§ 4.1.275 - D.P.G.R. 1 marzo 2007, n. 12/R.
Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:01/03/2007
Numero:12


Sommario
Art.  1. Oggetto
Art.  2. Iscrizione ai repertori regionali
Art.  3. Commissioni tecnico - scientifiche
Art.  4. Composizione delle commissioni tecnico-scientifiche
Art.  5. Banca regionale del germoplasma
Art.  6. Contenuto delle convenzioni
Art.  7. Deposito del materiale genetico
Art.  8. Accesso al materiale genetico
Art.  9. Modalità di adesione alla rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche
Art.  10. Circolazione di materiale genetico di riproduzione e propagazione
Art.  11. Coltivatori custodi: requisiti soggettivi e oggettivi
Art.  12. Modalità di iscrizione all'elenco dei coltivatori custodi
Art.  13. Criteri per il conferimento dell'incarico ai coltivatori custodi
Art.  14. Convenzioni con i coltivatori custodi
Art.  15. Modalità per eventuali rimborsi spese ai coltivatori custodi
Art.  16. Caratteristiche del contrassegno
Art.  17. Modo d'uso
Art.  18. Controllo e vigilanza sull'uso del contrassegno
Art.  19. Difformità ed inadempienze nell'uso del contrassegno
Art.  20. Richiesta di azione correttiva, sospensione e revoca della concessione
Art.  20 bis. Perdita o deperimento di materiale genetico conservato
Art.  21. Accesso del pubblico alle informazioni
Art.  22. Disposizioni transitorie
Art.  23. Abrogazione differita


§ 4.1.275 - D.P.G.R. 1 marzo 2007, n. 12/R. [1]

Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale).

(B.U. 7 marzo 2007, n. 5).

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale), che prevede l’adozione di un apposito regolamento di attuazione;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 17 ottobre 2005, n. 14 adottata previa acquisizione dei pareri del Presidente del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale ai fini dell’acquisizione del parere previsto dall’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;

Preso atto del parere favorevole con osservazioni espresso dalla 2^ commissione consiliare;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2005, n. 1273 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione della suddetta l.r. 64/2004, tenendo conto delle osservazioni della 2^ commissione consiliare;

Vista la propria nota del 3 aprile 2006 prot. n. AOOGRT/ 101227/120.3.7.7 con la quale il regolamento di attuazione di cui sopra è stato notificato come aiuto di stato alla Commissione Europea, ai sensi della legge regionale 29 novembre 1996, n. 91 (Notifica alla commissione U.E. delle proposte inerenti regimi di aiuti - art. 93, par. 3 trattato istitutivo della CEE);

Vista altresì la propria nota del 3 aprile 2006 prot. n. AOOGRT/101222/120.3.7.7 con la quale il medesimo regolamento di attuazione è stato trasmesso al Ministero delle Attività Produttive ai fini della notifica ai sensi della Direttiva 98/34/CE;

Vista la nota della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea del 25/08/2006 (prot. n. 8608) con la quale è stata trasmessa la Decisione C(2006)3600 del 02/08/2006 di approvazione da parte della Commissione Europea dell’aiuto di stato;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2007, n. 133 che approva il Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale), apportando modifiche, in base alle osservazioni formulate dalla Commissione Europea ai sensi dell’articolo 8.2 della Direttiva 98/34/CE, al precedente Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale), approvato con deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2005, n. 1273;

 

EMANA

il seguente Regolamento:

 

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale), disciplina:

a) modalità e procedure per l'iscrizione ai repertori di cui all' articolo 4 della l.r. 64/2004 ;

b)composizione e funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche di cui all' articolo 5, comma 1, della l.r. 64/2004 ;

c) funzionamento della Banca regionale del germoplasma;

d) modalità di adesione alla rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche;

e) modalità di circolazione del materiale genetico di cui all' articolo 8 della l.r. 64/2004 ;

f) requisiti soggettivi e oggettivi per l'incarico di coltivatore custode;

g) modalità di iscrizione all'elenco dei coltivatori custodi di cui all' articolo 9, comma 3, della l. r. 64/2004 ;

h) modalità di corresponsione di eventuali rimborsi spese per attività prestate dal coltivatore custode;

i) [Abrogata];

j) [Abrogata];

k) contenuto, caratteristiche grafiche e modalità di ottenimento e impiego del contrassegno di cui all' articolo 11 della l. r. 64/2004 .

