§ 4.7.29 - L.R. 21 dicembre 1994, n. 102.
Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture ricettive.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 turismo e industria alberghiera
Data:21/12/1994
Numero:102


Sommario
Art. 1.  Superfici minime delle camere con due posti letto.
Art. 2.  Posti letto supplementari.
Art. 3.  Calcolo delle superfici.
Art. 4.  Altezza e volume.
Art. 5.  Norma finale.


§ 4.7.29 - L.R. 21 dicembre 1994, n. 102. [1]

Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture ricettive.

(B.U. 22 dicembre 1994, n. 85 bis).

 

Art. 1. Superfici minime delle camere con due posti letto.

     1. Negli alberghi e nelle residenze turistico-alberghiere la superficie minima delle camere da letto è fissata in mq. 8 per le camere con un posto letto e in mq. 14 per le camere con due posti letto.

     2. Per le sole camere con due posti letto degli alberghi e delle residenze turistico-alberghiere già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge è consentito il mantenimento delle superfici esistenti purché non inferiore a:

     a) mq. 10 per gli alberghi classificati con 1 e 2 stelle e le residenze turistico-alberghiere classificate con 2 stelle;

     b) mq. 11 per gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere classificati con 3 stelle;

     c) mq. 12 per gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere classificati con 4 stelle.

 

     Art. 2. Posti letto supplementari.

     1. Negli alberghi e nelle residenze turistico-alberghiere è consentita, nelle sole camere adibite abitualmente al pernottamento di due persone ed esclusivamente a richiesta del cliente, la sistemazione temporanea di non più di due letti supplementari. In tali casi la superficie delle camere deve essere aumentata di mq. 6 per ogni posto letto aggiuntivo. Detti posti letto possono essere realizzati anche mediante arredi che ne consentano la scomparsa.

     2. Negli alberghi e nelle residenze turistico-alberghiere già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge la superficie minima di cui al comma precedente è fissata in mq. 4 per ciascun posto letto aggiuntivo.

     2 bis. Negli alberghi e nelle residenze turistico-alberghiere di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 è, comunque, consentita, nelle sole camere adibite abitualmente al pernottamento di due persone, ed esclusivamente a richiesta del cliente, la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore ai dodici anni. Al momento della partenza del cliente tale utilizzazione cessa e si ristabiliscono i posti letto previsti [2].

     3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle camere con più di due posti letto ubicate negli esercizi di affittacamere di cui agli articoli 10, 11 e 12 della L.R. 10 gennaio 1987, n. 1 e già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge [3].

 

     Art. 3. Calcolo delle superfici.

     1. La superficie delle camere da letto viene calcolata tenendo conto degli spazi occupati da armadi a muro nonché degli spazi aperti sulle stesse purché non delimitati da serramenti anche mobili, al netto di ogni altro ambiente accessorio. La frazione di superficie superiore a mq. 0,50 è in tutti i casi arrotondabile all'unità.

 

     Art. 4. Altezza e volume.

     1. L'altezza minima interna utile dei locali posti negli alberghi e nelle residenze turistico-alberghiere è quella prevista dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali, con un minimo di m. 2,70 per le camere da letto e i locali di soggiorno e di m. 2,40 per i locali bagno, le cucine e gli altri vani accessori.

     2. Nelle località classificate montane ai sensi della Legge n. 142/1990, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia locale, può essere consentita dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali una riduzione a m. 2,55 dell'altezza minima interna delle camere da letto e dei vani di soggiorno, ulteriormente riducibile a m. 2,40 per le strutture già esistenti.

     3. Nel caso di ambienti con altezze non uniformi, sono consentibili valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di m. 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore ai limiti stabiliti ai precedenti comma 1 e comma 2.

     4. Il volume minimo delle camere da letto e dei locali di soggiorno è determinato dal prodotto tra le superfici e le altezze minime di cui alla presente legge.

 

          Art. 5. Norma finale.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 e all'articolo 2, comma 2 e comma 3, sono applicabili nei limiti delle camere da letto riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge e fino a quando le strutture ricettive non siano interessate da opere di ampliamento o di ristrutturazione edilizia di cui al punto D3 dell'allegato alla L.R. 21 maggio 1980, n. 59.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni in contrasto di cui al Regio Decreto 24 maggio 1925, n. 1102, come modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630 e con Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n. 1437.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 156 della L.R. 23 marzo 2000, n. 42.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 2000, n. 51.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 2000, n. 51.