§ 98.1.26317 - Legge 8 gennaio 1986, n. 6.
Proroga del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale ai lavoratori della Compagnia del ramo industriale della Compagnia [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/01/1986
Numero:6


Sommario
Art. unico.      1. La scadenza del periodo di corresponsione del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori della Compagnia del ramo industriale e della Compagnia carenanti del [...]


§ 98.1.26317 - Legge 8 gennaio 1986, n. 6. [1]

Proroga del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale ai lavoratori della Compagnia del ramo industriale della Compagnia carenanti del porto di Genova.

(G.U. 23 gennaio 1986, n. 18)

 

     Art. unico.

     1. La scadenza del periodo di corresponsione del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori della Compagnia del ramo industriale e della Compagnia carenanti del porto di Genova, di cui all'art. 6, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 469, è differita di un anno.

     2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.500 milioni, si provvede, quanto a lire 2.000 milioni, mediante utilizzazione delle disponibilità del contributo di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge 13 agosto 1984, n. 469, e, quanto a lire 2.500 milioni, a carico delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.