2. [Abrogato]

 

     Art. 2. Iscrizione ai repertori regionali

1. La proposta di iscrizione ai repertori regionali è presentata alla competente struttura della Giunta regionale sulla base del modello predisposto dalla medesima.

2. L'iscrizione avviene sulla base della proposta e della documentazione relativa alla risorsa da iscrivere, presentata dal proponente o acquisita dalla competente struttura della Giunta regionale, e così composta:

a) indicazione del nome ed eventuali sinonimi;

b) relazione tecnica;

c) relazione storica;

d) caratterizzazione morfologica;

e) eventuale caratterizzazione genetica;

f) documentazione fotografica.

3. Nell'indicazione del nome di cui al comma 2, lettera a), si tiene conto del nome storico con cui ciascuna risorsa viene tradizionalmente designata nei luoghi d'origine.

4. La caratterizzazione morfologica di cui al comma 2, lettera d), è predisposta secondo la metodologia definita dalla competente struttura della Giunta regionale in modo da consentire la confrontabilità con analoghe caratterizzazioni predisposte da altri soggetti pubblici o privati a livello nazionale ed internazionale.

5. Ai fini dell'iscrizione un campione di materiale di riproduzione o di propagazione della risorsa oggetto della proposta è messa a disposizione dal proponente o reperita dalla competente struttura della Giunta regionale, tramite la Banca regionale del germoplasma di cui all’articolo 6 della l.r. 64/2004.

6. Al completamento dell'istruttoria la competente struttura della Giunta regionale convoca la commissione tecnico-scientifica per le risorse genetiche autoctone competente per materia, che si riunisce entro quarantacinque giorni. Insieme alla convocazione è inviata alla Commissione una copia della proposta.

7. La commissione:

a) esprime il parere previsto dall' articolo 5, comma 1, della l. r. 64/2004 ;

b) indica le modalità di conservazione in situ ed ex situ della risorsa;

c) valuta l'eventuale rischio di estinzione;

d) individua il nome con cui la risorsa è iscritta nei repertori;

e) indica l'ambito locale in cui è consentita la circolazione del materiale genetico della risorsa, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, della l. r. 64/2004 .

8. Il parere sulla proposta di iscrizione viene reso a maggioranza dei presenti.

9. La commissione può richiedere, tramite la competente struttura della Giunta regionale, ulteriori informazioni o documenti e può consultare esperti di particolari discipline prima di assumere una decisione definitiva, o altresì richiedere a esperti o laboratori specializzati studi o analisi particolari necessari per la valutazione delle risorse proposte.

10. La competente struttura della Giunta regionale comunica al proponente l'esito del procedimento dando atto, in caso di non iscrizione, delle motivazioni del parere contrario della commissione.

 

     Art. 3. Commissioni tecnico - scientifiche

1. Sono istituite le seguenti commissioni tecnico-scientifiche, nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale:

a) commissione per le risorse genetiche autoctone animali;

b) commissione per le specie legnose da frutto;

c) commissione per le specie erbacee;

d) commissione per le specie ornamentali e da fiore;

e) commissione per le specie di interesse forestale.

2. Le commissioni restano in carica per tre anni e i componenti sono rinnovabili.

3. I componenti che risultano assenti a tre riunioni consecutive della commissione in assenza di valide motivazioni decadono dall'incarico.

4. Ai componenti delle commissioni è riconosciuto un rimborso delle spese eventualmente sostenute per partecipare ai lavori della commissione, dietro presentazione della documentazione giustificativa.

5. L'attività di segreteria organizzativa delle commissioni è svolta dalla competente struttura della Giunta regionale.

 

     Art. 4. Composizione delle commissioni tecnico-scientifiche

1. La commissione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) è composta da:

a) il dirigente della competente struttura della Giunta regionale con funzioni di coordinamento;

b) un esperto della materia specifica designato congiuntamente dalle associazioni provinciali allevatori della Toscana;

c) un esperto della materia specifica designato congiuntamente dalle organizzazioni professionali agricole;

d) un esperto nella materia specifica designato da ciascuna università e istituti di ricerca e sperimentazione operanti in Toscana.

