§ 4.5.78 - L.R. 29 aprile 2008, n. 21.
Promozione dell’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 artigianato e industria
Data:29/04/2008
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Beneficiari
Art. 3.  Requisiti di ammissibilità alle agevolazioni per le imprese di nuova costituzione di giovani
Art. 4.  Condizioni di ammissibilità alle agevolazioni per le imprese in espansione
Art. 4 bis.  Requisiti di ammissibilità alle agevolazioni per le imprese femminili
Art. 4 ter.  Requisiti di ammissibilità alle agevolazioni per le imprese costituite da lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali
Art. 5.  Tipologia delle agevolazioni
Art. 6.  Condizioni e modalità delle agevolazioni
Art. 7.  Controlli
Art. 8.  Riduzione e revoca delle agevolazioni
Art. 9.  Regolamento di attuazione
Art. 10.  Clausola valutativa
Art. 11.  Norma finanziaria
Art. 12.  Abrogazioni


§ 4.5.78 - L.R. 29 aprile 2008, n. 21. [1]

Promozione dell’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali [2].

(B.U. 7 maggio 2008, n. 13)

 

Art. 1. Finalità

1. La presente legge, in coerenza con gli atti della programmazione economica regionale e del piano di indirizzo generale integrato, di cui all’articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), promuove:

a) la costituzione e l’espansione di imprese di giovani;

b) la costituzione e l’espansione di imprese di giovani con potenziale di sviluppo a contenuto innovativo;

c) la costituzione e l’espansione di imprese femminili;

d) la costituzione di imprese da parte di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali [3].

2. I procedimenti attuativi assicurano la semplificazione e lo snellimento amministrativo ed il minore impatto sui costi delle imprese.

 

     Art. 2. Beneficiari

1. Sono beneficiarie delle agevolazioni previste dalla presente legge le piccole e medie imprese di cui all’articolo 1 che abbiano sede legale e operativa nel territorio della Regione Toscana.

2. Ai fini della presente legge, sono piccole e medie imprese quelle corrispondenti ai parametri previsti dalle disposizioni dell’Unione europea.

3. Le imprese di cui al comma 1, possono essere di nuova costituzione. In tal caso, la loro costituzione deve avvenire nel corso dei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge, ovvero entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda stessa.

4. Le imprese in espansione di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) devono essere costituite nel corso dei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge [4].

4 bis. Si considerano in espansione le imprese che effettuano investimenti allo scopo di aumentare la capacità produttiva o di favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o di incrementare il personale nel corso dei due anni successivi alla richiesta di agevolazioni [5].

4 ter. Le imprese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), devono essere costituite da soggetti che abbiano usufruito di ammortizzatori sociali per un periodo minimo di sei mesi nei ventiquattro mesi precedenti la domanda di agevolazione [6].

5. Dalle agevolazioni della presente legge sono escluse le imprese nelle quali gli immobilizzi tecnici, materiali e immateriali sono costituiti per oltre il 50 per cento da beni provenienti da cessione o conferimento di azienda o rami di azienda, ad eccezione di quelle per cui la cessione o il conferimento riguarda imprese in crisi [7].

 

     Art. 3. Requisiti di ammissibilità alle agevolazioni per le imprese di nuova costituzione di giovani [8]

1. L’impresa di nuova costituzione, come indicata dall’articolo 2, comma 3, per l’accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) l’età del titolare dell’impresa non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione dell’impresa medesima [9];

b) l’età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci, che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione della società medesima [10];

c) l’età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale delle società cooperative non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione della società medesima. L’assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), non è preclusiva dell’accesso alle agevolazioni [11].

2. I soggetti indicati al comma 1, non possono essere titolari, legali rappresentanti o soci di altra impresa o società che abbia usufruito delle agevolazioni previste dalla presente legge.

3. Nel caso di variazione del titolare dell’impresa, dei legali rappresentanti o della compagine sociale, il requisito anagrafico previsto dal comma 1 deve essere comunque rispettato; a tal fine, l’impresa è tenuta a comunicare alla Giunta regionale le avvenute variazioni entro il termine massimo di trenta giorni dalle stesse.

4. Per le società indicate al comma 1, lettera b), il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche.

 

     Art. 4. Condizioni di ammissibilità alle agevolazioni per le imprese in espansione

1. Le imprese in espansione, come definite all’articolo 2, comma 4 bis, per l’accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti [12]:

a) l’età del titolare dell’impresa non deve essere superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda [13];

b) l’età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci, che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, non deve essere superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda [14];

c) l’età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale delle società cooperative non deve essere superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda. L’assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992, non è preclusiva dell’accesso alle agevolazioni [15].

2. I soggetti indicati al comma 1, non possono essere titolari, legali rappresentanti o soci di altra impresa o società che abbia usufruito delle agevolazioni previste dalla presente legge.

