttura, ometta di dichiarare tale circostanza in occasione della comunicazione annuale dei prezzi ai sensi del titolo II, capo IV;

c) chi doti i locali e gli spazi destinati all’alloggio dei clienti con un numero di posti superiore a quello comunicato con la denuncia di inizio attività.

4. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro chi violi gli obblighi di cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento di attuazione non altrimenti sanzionati.

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.”.

 

     Art. 20. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 42/2000.

     1. Al comma 1 dell’articolo 47 della l.r. 42/2000 le parole: “nell’autorizzazione,” sono sostituite con le seguenti: “nella denuncia di inizio attività,”.

 

     Art. 21. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 42/2000.

     1. Il comma 4 dell’articolo 51 della l.r. 42/2000 è abrogato.

 

     Art. 22. Sostituzione dell’articolo 52 della l.r. 42/2000.

     1. L’articolo 52 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 52. Procedura per lo svolgimento delle attività previste nella sezione II.

1. L’esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è subordinato alla denuncia di inizio attività al comune ove è ubicata la struttura attestante l’esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 34 bis, commi 1, 2 e 5, e dal regolamento di cui all’articolo 158, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

2. La denuncia di inizio attività può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e agli ospiti delle persone alloggiate.

3. Per la denuncia di inizio attività si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, commi 3 e 4.

4. E’ consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.”.

 

     Art. 23. Sostituzione dell’articolo 53 della l.r. 42/2000.

     1. L’articolo 53 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 53. Norme particolari per la denuncia di inizio attività di case per ferie, rifugi e bivacchi.

1. Per le case per ferie, la denuncia di inizio attività individua i soggetti cui la struttura è destinata.

2. Per i rifugi, qualora trattasi di rifugi con custodia, all’atto della denuncia di inizio attività è indicato il nominativo del custode, che, qualora non coincida con il gestore stesso, sottoscrive la denuncia di inizio attività per accettazione.

3. Chiunque intenda attivare un bivacco fisso ne dà comunicazione al comune, specificandone l’ubicazione.”.

 

     Art. 24. Sostituzione dell’articolo 55 della l.r. 42/2000.

     1. L’articolo 55 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 55. Affittacamere.

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nello stesso appartamento, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Gli affittacamere che oltre all’alloggio somministrano la prima colazione possono assumere la denominazione di “bed & breakfast”.”.

 

     Art. 25. Modifiche all’articolo 56 della l.r. 42/2000.

     1. Il comma 1 dell’articolo 56 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati.”.

     2. Al comma 4 dell’articolo 56 della l.r. 42/2000 la parola: “tre” è sostituita con la seguente: “una”.

 

     Art. 26. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 42/2000.

     1. Al comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 42/2000 le parole: “decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352”, sono sostituite dalle parole: “decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137)”.

     2. Al comma 4 dell’articolo 58 della l.r. 42/2000 le parole: “17 ottobre 1994, n. 76 “Disciplina delle attività agrituristiche”, sono sostituite dalle parole: “23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana)”.

 

     Art. 27. Modifiche all’articolo 59 della l.r. 42/2000.

     1. Il comma 2 dell’articolo 59 della l.r. 42/2000 è abrogato.

 

     Art. 28. Modifiche all’articolo 60 della l.r. 42/2000.

     1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 60 della l.r. 42/2000 è abrogata.

     2. Il comma 3 dell’articolo 60 della l.r. 42/2000 è abrogato.

 

     Art. 29. Modifiche all’articolo 61 della l.r. 42/2000.

     1. Il comma 1 dell’articolo 61 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“1. Coloro che esercitano, non professionalmente, l’attività di affittacamere nella casa ove hanno la propria residenza e domicilio sono esonerati dalla presentazione della comunicazione dei prezzi di cui all’articolo 75.”.

 

     Art. 30. Sostituzione dell’articolo 63 della l.r. 42/2000.

     1. L’articolo 63 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 63. Classificazione e revisione della classificazione.