2. Le commissioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e) sono composta da:

a) il dirigente della competente struttura della Giunta regionale con funzioni di coordinamento;

b) un esperto della materia specifica designato congiuntamente dalle organizzazioni professionali agricole;

c) un esperto nella materia specifica designato da ciascuna università e istituti di ricerca e sperimentazione operanti in Toscana.

3. Ai lavori delle commissioni di cui all' articolo 3, comma 1, può essere invitato a partecipare un rappresentante indicato congiuntamente dalle associazioni dei produttori interessate alla materia all'ordine del giorno.

4. La riunione delle commissioni è validamente convocata se è presente la maggioranza dei componenti di cui ai commi 1 e 2 rispettivamente.

 

     Art. 5. Banca regionale del germoplasma

1. La Banca regionale del germoplasma è articolata in sezioni coordinate dall’ente Terre regionali toscane, di seguito denominato Ente, di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 alla l.r. 24/2000).

2. Le sezioni della banca sono gestite da soggetti pubblici o privati.

3. L’Ente individua i soggetti di cui al comma 2 tenendo conto dei seguenti criteri:

a) possesso di specifica esperienza o capacità professionale in materia di conservazione ex situ delle risorse genetiche iscritte al repertorio regionale;

b) disponibilità di strutture idonee a consentire la conservazione delle risorse genetiche iscritte nei repertori regionali.

4. L’Ente stipula con il soggetto incaricato di gestire la sezione una convenzione avente il contenuto di cui all’articolo 6.

5. L’Ente informa tempestivamente la competente struttura della Giunta regionale della perdita o del deperimento del materiale genetico conservato presso le sezioni della Banca regionale del germoplasma, riportandone le motivazioni.

 

     Art. 6. Contenuto delle convenzioni

1. Con le convenzioni di cui all' articolo 5, comma 4, sono disciplinate:

a) le modalità di acquisizione alla Banca del primo deposito del materiale genetico;

b) la messa in sicurezza in ambiente protetto e la custodia di tutto il materiale genetico acquisito dalla Banca, nel rispetto, per ogni accessione, delle prescrizioni tecniche di conservazione, comprensive delle indicazioni su modalità e tempi di rinnovo del materiale genetico, dettate dalla competente struttura della Giunta regionale, sentito l’Ente, avvalendosi delle commissioni tecnico-scientifiche;

c) l'immediata informativa all'Ente nel caso di deperimento, anche accidentale, del materiale genetico conservato;

d) l'obbligo di attivare le procedure di rinnovo o di ripristino, ove possibile, dell'originaria quantità del materiale genetico depositato;

e) l'impegno a detenere il materiale genetico depositato esclusivamente a scopo di conservazione, e a rispettare le procedure di cui all'articolo 8 per l'effettuazione di studi o di ricerche sul materiale depositato presso la sezione;

f) l'impegno a richiedere l’autorizzazione dell’Ente per l’eventuale iscrizione delle risorse genetiche depositate nel registro nazionale delle varietà o in analoghi registri europei o internazionali;

g) l'impegno a non rivendicare diritti di proprietà intellettuale sul materiale genetico depositato o su quello essenzialmente derivato da esso;

h) le condizioni di accesso alle strutture a fini di verifica e controllo da parte del personale dell' Ente o di soggetti da essa incaricati;

i) la tenuta del registro relativo al materiale depositato, comprensivo della indicazione della quantità, dello stato di conservazione e delle successive reintegrazioni di materiale genetico, redatto sulla base del modello predisposto dall'Ente;

j) gli aspetti economici del rapporto;

k) la durata della convenzione;

l) i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

 

     Art. 7. Deposito del materiale genetico

1. L'Ente deposita il materiale genetico, a esso consegnato dalla competente struttura della Giunta regionale, relativo alla risorsa iscritta al repertorio regionale presso le sezioni della Banca regionale del germoplasma idonee alla conservazione della specie di appartenenza.

2. Per garantire la massima protezione da eventi che possano pregiudicare la conservazione del materiale genetico iscritto nei repertori l'Ente provvede, ove possibile, al deposito di ogni risorsa presso due o più sezioni della Banca.

3. Per ciascun deposito la sezione della Banca regionale del germoplasma rilascia all’Ente una ricevuta sulla base del modello predisposto dallo stesso.

4. L'Ente tiene un registro di tutti i depositi effettuati presso le sezioni.

 

     Art. 8. Accesso al materiale genetico

1. L'accesso al materiale genetico conservato presso ogni singola sezione può essere consentito per scopi di studio e di ricerca.

