Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.5 artigianato e industria |
Data: | 11/07/2011 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione del titolo della l.r. 21/2008 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 21/2008 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 21/2008 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 21/2008 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 21/2008 |
Art. 6. Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 21/2008 |
Art. 7. Inserimento dell’articolo 4 ter nella l.r. 21/2008 |
Art. 8. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 21/2008 |
Art. 9. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 21/2008 |
Art. 10. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 21/2008 |
Art. 11. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 21/2008 |
Art. 12. Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 21/2008 |
Art. 13. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 21/2008 |
Art. 14. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 21/2008 |
Art. 15. Norma transitoria |
Art. 16. Entrata in vigore |
§ 4.5.87 - L.R. 11 luglio 2011, n. 28. [1]
Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell’imprenditoria giovanile).
(B.U. 18 luglio 2011, n. 34)
Art. 1. Sostituzione del titolo della
1. Il titolo della
Art. 2. Modifiche all’articolo 1 della
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della
“1. La presente legge, in coerenza con gli atti della programmazione economica regionale e del piano di indirizzo generale integrato, di cui all’articolo 31 della
a) la costituzione e l’espansione di imprese di giovani;
b) la costituzione e l’espansione di imprese di giovani con potenziale di sviluppo a contenuto innovativo;
c) la costituzione e l’espansione di imprese femminili;
d) la costituzione di imprese da parte di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali.”.
Art. 3. Modifiche all’articolo 2 della
1. Il comma 4 dell’articolo 2 della
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della
“4 bis. Si considerano in espansione le imprese che effettuano investimenti allo scopo di aumentare la capacità produttiva o di favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o di incrementare il personale nel corso dei due anni successivi alla richiesta di agevolazioni.”.
3. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 2 della
“4 ter. Le imprese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), devono essere costituite da soggetti che abbiano usufruito di ammortizzatori sociali per un periodo minimo di sei mesi nei ventiquattro mesi precedenti la domanda di agevolazione.”.
4. Al comma 5 dell’articolo 2 della
Art. 4. Modifiche all’articolo 3 della
1. La rubrica dell’articolo 3 della
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della
3. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della
4. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 5. Modifiche all’articolo 4 della
1. La rubrica dell’articolo 4 della
2. Al comma 1 dell’ articolo 4 della
3. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della
4. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della
5. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della
Art. 6. Inserimento dell’articolo 4 bis nella
1. Dopo l’articolo 4 della
1. L’impresa femminile di nuova costituzione, come indicata dall’articolo 2, comma 3, per l’accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) la titolare dell’impresa deve essere donna; b) i rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, al momento della costituzione della società devono essere donne;
c) i rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne al momento della costituzione della società medesima. L’assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della
2. I soggetti indicati al comma 1, non possono essere titolari, legali rappresentanti o soci di altra impresa o società che abbia usufruito delle agevolazioni previste dalla presente legge.
3. Nel caso di variazione della titolare dell’impresa, dei legali rappresentanti o della compagine sociale, il requisito di genere previsto dal comma 1 deve essere comunque rispettato; a tal fine l’impresa è tenuta a comunicare alla Giunta regionale le avvenute variazioni entro il termine massimo di trenta giorni dalle stesse.
4. Per le società indicate al comma 1, lettera b), il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche.
5. L’impresa femminile in espansione per l’accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge deve essere in possesso di uno dei requisiti indicati al comma 1 al momento della presentazione della domanda. Alle imprese in espansione si applicano i commi 2, 3 e 4.”.
Art. 7. Inserimento dell’articolo 4 ter nella
1. Dopo l’articolo 4 bis della
Requisiti di ammissibilità alle agevolazioni per le imprese costituite da lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali
1. L’impresa di nuova costituzione, come indicata dall’articolo 2, comma 3, avviata da lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali come previsto dall’articolo 2, comma 4 ter, per l’accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) il titolare dell’impresa deve essere stato destinatario di ammortizzatori sociali;
b) i rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, al momento della costituzione della società devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali;
c) i rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale delle società cooperative devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali al momento della costituzione della società medesima. L’assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della
Art. 8. Modifiche all’articolo 5 della
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della
a) concessione di un contributo per l’abbattimento del tasso di interesse applicato su finanziamenti e operazioni di leasing;
b) prestazione di garanzie su finanziamenti e operazioni di leasing;
c) assunzione di partecipazioni di minoranza nel capitale dell’impresa da parte del soggetto gestore degli interventi agevolativi, individuato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 6, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c).”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della
“1 bis. L’agevolazione di cui al comma 1, lettera c), è limitata alla finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b).