1. I residence sono classificati con un numero di chiavi variabili da due a quattro sulla base della tabella di classificazione ad essi relativa prevista nel regolamento di cui all’articolo 158.

2. La classificazione della struttura e le relative variazioni sono determinate in base ad autocertificazione dell’interessato.

3. La provincia in ogni momento verifica d’ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione posseduta e, qualora accerti che la struttura ricettiva possieda i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato da notificare all’interessato procede alla rettifica della classificazione. Il provvedimento della provincia è trasmesso al comune.”.

 

     Art. 31. Modifiche all’articolo 64 della l.r. 42/2000.

     1. L’articolo 64 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 64. Procedura per lo svolgimento dell’attività.

1. L’esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è subordinato alla denuncia di inizio attività al comune ove è ubicata la struttura attestante l’esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 34 bis, commi 1, 2 e 5 ,e dal regolamento di cui all’articolo 158, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

2. La gestione di residence può comprendere la somministrazione di bevande.

3. Per la denuncia di inizio attività si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, commi 3 e 4.

4. E’ consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.”.

 

     Art. 32. Modifiche all’articolo 67 della l.r. 42/2000.

     1. L’articolo 67 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 67. Cessazione dell’attività.

1. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento di cui all’articolo 158, il comune dispone la cessazione dell’attività, salvo che fissi un termine entro il quale l’interessato provveda a conformare l’attività stessa alla normativa vigente.

2. Il provvedimento di cessazione di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.

3. Il comune dispone la cessazione dell’attività altresì qualora venga meno alcuno dei requisiti previsti dalla legge per il titolare o gestore.”.

 

     Art. 33. Sostituzione dell’articolo 68 della l.r. 42/2000.

     1. L’articolo 68 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 68. Sanzioni amministrative.

1. Chi gestisce una delle strutture disciplinate al presente capo senza aver provveduto alla denuncia di inizio attività è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro.

2. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro.

3. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro:

a) chi ospita all’interno della struttura ricettiva soggetti diversi da quelli indicati nella denuncia di inizio attività;

b) chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione, ove prevista.

4. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro chi violi gli obblighi di cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento di cui all’articolo 158 non altrimenti sanzionati.

5. Chi somministra alimenti e bevande in violazione delle prescrizioni del presente capo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro.

6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:

a) chi pubblicizza, con qualunque mezzo, un livello di classificazione di residence superiore a quello posseduto;

b) chi non fornisce i servizi previsti dalla legge e dal regolamento di cui all’articolo 158 per il tipo di struttura.

7. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.”.

 

     Art. 34. Modifiche all’articolo 69 della l.r. 42/2000.

     1. Il comma 3 dell’articolo 69 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“3. Il comune nel proprio regolamento, sentita l’azienda unità sanitaria locale, determina le deroghe, per eccezionali esigenze ambientali e morfologiche, ai requisiti fissati per gli stabilimenti dal regolamento di cui all’articolo 158.”.

 

     Art. 35. Sostituzione dell’articolo 70 della l.r. 42/2000.

     1. L’articolo 70 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 70. Obblighi amministrativi.

1. L’apertura di stabilimenti balneari è soggetta a denuncia di inizio attività da parte dell’interessato al comune.

2. Il comune trasmette, entro cinque giorni, alla provincia e all’azienda unità sanitaria locale copia della denuncia di inizio attività.”.

 

     Art. 36. Sostituzione dell’articolo 71 della l.r. 42/2000.

     1. L’articolo 71 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 71. Compiti di vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dal comune.”.

 

     Art. 37. Sostituzione dell’articolo 72 della l.r. 42/2000.

     1. L’articolo 72 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 72. Sanzioni amministrative.

1. Chi gestisce uno stabilimento balneare senza aver provveduto alla denuncia di inizio attività è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro.”.

 

     Art. 38. Modifiche all’articolo 76 della l.r. 42/2000.

     1. Il comma 2 dell’articolo 76 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“2. Ai titolari o gestori degli stabilimenti balneari è fatto obbligo di comunicare, entro il 1 marzo di ogni anno, i prezzi che intendono praticare nella stagione successiva, nonché le caratteristiche delle strutture.”.