2. L'accesso è consentito, previa domanda indirizzata all’Ente, contenente i dati del richiedente e lo scopo dell'accesso, ed è subordinato alla sottoscrizione di un accordo relativo ai limiti di utilizzazione del materiale genetico, tenuto conto di quanto previsto dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura adottato dalla Food and Agricolture Organization (FAO) il 3 novembre 2001 e successivi atti internazionali in materia.

3. L'Ente comunica al richiedente e alla sezione interessata l'assenso o il diniego motivato all'accesso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

 

     Art. 9. Modalità di adesione alla rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche

1. I coltivatori custodi di cui all' articolo 9 della l. r. 64/2004 e le sezioni della Banca regionale del germoplasma fanno parte di diritto della rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche.

2. Alla rete possono aderire altresì soggetti pubblici, o soggetti privati in forma singola o associata, ubicati o aventi almeno una sede operativa nel territorio della Toscana.

3. Il soggetto interessato all'adesione presenta domanda all’Ente sulla base del modello predisposto dallo stesso.

4. Il modello prevede l'indicazione, da parte del richiedente, delle risorse per la cui conservazione chiede l'adesione.

 

     Art. 10. Circolazione di materiale genetico di riproduzione e propagazione

1. La competente struttura della Giunta regionale, sentito l’Ente, stabilisce le modiche quantità di materiale di riproduzione e propagazione, intese come le quantità necessarie a mantenere l'interesse per le varietà locali e a far conoscere e valorizzare le caratteristiche culturali di queste ultime.

2. Gli aderenti alla rete possono scambiare fra loro, senza scopo di lucro, nell'ambito individuato ai sensi dell' articolo 2, comma 7, lettera e), materiale genetico delle risorse iscritte nei repertori regionali a rischio di estinzione, nel rispetto del limite fissato con riferimento alla singola specie.

3. In nessun caso, gli scambi di cui al comma 2 possono concretizzarsi in attività di commercializzazione ai sensi della vigente normativa comunitaria in materia.

4. Il presente articolo non si applica alle specie animali.

 

     Art. 11. Coltivatori custodi: requisiti soggettivi e oggettivi

1. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco dei coltivatori custodi di cui all' articolo 9, comma 3, della l. r. 64/2004, soggetti privati, in forma singola o associata, operanti e ubicati nel territorio della Toscana, proprietari di terreno agricolo o forestale, o che ne siano detentori sulla base di titolo valido alla data della richiesta. Per la conservazione di specie animali è necessaria la disponibilità di idonee strutture di allevamento.

2. L'iscrizione è subordinata al possesso di specifica esperienza o capacità professionale in uno o più dei seguenti ambiti:

a) autoriproduzione delle sementi;

b) coltivazione di specie legnose da frutto;

c) coltivazione di specie ornamentali e da fiore;

d) mantenimento e cura di specie di interesse forestale;

e) allevamento di specie e razze autoctone di interesse zootecnico a rischio di estinzione.

3. La capacità o esperienza professionale di cui al comma 2 è attestata in uno dei seguenti modi:

a) possesso di laurea magistrale in scienza agraria o equipollente, come disciplinata dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), ovvero di titolo equivalente secondo i previgenti ordinamenti didattici;

b) possesso di laurea in scienza agraria o equipollente, come disciplinata dal d. m. 270/2004 ovvero di titolo equivalente secondo i previgenti ordinamenti didattici;

c) possesso di diploma di perito agrario, diploma di agrotecnico, o equipollenti;

d) possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell' articolo 1 del decreto legislativo 23 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), e), f), g), l), della legge 7 marzo 2003, n. 38 );

e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti che il dichiarante ha svolto da almeno cinque anni attività in uno o più degli ambiti indicati al comma 2, o ha provveduto alla riscoperta e conservazione di una o più razze o varietà locali, da specificare nella dichiarazione.

 

     Art. 12. Modalità di iscrizione all'elenco dei coltivatori custodi

1. Per l’iscrizione all’elenco dei coltivatori custodi è presentata domanda all’Ente redatta sulla base di un modello predisposto dallo stesso, corredata dei seguenti elementi:

a) dati anagrafici del richiedente;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso di uno dei titoli di studio di cui all' articolo 11, comma 3, lettere a), b), c), o dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), o dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all' articolo 11, comma 3, lettera e);

c) copia dell'atto attestante la detenzione del terreno ai sensi dell'articolo 11;

d) indicazione delle specie per le quali il richiedente presenta domanda per la conservazione in situ.