3. Nel caso di variazione del titolare dell’impresa, dei legali rappresentanti o della compagine sociale, il requisito anagrafico previsto dal comma 1 deve essere comunque rispettato; a tal fine, l’impresa è tenuta a comunicare alla Giunta regionale le avvenute variazioni entro il termine massimo di trenta giorni dalle stesse.

4. Per le società indicate al comma 1, lettera b), il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche.

 

     Art. 4 bis. Requisiti di ammissibilità alle agevolazioni per le imprese femminili [16]

1. L’impresa femminile di nuova costituzione, come indicata dall’articolo 2, comma 3, per l’accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) la titolare dell’impresa deve essere donna; b) i rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, al momento della costituzione della società devono essere donne;

c) i rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne al momento della costituzione della società medesima. L’assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), non è preclusiva dell’accesso alle agevolazioni.

2. I soggetti indicati al comma 1, non possono essere titolari, legali rappresentanti o soci di altra impresa o società che abbia usufruito delle agevolazioni previste dalla presente legge.

3. Nel caso di variazione della titolare dell’impresa, dei legali rappresentanti o della compagine sociale, il requisito di genere previsto dal comma 1 deve essere comunque rispettato; a tal fine l’impresa è tenuta a comunicare alla Giunta regionale le avvenute variazioni entro il termine massimo di trenta giorni dalle stesse.

4. Per le società indicate al comma 1, lettera b), il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche.

5. L’impresa femminile in espansione per l’accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge deve essere in possesso di uno dei requisiti indicati al comma 1 al momento della presentazione della domanda. Alle imprese in espansione si applicano i commi 2, 3 e 4.

 

     Art. 4 ter. Requisiti di ammissibilità alle agevolazioni per le imprese costituite da lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali [17]

1. L’impresa di nuova costituzione, come indicata dall’articolo 2, comma 3, avviata da lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali come previsto dall’articolo 2, comma 4 ter, per l’accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) il titolare dell’impresa deve essere stato destinatario di ammortizzatori sociali;

b) i rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, al momento della costituzione della società devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali;

c) i rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale delle società cooperative devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali al momento della costituzione della società medesima. L’assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della l. 59/1992 non è preclusiva dell’accesso alle agevolazioni.

2. Per le società indicate al comma 1, lettera b), il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche.

 

     Art. 5. Tipologia delle agevolazioni

1. Le agevolazioni per l’avvio e per l’espansione dell’attività sono erogate nelle seguenti forme:

a) concessione di un contributo per l’abbattimento del tasso di interesse applicato su finanziamenti e operazioni di leasing;

b) prestazione di garanzie su finanziamenti e operazioni di leasing;

c) assunzione di partecipazioni di minoranza nel capitale dell’impresa da parte del soggetto gestore degli interventi agevolativi, individuato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 6, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c) [18].

1 bis. L’agevolazione di cui al comma 1, lettera c), è limitata alla finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) [19].

1 ter. L’imprenditore che ha ricevuto il contributo della Regione Toscana ai sensi della presente legge ha l’obbligo di informare, nel caso di cessione di quote azionarie della propria impresa, il compratore degli eventuali obblighi derivanti da essa [20].

2. Alle imprese di cui all’articolo 2, comma 3, che ricevono le agevolazioni previste dalla presente legge è garantito un tutoraggio per i primi due anni dall’inizio dell’attività.

3. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono stabilite le modalità per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e la relativa documentazione.

4. Gli aiuti di cui alla presente legge sono disposti nel rispetto della normativa comunitaria in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato dell’Unione europea per gli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, nonché per gli aiuti di Stato di importanza rientrante nel regime “de minimis”.

 

     Art. 6. Condizioni e modalità delle agevolazioni [21]

1. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le condizioni e le modalità per l’attuazione degli interventi agevolativi di cui all’articolo 5, comma 1.

2. La Giunta regionale stabilisce in particolare:

a) i settori di attività economica ammissibili;

b) le modalità di selezione per l’accesso alle agevolazioni;

c) gli importi massimi ammissibili;

d) la misura del contributo in conto interessi, della garanzia e della partecipazione al capitale delle imprese;

e) la durata massima del piano di smobilizzo delle partecipazioni;

f) i criteri per assicurare la pubblicizzazione degli strumenti stabiliti dalla presente legge e ne garantisce la maggiore informazione possibile nei confronti dei rispettivi destinatari.

3. Con la stessa deliberazione la Giunta regionale stabilisce inoltre:

a) la quota dello stanziamento distinta tra le varie tipologie di imprese indicate dall’articolo 1, comma 1;

b) la quota degli stanziamenti destinati alle agevolazioni indicate dall’articolo 5, comma 1.

 

     Art. 7. Controlli

1. La Regione esercita il controllo in ordine alla realizzazione dei progetti di investimento per cui siano state concesse le agevolazioni di cui alla presente legge [22].

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può disporre controlli ed ispezioni presso le imprese, informandone con congruo anticipo i soggetti interessati.

3. Nel corso dei tre anni successivi alla chiusura dei progetti di investimento, i soggetti beneficiari tengono a disposizione della Regione tutta la documentazione relativa alle agevolazioni ricevute [23].