     2. Dopo il comma 2 dell’articolo 76 della l.r. 42/2000 è inserito il seguente:

“2 bis. Non vi è obbligo di comunicazione dei prezzi o delle caratteristiche che non siano variati rispetto alla comunicazione precedente.”.

 

     Art. 39. Sostituzione dell’articolo 80 della l.r. 42/2000.

     1. L’articolo 80 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 80. Sanzioni amministrative.

1. Chi effettua la comunicazione di cui all’articolo 75 incompleta o priva di indicazioni relative a caratteristiche della struttura variate rispetto alle precedenti comunicazioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 60,00 euro a 360,00 euro.

2. Chi non espone la tabella di cui all’articolo 78, comma 1 o la espone in modo non perfettamente visibile, nonché chi compila la stessa in modo incompleto rispetto al modello regionale ovvero in contrasto con quanto comunicato alla provincia è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro. La sanzione è ridotta della metà nel caso della mancata esposizione o della esposizione non completamente visibile o della compilazione incompleta, ovvero in contrasto con quanto comunicato alla provincia, del cartellino di cui all’articolo 78, comma 2.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 300,00 euro a 1.800,00 euro:

a) chi espone prezzi superiori a quelli comunicati;

b) chi viola le disposizioni di cui all’articolo 78, comma 3 e comma 4.

4. Chi non comunica i prezzi o applica prezzi superiori a quelli comunicati è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 600,00 euro a 3600,00 euro.

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate.”.

 

     Art. 40. Sostituzione dell’articolo 81 della l.r. 42/2000.

     1. L’articolo 81 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 81. Osservatorio regionale del turismo.

1. E’ istituito l’osservatorio regionale del turismo, a cui partecipano rappresentanti delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni per la tutela dei consumatori, delle camere di commercio e delle pro-loco.

2. La composizione, l’organizzazione e il funzionamento dell’osservatorio sono definiti dalla Giunta regionale. Con l’approvazione della relativa deliberazione della Giunta regionale, cessa l’efficacia della deliberazione del Consiglio regionale 20 maggio 2003, n. 94 concernente la costituzione dell’Osservatorio regionale del turismo.

3. L’osservatorio effettua studi ed analisi relative al turismo in ordine a:

a) consistenza dell’offerta, caratteristiche delle imprese e dinamiche dei prezzi dei servizi;

b) flussi turistici;

c) rapporti di lavoro e formazione professionale, anche ai fini della contrattazione di categoria;

d) appalti di servizi turistici;

e) ricorso al credito e al sostegno finanziario pubblico;

f) marketing e promozione, cooperazione internazionale.

4. L’osservatorio invia annualmente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta.”.

 

     Art. 41. Modifiche all’articolo 82 della l.r. 42/2000.

     1. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 82 della l.r. 42/2000 è sostituita dalla seguente:

“d) la realizzazione di punti di informazione al pubblico, l’informazione e l’assistenza ai propri clienti, nonché l’accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;”.

     2. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 82 della l.r. 42/2000 è sostituita dalla seguente:

“e) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive e di agriturismi, ovvero la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;”.

     3. La lettera f) del comma 3 dell’articolo 82 della l.r. 42/2000 è sostituita dalla seguente:

“f) ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attività di pubblico spettacolo.”.

 

     Art. 42. Modifiche all’articolo 85 della l.r. 42/2000.

     1. Il comma 1 dell’articolo 85 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“1. Nei locali di esercizio delle imprese di cui all’articolo 82 è consentito lo svolgimento di attività complementari di cui all’articolo 82, comma 3, nonché di ogni altra attività complementare nell’osservanza delle rispettive normative di settore, purché l’attività di agenzia di viaggio sia prevalente rispetto a tutte le altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di addetti e del fatturato.”.

 

     Art. 43. Modifiche all’articolo 88 della l.r. 42/2000.