2. Con riferimento alle specie animali la domanda contiene, oltre a quelli di cui al comma 1, i seguenti elementi:

a) indicazione del codice di iscrizione dell'allevamento rilasciato dalla competente azienda USL;

b) riferimento all'ubicazione della stalla;

c) copia dell'atto attestante la detenzione della strutture di allevamento ai sensi dell' articolo 11

.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l'Ente comunica per iscritto al richiedente l'esito della domanda, specificando i motivi dell'eventuale diniego.

 

     Art. 13. Criteri per il conferimento dell'incarico ai coltivatori custodi

1. L'Ente, per esigenze di conservazione di una specifica risorsa a rischio di estinzione, conferisce, attraverso convenzioni, apposito incarico a uno o più coltivatori custodi iscritti nell'elenco.

2. L'Ente individua il coltivatore custode da incaricare tenendo conto dei seguenti criteri:

a) il coltivatore custode svolga la sua attività nella zona di coltivazione tradizionale o nell'area di origine della risorsa;

b) il coltivatore custode abbia contribuito alla conservazione della risorsa o alla sua riscoperta e valorizzazione.

3. Il coltivatore custode comunica all'Ente ogni variazione intervenuta nella titolarità del terreno e, se del caso, delle strutture di allevamento, di cui all' articolo 11, comma 1.

4. Nello svolgimento dell'incarico il coltivatore custode si attiene alle prescrizioni impartite dall'Ente sulla base delle indicazioni tecniche espresse dalle commissioni tecnico scientifiche in sede di esame per l'iscrizione nei repertori.

5. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'esclusione dall'elenco dei coltivatori custodi.

 

     Art. 14. Convenzioni con i coltivatori custodi

1. Con le convenzioni di cui all' articolo 13 sono disciplinati:

a) le modalità di svolgimento dell'incarico conferito ai sensi dell' articolo 13 ;

b) l'indicazione specifica delle risorse genetiche per le quali il coltivatore custode svolge la propria attività di conservazione in situ;

c) le prescrizioni tecniche di conservazione dettate dalla competente struttura della Giunta regionale avvalendosi delle commissioni tecnico-scientifiche;

d) l'obbligo di informativa all'Ente nel caso di deperimento, anche accidentale, del materiale genetico conservato;

e) l'impegno a richiedere l’autorizzazione dell’Ente per l’eventuale iscrizione delle risorse genetiche depositate nel registro nazionale delle varietà o in analoghi registri europei o internazionali;

f) l'impegno a non rivendicare diritti di proprietà intellettuale sul materiale genetico ricevuto dall'Ente o su quello essenzialmente derivato da esso;

g) le condizioni di accesso ai luoghi in cui il coltivatore custode svolge la propria attività a fini di verifica e controllo da parte del personale dell'Ente o di soggetti da essa incaricati;

h) la possibilità di cessione, a titolo gratuito, agli aderenti alla Rete che ne facciano richiesta, del materiale di riproduzione e di propagazione di cui il coltivatore custode sia in possesso, secondo le modalità di cui all' articolo 10 ;

i) gli aspetti economici del rapporto;

j) l'obbligo di comunicazione all'Ente di qualunque mutamento del titolo di detenzione del terreno e, se del caso, delle strutture di allevamento, presentato al momento della richiesta di iscrizione all'elenco;

k) la durata della convenzione;

l) i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

 

     Art. 15. Modalità per eventuali rimborsi spese ai coltivatori custodi

1. L'Ente può corrispondere ai coltivatori custodi incaricati ai sensi dell' articolo 13 un importo forfettario, a titolo di rimborso per le spese sostenute per la conservazione delle risorse assegnate.

2. Per ogni specie l'importo massimo rimborsabile ai coltivatori custodi è definito con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 16. Caratteristiche del contrassegno

1. Sui prodotti ottenuti da razze e varietà locali a rischio di estinzione, iscritte nei repertori regionali, può essere apposto un contrassegno il cui uso è concesso dalla Regione Toscana.

2. Ai fini del presente regolamento si considerano ottenuti da razze e varietà locali i prodotti costituiti, contenenti o derivati dalle risorse genetiche iscritte nei repertori.

