§ 4.1.274 - D.P.G.R. 23 febbraio 2007, n. 11/R.
Modifiche al regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 gennaio 2003, n. 2/R (Regolamento di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:23/02/2007
Numero:11


Sommario
Art. 2.  Modifiche all’articolo 3 del D.P.G.R. 2/R/2003.
Art. 3.  Sostituzione dell’articolo 5 del D.P.G.R. 2/R/2003.
Art. 4.  Sostituzione dell’articolo 6 del D.P.G.R. 2/R/2003.
Art. 5.  Modifiche all’articolo 7 del D.P.G.R. 2/R/2003.
Art. 6.  Sostituzione dell’articolo 8 del D.P.G.R. 2/R/2003.
Art. 7.  Modificazioni all’articolo 9 del D.P.G.R. 2/R/2003.
Art. 8.  Sostituzione dell’articolo 10 del D.P.G.R. 2/R/2003.
Art. 9.  Sostituzione dell’articolo 11 del D.P.G.R. 2/R/2003.
Art. 10.  Modifiche all’articolo 12 del D.P.G.R. 2/R/2003.
Art. 11.  Entrata in vigore.


§ 4.1.274 - D.P.G.R. 23 febbraio 2007, n. 11/R.

Modifiche al regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 gennaio 2003, n. 2/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 maggio 2002, n. 18 “Norme per l’introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana”).

(B.U. 2 marzo 2007, n. 4).

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

     Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

     Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

     Vista la legge regionale 27 maggio 2002, n. 18 (Norme per l’introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana);

     Visto il D.P.G.R. 7 gennaio 2003, n. 2/R con cui è stato emanato il Regolamento di attuazione della suddetta legge regionale;

     Considerato che le Associazioni rappresentative degli enti locali, in occasione del Tavolo di concertazione istituzionale del 9/11/2006 del Piano Annuale di Finanziamento anno 2006, di cui all’art. 3 della L.R. 18/02, hanno richiesto di semplificare delle procedure amministrative per la concessione dei contributi e la verifica delle attività svolte, previste dal regolamento di attuazione, in quanto le procedure vigenti comportano adempimenti di elevato impatto amministrativo, che si sono rivelati ingiustificati rispetto alle finalità della legge;

     Considerato che tale richiesta è condivisibile e corrisponde alle finalità della legge regionale 11 luglio 2006, n. 31 (Disposizioni in materia di contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali);

     Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 6 novembre 2006, n. 23 adottata previa acquisizione del parere del Presidente del Comitato Tecnico della Programmazione, e dell’intesa raggiunta al Tavolo di concertazione istituzionale, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al Consiglio delle Autonomie locali, ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dall’articolo 42, comma 2, e dall’articolo 66, comma 3, dello Statuto regionale;

     Dato atto che il Consiglio regionale non ha espresso il parere entro i termini previsti dallo Statuto regionale;

     Dato atto che il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso, nella seduta del 17 novembre 2006, parere favorevole;

     Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2007, n. 125, che approva le modifiche al regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 gennaio 2003, n. 2/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 maggio 2002, n. 18 “Norme per l’introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana”);

 

EMANA

 

il seguente Regolamento:

 

Art. 1. Sostituzione dell’articolo 2 del D.P.G.R. 2/R/2003.

     1. L’articolo 2 del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 gennaio 2003, n. 2/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 maggio 2002, n.18 ”Norme per l’introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana) è sostituito dal seguente:

     “Art. 2. Domanda di contributo, termini e documentazione.

     1. I contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale sono concessi ai comuni singoli o associati, alle aziende unità sanitarie locali (aziende USL) e alle aziende per il diritto allo studio universitario (ARDSU) per l’introduzione nelle mense scolastiche e universitarie e nelle refezione ospedaliere per degenti dei prodotti da agricoltura biologica, da agricoltura integrata e tipici, come definiti dall’articolo 1, comma 2 della legge regionale.

     2. Con decreto dirigenziale da adottarsi dopo l’approvazione del piano annuale di finanziamento previsto dall’articolo 3 della legge sono approvati i modelli di domanda di contributo. La domanda, che deve essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) del suddetto decreto dirigenziale, deve evidenziare:

     a) la differenza di spesa che deve essere sostenuta per l’introduzione o l’incremento, nel servizio mensa o refezione, dei prodotti di cui al comma 1 rispetto alla spesa sostenuta per il servizio nell’anno precedente la domanda di contributo;

     b) le percentuali dei prodotti di cui al comma 1, che si intendono utilizzare sul totale degli approvvigionamenti alimentari;

     c) l’avvenuta istituzione della commissione mensa di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale.

     3. La domanda di contributo può essere presentata anche dai comuni singoli o associati, dalle aziende USL e dalle ARDSU che hanno già introdotto nelle mense o nelle refezioni i prodotti di cui al comma 1 a condizione che l’introduzione sia avvenuta dopo l’entrata in vigore della legge regionale. In questo caso, la domanda deve evidenziare:

     a) la differenza di spesa sostenuta per l’introduzione nel servizio mensa o refezione, dei prodotti di cui al comma 1, rispetto alla spesa sostenuta per il servizio nell’anno precedente l’introduzione dei suddetti prodotti;

     b) le percentuali dei prodotti di cui al comma 1, utilizzati sul totale degli approvvigionamenti alimentari.”