     1. Al comma 1 dell’articolo 88 della l.r. 42/2000 sono soppresse le seguenti parole: “previsti dall’articolo 9 della l. 217/1983”.

     2. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 88 della l.r. 42/2000 sono soppresse le seguenti parole: “di cui all’articolo 9 della l. 217/83,”.

     3. Al comma 7 dell’articolo 88 della l.r. 42/2000 la parola: “contestualmente” è sostituita dalle seguenti: “entro il termine di cui sopra”.

 

     Art. 44. Modifiche all’articolo 95 della l.r. 42/2000.

     1. Al comma 1 dell’articolo 95 della l.r. 42/2000 dopo le parole: “requisiti strutturali” sono inserite le seguenti: “o professionali di cui all’articolo 88”.

 

     Art. 45. Sostituzione dell’articolo 96 della l.r. 42/2000.

     1. L’articolo 96 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 96. Sanzioni amministrative.

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 800,00 euro a 4.800,00 euro:

a) chiunque esercita l’attività di agenzia di viaggio senza aver fatto la denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 84;

b) chiunque contravviene all’obbligo di stipulare la garanzia assicurativa di cui all’articolo 86;

c) l’associazione iscritta all’albo di cui all’articolo 90 che effettua le attività ivi consentite in favore di non associati, ovvero contravviene all’obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui all’articolo 91, comma 2.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:

a) chiunque pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con le norme di cui all’articolo 9 del d.lgs. 111/1995;

b) colui che non presta effettivamente la propria esclusiva attività presso l’agenzia di viaggio di cui risulti essere titolare, o, in sua vece, chi è preposto alla direzione tecnica ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera a), ovvero il responsabile organizzativo che viola le norme di cui all’articolo 91, comma 4;

c) l’associazione iscritta all’albo di cui all’articolo 90 che effettua le attività ivi consentite senza la preventiva comunicazione alla provincia, prevista all’articolo 91;

d) il soggetto organizzatore di cui all’articolo 92 che contravviene agli obblighi ivi previsti;

e) chi contravviene agli obblighi previsti dall’articolo 85, comma 2;

f) chi contravviene agli obblighi previsti dall’articolo 84, commi 2 e 6; dall’articolo 87 e dall’articolo 90, comma 8.

3. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 chi violi gli obblighi di cui al presente capo non altrimenti sanzionati.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.”.

 

     Art. 46. Modifiche all’articolo 99 della l.r. 42/2000.

     1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 99 della l.r. 42/2000 è sostituita dalla seguente:

“b) abilitazione all’esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell’esame, di cui all’articolo 101;”.

     2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 99 della l.r. 42/2000 è inserita la seguente:

“b bis) titolo di studio universitario tra quelli indicati con regolamento regionale e superamento dell’esame, di cui all’articolo 101; il possesso del titolo di studio universitario sostituisce la frequenza del corso di cui alla lettera b);”.

     3. Al primo periodo del comma 4 dell’articolo 99, dopo la parola: “fotografia” sono aggiunte le seguenti: “secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura regionale ”.

 

     Art. 47. Sostituzione dell’articolo 101 della l.r. 42/2000.

     1. L’articolo 101 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 101. Corsi di qualificazione e specializzazione.

1. La provincia riconosce corsi di qualificazione professionale e di specializzazione per guide turistiche, ai sensi della normativa regionale vigente.

2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione teorica e pratica della guida turistica con l’acquisizione di conoscenze sugli ambiti territoriali provinciali e si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di qualificazione.

3. L’ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al possesso del diploma di scuola media superiore e alla conoscenza di una lingua straniera.

4. I corsi di specializzazione sono finalizzati all’ampliamento delle competenze e all’approfondimento delle conoscenze, comprendono la specializzazione su specifici siti museali e su particolari settori tematici e si concludono con un esame e con il rilascio del relativo attestato di specializzazione.

5. I corsi di cui al comma 4 hanno ad oggetto materie che interessano il territorio regionale e sono riconosciuti e pubblicizzati anche in coordinamento tra le province.”.