3. Per costituito si intende il prodotto tal quale, non sottoposto a processi di trasformazione.

4. Per contenente si intende il prodotto pluri-ingrediente che, anche alternativamente, contiene:

a) l'ingrediente principale costituito o derivato da razze o varietà locali;

b) l'ingrediente caratterizzante costituito o derivato da razze o varietà locali;

c) almeno due tra gli altri ingredienti costituiti o derivati da razze o varietà locali purché in etichetta siano indicati gli ingredienti costituiti o derivati da razze o varietà locali e tali ingredienti ne siano interamente costituiti o derivati.

5. Per derivato si intende il prodotto trasformato il cui ingrediente principale è costituito da razze o varietà locali ed è presente in quantità largamente prevalente sugli altri eventuali ingredienti.

6. Per la definizione di ingrediente, ingrediente principale e ingrediente caratterizzante si fa riferimento a quanto disposto dalla vigente normativa in tema di etichettatura.

7. Il contrassegno è costituito dalla scritta "Ottenuto da varietà/razza locale - Legge Regionale Toscana 64/2004 " apposta nell'etichettatura del prodotto con le specifiche caratteristiche grafiche definite dalla competente struttura della Giunta regionale.

 

     Art. 17. Modo d'uso

1. I soggetti di cui all' articolo 11, comma 2, della l.r. 64/2004, per ottenere la concessione in uso del contrassegno presentano domanda congiuntamente alla competente struttura della Giunta regionale e all'organismo di controllo prescelto per l'incarico di certificare la conformità alle condizioni previste dalla l.r. n. 64/2004.

2. La domanda di concessione contiene:

a) nome o ragione sociale, indirizzo o sede, del richiedente;

b) codice fiscale o partita Iva;

c) indicazione delle razze o varietà locali allevate o coltivate, utilizzate per l'ottenimento dei prodotti per i quali si richiede l'apposizione del contrassegno, corredata di idonea documentazione attestante la provenienza da risorse genetiche iscritte nei repertori regionali;

d) descrizione dei prodotti ottenuti dalle razze e varietà locali di cui alla lettera c) con metodo biologico di cui al regolamento (CE) del Consiglio n. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991 o con metodo di produzione integrata di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole), comprensiva del nome con cui gli stessi verranno immessi in commercio;

e) indicazione della data di rilascio da parte di un organismo di controllo della dichiarazione di conformità dell'azienda al metodo di produzione biologico di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 o al metodo di produzione integrata di cui alla l.r. 25/1999, nel caso di azienda già inserita in tali sistemi di controllo;

f) indicazione dell'organismo di controllo prescelto per l'incarico di certificare la conformità del prodotto alle condizioni previste dalla l.r. n. 64/2004;

g) modalità di inserimento della scritta di cui all' articolo 16, comma 3, nell'etichettatura dei prodotti per i quali si richiede l'apposizione del contrassegno.

3. Per le aziende già inserite nel sistema di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 o alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25, l'organismo di controllo incaricato comunica alla competente struttura della Giunta regionale l'accettazione dell'incarico del controllo delle condizioni previste dalla l.r. 64/2004 entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. Nel caso di aziende per le quali sia necessario il primo inserimento nei sistemi di cui alle citate disposizioni il termine per la formulazione della comunicazione è di centoventi giorni dal ricevimento della domanda.

4. La comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale da parte dell'organismo di controllo di accettazione dell'incarico di cui al comma 3 è corredata dal relativo piano dei controlli.

5. L'iscrizione all'elenco dei concessionari del contrassegno della r. 64/2004 o il diniego, è disposta con decreto motivato del dirigente regionale competente competente in materia, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione dell'incarico formulata dall'organismo di controllo ai sensi del comma 4.

6. I concessionari possono apporre il contrassegno sui propri prodotti unicamente se il processo produttivo è sottoposto a controllo e se l'organismo di controllo ha rilasciato al concessionario la certificazione di conformità del prodotto alle condizioni previste dalla l.r. 64/2004

7. Le aziende concessionarie comunicano alla competente struttura della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno il quantitativo di prodotto su cui il contrassegno è stato apposto nell'anno solare precedente, la quantità ed il tipo di confezioni utilizzate.