 

Art. 2. Modifiche all’articolo 3 del D.P.G.R. 2/R/2003.

     1. Le lettere e), f), g) ed h) del comma 1 dell’articolo 3 del D.P.G.R. 2/R/2003 sono soppresse.

     2. All’articolo 3, comma 2, del D.P.G.R. 2/R/2003, la parola “sessanta” è sostituita dalla parola: “novanta”.

 

     Art. 3. Sostituzione dell’articolo 5 del D.P.G.R. 2/R/2003.

     1. L’articolo 5 del D.P.G.R. 2/R/2003 è sostituito dal seguente:

     “Art. 5. Rendicontazione.

     1. I beneficiari dei contributi rendicontano gli interventi finanziati, entro il termine di trenta mesi dalla data di adozione del provvedimento di assegnazione del contributo, presentando una relazione dalla quale risulti:

     a) l’attività svolta e gli obiettivi raggiunti;

     b) le percentuali dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, utilizzati e la spesa effettivamente sostenuta;

     c) l’elenco delle ditte fornitrici in possesso della certificazione etica SA8000 e la percentuale dei prodotti forniti dalle stesse.”

 

     Art. 4. Sostituzione dell’articolo 6 del D.P.G.R. 2/R/2003.

     1. L’articolo 6 del D.P.G.R. 2/R/2003 è sostituito dal seguente:

     “Art. 6. Controlli.

     1. La Giunta regionale, sulla base della rendicontazione di cui all’articolo 5, verifica la corrispondenza delle spese sostenute e delle percentuali di prodotti utilizzati alle condizioni previste dal piano annuale di finanziamento.”

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 7 del D.P.G.R. 2/R/2003.

     1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 del D.P.G.R. 2/R/2003, è sostituita dalla seguente:

     “a) la rendicontazione non è presentata entro il termine stabilito all’articolo 5; prima di effettuare la revoca, la struttura regionale competente assegna un ulteriore termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale l’ente medesimo può presentare la documentazione necessaria ed evitare la revoca;”.

     2. Il comma 2 dell’articolo 7 del D.P.G.R. 2/R/2003 è sostituito dal seguente:

     “2. La revoca è adottata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 lettera a) e comporta l’obbligo di restituzione delle somme percepite.”.

 

     Art. 6. Sostituzione dell’articolo 8 del D.P.G.R. 2/R/2003.

     1. L’articolo 8 del D.P.G.R. 2/R/2003 è sostituito dal seguente:

     “Art. 8. Domanda di contributo, termini e documentazione.

     1. I comuni singoli o associati, per ottenere i contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale, devono presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto dirigenziale di approvazione della modulistica.

     2. La domanda deve essere corredata delle attestazioni concernenti:

     a) la tipologia di attività che si intende realizzare;

     b) l’indicazione delle spese previste per tali attività;

     c) l’avvenuta istituzione della commissione mensa.”

 

     Art. 7. Modificazioni all’articolo 9 del D.P.G.R. 2/R/2003.

     1. Al comma 3 dell’articolo 9 del D.P.G.R. 2/R/2003 la parola “sessanta” è sostituita dalla seguente: “novanta”.

 

     Art. 8. Sostituzione dell’articolo 10 del D.P.G.R. 2/R/2003.

     1. L’articolo 10 del D.P.G.R. 2/R/2003 è sostituito dal seguente:

     “Art. 10. Rendicontazione.

     1. I beneficiari dei contributi rendicontano gli interventi finanziati, entro il termine di dodici mesi dalla data di adozione del provvedimento di assegnazione del contributo, presentando una relazione dalla quale risulti l’attività svolta, i risultati raggiunti e le spese effettivamente sostenute.”

 

     Art. 9. Sostituzione dell’articolo 11 del D.P.G.R. 2/R/2003.

     1. L’articolo 11 del D.P.G.R. 2/R/2003 è sostituito dal seguente:

     “Art. 11. Controlli.

     1. La Giunta regionale, sulla base della rendicontazione di cui all’articolo 10, verifica la corrispondenza delle attività svolte e delle spese sostenute alle condizioni previste dal piano annuale di finanziamento.”

 

     Art. 10. Modifiche all’articolo 12 del D.P.G.R. 2/R/2003.

     1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 del D.P.G.R. 2/R/2003 è sostituita dalla seguente:

     “a) la rendicontazione non è presentata entro il termine stabilito all’articolo 10; prima di effettuare la revoca, la struttura regionale competente assegna un ulteriore termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale l’ente medesimo può presentare la documentazione necessaria ed evitare la revoca;”.

     2. Il comma 2 dell’articolo 12 del D.P.G.R. 2/R/2003 è sostituito dal seguente:

     “2. La revoca è adottata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 lettera a) e comporta l’obbligo di restituzione delle somme percepite.”.

 

     Art. 11. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

     2. Le disposizioni del D.P.G.R. 2/R/2003 come modificate dal presente regolamento si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione del presente regolamento.