 

     Art. 8. Riduzione e revoca delle agevolazioni [24]

1. Nei casi di mancata, parziale o difforme realizzazione dei progetti è disposta la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni previste dalla presente legge.

2. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione dell’ammontare dell’agevolazione, maggiorato degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento. 3. Qualora sia accertata l’indebita percezione dell’agevolazione per carenza dei requisiti essenziali oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al beneficiario e non sanabili, si dispone la revoca delle agevolazioni, la restituzione delle somme erogate e si procede, ai sensi dell’articolo 9, comma 3 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), all’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico delle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c) della l. 15 marzo 1997, n. 59).

 

     Art. 9. Regolamento di attuazione [25]

1. Con regolamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione stabilisce:

a) le modalità per la determinazione del potenziale di sviluppo a contenuto innovativo dei progetti presentati dalle imprese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) [26];

b) le modalità per la determinazione delle imprese in espansione;

c) le modalità di individuazione del soggetto gestore delle agevolazioni previste all’articolo 5, comma 1;

d) le spese ammissibili;

e) le modalità di concessione delle agevolazioni;

f) le modalità di realizzazione dei progetti di investimento;

g) le modalità dei controlli alle imprese, nel rispetto dell’articolo 7;

h) le condizioni per la revoca delle agevolazioni;

i) le modalità di raccordo con le banche dati regionali al servizio delle imprese.

 

     Art. 10. Clausola valutativa [27]

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione in cui sono indicati:

a) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione;

b) il numero di domande presentate e di quelle accolte, nonché l’ammontare dei finanziamenti erogati, distinti per categoria di beneficiario, tipologia di finanziamento ed area territoriale;

c) le principali cause di esclusione delle domande dall’erogazione dei finanziamenti.

2. A conclusione di ciascun ciclo quinquennale di programmazione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che analizza i risultati ottenuti dalle imprese beneficiarie.

 

     Art. 11. Norma finanziaria [28]

1. Il finanziamento delle agevolazioni è assicurato, in coerenza con il bilancio regionale, nell’ambito delle risorse previste dal piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31 della l.r. 32/2002. 2. A decorrere dall’adozione degli atti attuativi di cui all’articolo 5, comma 3, articolo 6 ed articolo 9 della presente legge, le risorse per l’anno 2011 sono determinate nell’importo massimo di euro 5.000.000,00 e sono stanziate sull’unità previsionale di base (UPB) 6.1.2 "Lavoro - Spese correnti" del bilancio di previsione 2011. 3. Per le annualità 2012 e 2013 le risorse destinate all’attuazione della presente legge fanno riferimento all’UPB 6.1.2 "Lavoro - Spese correnti" del bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013, per un importo di euro 5.000.000,00 per ciascuna delle due annualità 2012 e 2013. 4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 12. Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

a) legge regionale 26 aprile 1993, n. 27 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell’imprenditoria giovanile);

b) legge regionale 22 dicembre 1994, n. 106 (Modificazioni ed interpretazione autentica della L.R. 26 aprile 1993, n. 27 “Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell’imprenditoria giovanile”);

c) l’articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1995, n. 87 (Liquidazione del fondo speciale rischi di cui alle LL.RR. n. 62/90, 27/93 e 61/95. Destinazione delle risorse della Regione Toscana al fondo ordinario rischi della Fidi Toscana S.p.A. di cui alla L.R. 5 giugno 1974, n. 32. Modificazioni alla L.R. 27/93).


[1] Abrogata dall'art. 30 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[2] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 luglio 2011, n. 28.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 luglio 2011, n. 28.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 luglio 2011, n. 28.

[5] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 11 luglio 2011, n. 28.

[6] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 11 luglio 2011, n. 28.

[7] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 11 luglio 2011, n. 28.

[8] Rubrica così sostituita dall'art. 4 della L.R. 11 luglio 2011, n. 28.

[9] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 11 luglio 2011, n. 28.

[10] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 11 luglio 2011, n. 28.

[11] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 11 luglio 2011, n. 28.

[12] Alinea così modificato dall'art. 5 della L.R. 11 luglio 2011, n. 28.

[13] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 11 luglio 2011, n. 28.

[14] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 11 luglio 2011, n. 28.

[15] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 11 luglio 2011, n. 28.

[16] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 11 luglio 2011, n. 28.

[17] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 11 luglio 2011, n. 28.

[18] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 11 luglio 2011, n. 28.

[19] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 11 luglio 2011, n. 28.

[20] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 11 luglio 2011, n. 28.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 11 luglio 2011, n. 28.

[22] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 11 luglio 2011, n. 28.

[23] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 11 luglio 2011, n. 28.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 11 luglio 2011, n. 28.

[25] Articolo sostituito dall'art. 12 della L.R. 11 luglio 2011, n. 28.

[26] Lettera così modificata dall'art. 82 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 11 luglio 2011, n. 28.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 11 luglio 2011, n. 28.