Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 08/01/1986 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. unico. 1. La scadenza del periodo di corresponsione del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori della Compagnia del ramo industriale e della Compagnia carenanti del [...] |
§ 98.1.26317 - Legge 8 gennaio 1986, n. 6. [1]
Proroga del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale ai lavoratori della Compagnia del ramo industriale della Compagnia carenanti del porto di Genova.
(G.U. 23 gennaio 1986, n. 18)
1. La scadenza del periodo di corresponsione del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori della Compagnia del ramo industriale e della Compagnia carenanti del porto di Genova, di cui all'art. 6, primo comma, della
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.500 milioni, si provvede, quanto a lire 2.000 milioni, mediante utilizzazione delle disponibilità del contributo di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del