§ 6.2.27 - L.R. 29 novembre 1996, n. 91.
Notifica alla commissione U.E. delle proposte inerenti regimi di aiuti (art. 93, par. 3 trattato Istitutivo della CEE).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 programmazione economica
Data:29/11/1996
Numero:91


Sommario
Art. 1.  Notifica all'U.E. ai sensi dell'art. 93 par. 3 del Trattato.
Art. 2.      E' abrogata la Legge Regionale 7 Febbraio 1996, n. 9


§ 6.2.27 - L.R. 29 novembre 1996, n. 91. [1]

Notifica alla commissione U.E. delle proposte inerenti regimi di aiuti (art. 93, par. 3 trattato Istitutivo della CEE).

(B.U. 9 dicembre 1996, n. 56).

 

Art. 1. Notifica all'U.E. ai sensi dell'art. 93 par. 3 del Trattato.

     1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 93, par. 3, del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, la Regione notifica alla Commissione dell'Unione Europea ogni proposta relativa all'istituzione o modifica di regimi d'aiuto, secondo le procedure previste dall'ordinamento.

     2. Competente ad adempiere all'obbligo di cui al comma 1 è il Presidente della Giunta regionale, il quale vi provvede secondo le seguenti modalità:

     a) le proposte di iniziativa della Giunta sono notificate immediatamente dopo la loro approvazione da parte della Giunta stessa;

     b) le proposte di iniziativa consiliare o popolare sono notificate immediatamente dopo la comunicazione al Presidente della Giunta, da effettuarsi a cura dell'organo del Consiglio competente a riceverle, dell'inserimento delle medesime all'ordine del giorno della commissione consiliare competente.

     3. Il Presidente della Giunta Regionale provvede altresì a comunicare alla Commissione dell'Unione Europea le modifiche che dovessero essere apportate al testo delle proposte già notificate, nel corso del procedimento di esame e approvazione delle stesse. Di tali modifiche è data tempestiva comunicazione al Presidente della Giunta da parte dei Presidenti di commissione o del Presidente del Consiglio Regionale.

     4. I provvedimenti legislativi relativi all'istituzione o modifica di regimi d'aiuto sono promulgati nei 10 giorni successivi alla notifica della decisione positiva della Commissione dell'U.E. ovvero alla scadenza del sessantesimo giorno dalla notifica della proposta.

 

     Art. 2.

     E' abrogata la Legge Regionale 7 Febbraio 1996, n. 9.

 


[1] Abrogata dall'art. 56 della L.R. 22 maggio 2009, n. 26.