 

     Art. 48. Modifiche all’articolo 103 della l.r. 42/2000.

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 103 della l.r. 42/2000 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Le guide turistiche che, in data anteriore all’entrata in vigore della legge regionale 19 luglio 1995, n. 80 (Disciplina delle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico ed interprete turistico), risultano in possesso di abilitazione all’esercizio della professione limitatamente a singole località, possono ottenere l’estensione dell’abilitazione stessa all’intero ambito provinciale purché diano prova di adeguata conoscenza professionale, valutata da apposita commissione nominata dalla provincia. La provincia comunica al comune di residenza o di domicilio l’estensione dell’abilitazione.”.

 

     Art. 49. Modifiche all’articolo 107 della l.r. 42/2000.

     1. L’articolo 107 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 107. Sanzioni amministrative.

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.000,00 euro:

a) chiunque esercita l’attività professionale di guida turistica senza aver provveduto alla denuncia di inizio di attività;

b) i soggetti di cui agli articoli 82 e 90 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.500,00 euro:

a) la guida turistica che esercita al di fuori degli ambiti per cui ha conseguito l’abilitazione;

b) chiunque, beneficiando delle esenzioni di cui all’articolo 100, comma 1, viola il disposto dell’articolo 100, comma 2;

c) la guida turistica che contravviene al divieto di cui all’articolo 104, comma 2.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro:

a) la guida turistica che contravviene al disposto dell’articolo 104, comma 1;

b) la guida turistica che esercita in una lingua per la quale non ha conseguito l’abilitazione.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

5. Il comune, nei casi di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, lettera b), che assumano particolare gravità oppure siano reiterati nell’anno, può sospendere l’attività fino ad un massimo di trenta giorni.”.

 

     Art. 50. Modifiche all’articolo 111 della l.r. 42/2000.

     1. Al comma 3 dell’articolo 111 della l.r. 42/2000 dopo la parola: “fotografia” sono aggiunte le seguenti: “secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura regionale.”.

 

     Art. 51. Modifiche all’articolo 112 della l.r. 42/2000.

     1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 112 della l.r. 42/2000 è sostituita dalla seguente:

“e) diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori o laurea in scienze della mediazione linguistica;”.

 

     Art. 52. Sostituzione dell’articolo 115 della l.r. 42/2000.

     1. L’articolo 115 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 115. Sanzioni amministrative.

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.000,00 euro:

a) chiunque esercita l’attività professionale di accompagnatore turistico senza aver provveduto alla denuncia di inizio di attività;

b) i soggetti di cui agli articoli 82 e 90 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.500,00 euro l’accompagnatore turistico che contravviene al divieto di cui all’articolo 113, comma 2.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro l’accompagnatore turistico che contravviene al disposto dell’articolo 113, comma 1.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

5. Il comune, nei casi di cui ai commi 1 e 2 che assumano particolare gravità oppure siano reiterati nell’anno, può sospendere l’attività fino ad un massimo di trenta giorni.”.

 

     Art. 53. Modifiche all’articolo 118 della l.r. 42/2000.

     1. Il comma 1 dell’articolo 118 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“1. E’ guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi quei percorsi che richiedono comunque l’uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche.”.

     2. Il comma 2 dell’articolo 118 della l.r. 42/2000 è abrogato.

 

     Art. 54. Modifiche all’articolo 119 della l.r. 42/2000.

     1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 119 della l.r. 42/2000 è sostituita dalla seguente:

“b) abilitazione all’esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell’esame, di cui all’articolo 121 ovvero abilitazione conseguita in altra regione o Stato membro della Unione europea ovvero abilitazione tecnica di accompagnatore di media montagna di cui all’articolo 22 della legge 2 gennaio 1986, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), limitatamente alla specialità escursionistica;”.

     2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 119 della l.r. 42/2000 è inserita la seguente:

“b bis) titolo di studio universitario tra quelli indicati con regolamento regionale e superamento dell’esame, di cui all’articolo 121; il possesso del titolo di studio universitario sostituisce la frequenza del corso di cui alla lettera b);”.