1 ter. L’imprenditore che ha ricevuto il contributo della Regione Toscana ai sensi della presente legge ha l’obbligo di informare, nel caso di cessione di quote azionarie della propria impresa, il compratore degli eventuali obblighi derivanti da essa.”.
Art. 9. Sostituzione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
“Art. 6
Condizioni e modalità delle agevolazioni
1. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le condizioni e le modalità per l’attuazione degli interventi agevolativi di cui all’articolo 5, comma 1.
2. La Giunta regionale stabilisce in particolare:
a) i settori di attività economica ammissibili;
b) le modalità di selezione per l’accesso alle agevolazioni;
c) gli importi massimi ammissibili;
d) la misura del contributo in conto interessi, della garanzia e della partecipazione al capitale delle imprese;
e) la durata massima del piano di smobilizzo delle partecipazioni;
f) i criteri per assicurare la pubblicizzazione degli strumenti stabiliti dalla presente legge e ne garantisce la maggiore informazione possibile nei confronti dei rispettivi destinatari.
3. Con la stessa deliberazione la Giunta regionale stabilisce inoltre:
a) la quota dello stanziamento distinta tra le varie tipologie di imprese indicate dall’articolo 1, comma 1;
b) la quota degli stanziamenti destinati alle agevolazioni indicate dall’articolo 5, comma 1.”.
Art. 10. Modifiche all’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
2. Al comma 3 dell’articolo 7 della
Art. 11. Sostituzione dell’articolo 8 della
1. L’articolo 8 della
“Art. 8 Riduzione e revoca delle agevolazioni
1. Nei casi di mancata, parziale o difforme realizzazione dei progetti è disposta la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni previste dalla presente legge.
2. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione dell’ammontare dell’agevolazione, maggiorato degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento. 3. Qualora sia accertata l’indebita percezione dell’agevolazione per carenza dei requisiti essenziali oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al beneficiario e non sanabili, si dispone la revoca delle agevolazioni, la restituzione delle somme erogate e si procede, ai sensi dell’articolo 9, comma 3 bis, della
Art. 12. Sostituzione dell’articolo 9 della
1. L’articolo 9 della
“Art. 9 Regolamento di attuazione
1. Con regolamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione stabilisce:
a) le modalità per la determinazione del potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo dei progetti presentati dalle imprese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b);
b) le modalità per la determinazione delle imprese in espansione;
c) le modalità di individuazione del soggetto gestore delle agevolazioni previste all’articolo 5, comma 1;
d) le spese ammissibili;
e) le modalità di concessione delle agevolazioni;
f) le modalità di realizzazione dei progetti di investimento;
g) le modalità dei controlli alle imprese, nel rispetto dell’articolo 7;
h) le condizioni per la revoca delle agevolazioni;
i) le modalità di raccordo con le banche dati regionali al servizio delle imprese.”.
Art. 13. Sostituzione dell’articolo 10 della
1. L’articolo 10 della
“Art. 10
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione in cui sono indicati:
a) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione;
b) il numero di domande presentate e di quelle accolte, nonché l’ammontare dei finanziamenti erogati, distinti per categoria di beneficiario, tipologia di finanziamento ed area territoriale;
c) le principali cause di esclusione delle domande dall’erogazione dei finanziamenti.
2. A conclusione di ciascun ciclo quinquennale di programmazione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che analizza i risultati ottenuti dalle imprese beneficiarie.”.
Art. 14. Sostituzione dell’articolo 11 della
1. L’articolo 11 della
“Art. 11
Norma finanziaria
1. Il finanziamento delle agevolazioni è assicurato, in coerenza con il bilancio regionale, nell’ambito delle risorse previste dal piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31 della
Art. 15. Norma transitoria
1. Alle domande di agevolazione presentate dalle imprese giovanili con potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo fino al giorno antecedente il decreto del dirigente regionale di cui all’articolo 5, comma 3, della
2. In sede di prima applicazione, la deliberazione di cui all’articolo 6 della
Art. 16. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Abrogata dall'art. 30 della