8. L'utilizzo del contrassegno è concesso per i prodotti confezionati. Esso è consentito per i prodotti sfusi solo nell'esercizio dell'attività di vendita di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 ).

 

     Art. 18. Controllo e vigilanza sull'uso del contrassegno

1. Gli organismi di controllo esercitano l'attività di controllo sui concessionari dell'uso del contrassegno al fine di garantire la conformità del prodotto alle condizioni previste dalla r. 64/2004 e dell'uso del contrassegno alle condizioni previste dal presente regolamento.

2. L'attività di controllo è esercitata secondo le modalità descritte nel piano dei controlli trasmesso dall'organismo di controllo alla competente struttura della Giunta regionale.

3. La competente struttura della Giunta regionale svolge attività di vigilanza sugli organismi di controllo, armonizzando tale attività con quella svolta in applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 e della l.r. 25/1999.

4. La vigilanza è volta a verificare:

a) l'applicazione del piano dei controlli di cui all' articolo 17, comma 5;

b) l'attività di controllo tramite l'ispezione a campione sui concessionari;

c) la conformità del prodotto e dell'uso del contrassegno anche con prelievo di campioni.

 

     Art. 19. Difformità ed inadempienze nell'uso del contrassegno

1. Costituiscono difformità nell'uso del contrassegno le violazioni delle disposizioni degli articoli 16, 17 e 18 che:

a) non hanno effetti sulla corretta identificazione della natura del prodotto da parte del consumatore finale;

b) non hanno effetti sulle condizioni che hanno portato alla concessione;

c) non hanno effetti sulla corretta apposizione in etichetta del contrassegno.

2. Sono considerate inadempienze nell'uso del contrassegno le irregolarità e le infrazioni.

3. Costituiscono irregolarità nell'uso del contrassegno:

a) le violazioni alle modalità d'uso del contrassegno di cui all' articolo 17 ;

b) la mancata attuazione delle azioni correttive richieste dall'organismo di controllo per la risoluzione delle difformità di cui al comma 1;

c) la incompleta od omessa registrazione nelle documentazioni predisposte nell'ambito delle attività di autocontrollo, aventi effetti sull'identificabilità e la rintracciabilità del prodotto o sul sistema di apposizione del contrassegno;

d) le violazioni ad ogni altro obbligo assunto dal concessionario rispetto al presente regolamento, sempre che non comportino effetti duraturi e non reversibili.

4. Costituiscono infrazioni nell'uso del contrassegno:

a) la reiterazione delle violazioni di cui al comma 3;

b) la perdita dei requisiti per il rilascio della concessione;

c) la violazione degli obblighi assunti nei confronti dell'organismo di controllo;

d) la mancata attuazione delle azioni correttive richieste dall'organismo di controllo per la risoluzione delle irregolarità di cui al comma 3;

e) la seconda inadempienza entro tre anni dalla prima;

f) le false dichiarazioni nella domanda di concessione d'uso del contrassegno;

g) le false registrazioni nelle documentazioni predisposte nell'ambito delle attività di autocontrollo dei concessionari;

h) l'assunzione di comportamenti tesi ad un uso fraudolento del contrassegno.

 

     Art. 20. Richiesta di azione correttiva, sospensione e revoca della concessione

1. L'accertamento delle difformità e delle inadempienze nell'uso del contrassegno è di competenza dell'organismo di controllo.

2. L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di difformità di cui all' articolo 19, comma 1, dispone una richiesta di azione correttiva e stabilisce i tempi per l'adozione dell'azione correttiva nonché i tempi per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa.

3. L'organismo di controllo nei casi di accertamento di irregolarità di cui all' articolo 19, comma 3, dispone la sospensione della concessione accompagnata da una richiesta di azione correttiva, stabilisce i tempi per l'adozione dell'azione correttiva nonché i tempi per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa e li comunica alla competente struttura della Giunta regionale.

4. La sospensione comporta il divieto di uso del contrassegno su partite o lotti di produzione o sull'intera produzione, per un periodo massimo di ventiquattro mesi.

5. La sospensione cessa dopo che l'organismo di controllo abbia verificato l'efficacia dell'azione correttiva ed abbia dato comunicazione dell'accertamento al concessionario e alla competente struttura della Giunta regionale.