     3. Al comma 5 dell’articolo 119 della l.r. 42/2000 dopo la parola:“fotografia” sono aggiunte le seguenti: “secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura regionale”.

     4. Il comma 6 dell’articolo 119 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“6. Per il proseguimento dell’attività, ogni tre anni le guide ambientali presentano al comune di residenza il certificato di idoneità psico-fisica di cui al comma 1, lettera c).”.

 

     Art. 55. Sostituzione dell’articolo 121 della l.r. 42/2000.

     1. L’articolo 121 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 121. Corsi di qualificazione e specializzazione.

1. La provincia riconosce corsi di qualificazione professionale e di specializzazione per guide ambientali, ai sensi della normativa regionale vigente.

2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione tecnico-pratica e teorica della guida ambientale nella singola specialità, si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio del relativo attestato.

3. L’ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica espletata secondo le modalità stabilite dalla provincia.

4. I corsi di specializzazione sono finalizzati all’ampliamento delle competenze e all’approfondimento delle conoscenze; comprendono l’acquisizione di nuove tecniche, l’uso di mezzi e la specializzazione su porzioni di territorio.

5. I corsi di specializzazione sono riservati a coloro che già esercitano l’attività di guida ambientale e si concludono con un esame e con il rilascio di un attestato.”.

 

     Art. 56. Modifiche all’articolo 122 della l.r. 42/2000.

     1. Al comma 1 dell’articolo 122 della l.r. 42/2000 sono soppresse le seguenti parole: “e di aggiornamento”.

 

     Art. 57. Modifiche all’articolo 123 della l.r. 42/2000.

     1. Il comma 1 dell’articolo 123 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“1. Le guide ambientali garantiscono lo svolgimento dell’escursione nella sicurezza per i propri clienti graduando la difficoltà dei percorsi alle effettive capacità degli stessi.”.

 

     Art. 58. Sostituzione dell’articolo 126 della l.r. 42/2000.

     1. L’articolo 126 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 126. Sanzioni amministrative.

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.000,00 euro:

a) chiunque esercita l’attività professionale di guida ambientale senza aver provveduto alla denuncia di inizio di attività;

b) i soggetti di cui agli articoli 82 e 90 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).

2. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.500,00 euro la guida ambientale che contravviene al divieto di cui all’articolo 124, comma 2.

3. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro la guida ambientale che contravviene al disposto dell’articolo 124, comma 1.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.”.

 

     Art. 59. Modifiche all’articolo 131 della l.r. 42/2000.

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 131 della l.r. 42/2000 è inserito il seguente:

“1 bis. Il collegio, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura regionale.”.

 

     Art. 60. Modifiche all’articolo 132 della l.r. 42/2000.

     1. Il comma 1 dell’articolo 132 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“1. La provincia riconosce corsi di qualificazione e di specializzazione professionale per maestri di sci, nonché i corsi di aggiornamento obbligatori di cui all’articolo 130, comma 4, ai sensi della normativa regionale vigente.”.

 

     Art. 61. Modifiche all’articolo 133 della l.r. 42/2000.

     1. Il comma 3 dell’articolo 133 della l.r. 42/2000 è sostituito con il seguente:

“3. I maestri di sci già abilitati in una specialità che hanno superato la prova attitudinale per l’ammissione ai corsi di qualificazione di altra specialità, sono esonerati dal corso di formazione e dall’esame limitatamente alle materie già oggetto del corso di formazione per il quale è stata ottenuta l’abilitazione.”.

 

     Art. 62. Modifiche all’articolo 135 della l.r. 42/2000.

     1. Al comma 1 dell’articolo 135 della l.r. 42/2000 sono soppresse le seguenti parole: “per anzianità o per invalidità, purché residenti in Toscana.”.

 

     Art. 63. Sostituzione dell’articolo 141 della l.r. 42/2000.