6. Le sospensioni che prevedono un tempo di verifica superiore ai trenta giorni sono ratificate dalla competente struttura della Giunta regionale. A tal fine, entro sette giorni dalla comunicazione della sospensione da parte dell'organismo di controllo, il concessionario può inviare alla competente struttura della Giunta regionale le proprie osservazioni documentate.

7. La competente struttura della Giunta regionale, valutate le eventuali osservazioni del concessionario, ratifica o meno la sospensione, comunicando la decisione all'organismo di controllo ed al concessionario entro trenta giorni dalla comunicazione dell'organismo.

8. In caso di conferma della sospensione, la ratifica è comunicata al concessionario ed all'organismo di controllo ed il concessionario è sospeso dall'elenco di cui all' articolo 17, comma 5.

9. In caso di mancata conferma la sospensione cessa di efficacia.

10. La sospensione della concessione può altresì essere disposta dall'organismo di controllo in via cautelativa e d'urgenza in caso di accertamento di un'infrazione, in attesa dell'emanazione del provvedimento di revoca.

11. L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di un'infrazione di cui all' articolo 19, comma 4, propone alla competente struttura della Giunta regionale la revoca della concessione all'uso del contrassegno e la comunica al concessionario interessato.

12. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 11 il concessionario può inviare le proprie osservazioni documentate alla competente struttura della Giunta regionale.

13. La competente struttura della Giunta regionale, valutate le eventuali osservazioni del concessionario, dispone o meno entro trenta giorni dalla comunicazione dell'organismo di controllo la revoca della concessione all'uso del contrassegno, comunica la decisione al concessionario interessato e all'organismo di controllo e procede all'eventuale cancellazione del concessionario dall'elenco di cui all' articolo 17, comma 5.

14. La revoca della concessione comporta l'impossibilità di richiedere una nuova concessione prima di cinque anni a far data dalla comunicazione dell'atto con il quale viene revocata la concessione.

 

     Art. 20 bis. Perdita o deperimento di materiale genetico conservato

1. L’Ente informa tempestivamente la competente struttura della Giunta regionale della perdita o del deperimento delle razze e delle varietà locali conservate, riportandone le motivazioni.

2. L’Ente, in accordo con la competente struttura della Giunta regionale, tenta di recuperare con appositi programmi e progetti le razze e le varietà locali di cui al comma 1.

 

     Art. 21. Accesso del pubblico alle informazioni

1. L'Ente pubblica sul proprio sito internet:

a) l'elenco aggiornato delle risorse iscritte nei repertori e le relative annotazioni;

b) la composizione delle commissioni tecnico-scientifiche;

c) l'indicazione di tutti i depositi effettuati nella banca regionale del germoplasma con la specificazione della singola sezione ove ogni risorsa è conservata, e delle modalità di accesso di cui all' articolo 8 ;

d) l'elenco dei soggetti aderenti alla rete di conservazione e sicurezza;

e) l'elenco dei coltivatori custodi, con l'indicazione delle specie assegnate a ciascuno di essi per la conservazione in situ;

f) [Abrogata];

g) l'elenco dei concessionari del contrassegno.

2. Per la finalità di cui al comma 1 l'Ente mette a disposizione del pubblico le informazioni di cui qualunque soggetto, anche non portatore di un interesse particolare, faccia richiesta. Tali informazioni potranno essere rifiutate qualora l'Ente non ne sia in possesso, la domanda sia formulata in termini troppo generici o verta su documenti in corso di elaborazione o riguardi comunicazioni interne riservate.

 

     Art. 22. Disposizioni transitorie

1. Tutte le risorse già iscritte nei repertori della legge regionale 16 luglio 1997, n. 50 (Tutela delle risorse genetiche autoctone), sono iscritte d'ufficio nei repertori della l.r. 64/2004.

2. L'ARSIA deposita presso la Banca tutte le risorse genetiche già inserite nei repertori regionali istituiti ai sensi della l.r. 50/1997, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le commissioni tecnico-scientifiche nominate ai sensi della l.r. 50/1997 continuano a funzionare fino alla nomina delle nuove commissioni ai sensi dell' articolo 3

 

     Art. 23. Abrogazione differita

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si produce, ai sensi dell' articolo 15 della l. r. 64/2004, l'abrogazione della legge regionale 16 luglio 1997, n. 50 (Tutela delle risorse genetiche autoctone).


[1] Versione consolidata aggiornata con le modifiche apportate dal D.P.G.R. 2 aprile 2014, n. 17/R.