     1. L’articolo 141 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 141. Sanzioni amministrative.

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.000,00 euro:

a) chiunque esercita stabilmente la professione di maestro di sci senza essere iscritto all’albo regionale di cui all’articolo 130;

b) il maestro di sci straniero che esercita temporaneamente l’attività senza aver ottenuto il preventivo nulla osta di cui all’articolo 134.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.500,00 euro il maestro di sci che contravviene alla disposizione dell’articolo 137, comma 3. La sanzione è raddoppiata nell’ipotesi in cui contravvenga a tale disposizione una scuola di sci.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro:

a) il maestro di sci iscritto ad albo regionale, che esercita temporaneamente l’attività senza aver provveduto a darne preventiva comunicazione ai sensi dell’articolo 134, comma 3;

b) il maestro di sci o le scuole di sci che violano l’articolo 137, comma 1 o comma 2.

4. L’esercizio abusivo di scuole di sci, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 800,00 euro a 4.800,00 euro.

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.”.

 

     Art. 64. Modifiche all’articolo 145 della l.r. 42/2000.

     1. Dopo comma 1 dell’articolo 145 della l.r. 42/2000 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Il collegio, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura regionale.”.

 

     Art. 65. Modifiche all’articolo146 della l.r. 42/2000.

     1. Al comma 1 dell’articolo146 della l.r. 42/2000, le parole: “ai sensi dell’articolo 17 della LR 70/1994” sono sostituire dalle seguenti: “ai sensi della normativa regionale vigente.”.

 

     Art. 66. Sostituzione dell’articolo 155 della l.r. 42/2000.

     1. L’articolo 155 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 155. Sanzioni amministrative.

1. Fermo restando quando previsto dalle norme penali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 2.600,00 euro chiunque eserciti stabilmente la professione di guida alpina senza essere iscritto all’albo regionale di cui all’articolo 144.

2. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.500,00 euro la guida alpina che contravvenga alla disposizione dell’articolo 151, comma 3. La sanzione è raddoppiata nell’ipotesi in cui contravvenga a tale disposizione una scuola di alpinismo e sci-alpinismo.

3. Sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro le guide alpine e le scuole di alpinismo e sci-alpinismo che contravvengono alle disposizioni dell’articolo 151, commi 1 e 2.

4. L’esercizio abusivo di scuole di alpinismo e scialpinismo, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 800,00 euro a 4.800,00 euro.

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate.”.

 

     Art. 67. Modifiche all’articolo156 della l.r. 42/2000.

     1. Al comma 1 dell’articolo 156 della l.r. 42/2000, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

“h bis) legge regionale 21 dicembre 1994, n. 102 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture ricettive);”.

     2. Al comma 1 dell’articolo 156 della l.r. 42/2000, dopo la lettera h bis), introdotta dal comma 1, è aggiunta la seguente:

“h ter) legge regionale 6 aprile 2000, n. 51 (Modifiche della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 102 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture ricettive).”.

 

     Art. 68. Modifiche all’articolo157 della l.r. 42/2000.

     1. Al comma 2 dell’articolo 157 della l.r. 42/2000, le parole: “17 ottobre 1994, n. 76” sono sostituite dalle seguenti: “23 giugno 2003, n. 30”.

     2. Il comma 6 dell’articolo 157 della l.r. 42/2000 è abrogato [2].

 

     Art. 69. Modifiche all’articolo158 della l.r. 42/2000.

     1. Al comma 1 dell’articolo 158 della l.r. 42/2000 le parole:“Giunta regionale” sono sostituite dalla seguente: “Regione”.

 

     Art. 70. Modifiche all’Allegato A (Tabella degli ambiti turistici) della l.r. 42/2000.

     1. Nell’Ambito turistico n. 6 dell’Allegato A della l.r. 42/2000 la parola “Cinigiano” è soppressa.

     2. Nell’Ambito turistico n. 15 dell’Allegato A della l.r. 42/2000, dopo la parola: “Semproniano” è aggiunta la parola: “Cinigiano”.


[1] Abrogata dall'art. 160 della L.R. 20 dicembre 2016, n. 86.

[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 1 aprile 2005, n. 22.