§ 4.1.197 - L.R. 27 maggio 2002, n. 18.
Norme per l’introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:27/05/2002
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Soggetti beneficiari e interventi finanziati.
Art. 3.  Piano annuale di finanziamento.
Art. 4.  Regolamento.
Art. 5.  Attività di consulenza.
Art. 6.  (Norma finanziaria).
Art. 7.  (Norme transitorie).


§ 4.1.197 - L.R. 27 maggio 2002, n. 18. [1]

Norme per l’introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana.

(B.U. 6 giugno 2002, n. 18).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, nell’ambito delle iniziative volte a tutelare la salute dei cittadini, promuove il consumo di prodotti agroalimentari da agricoltura biologica, da agricoltura integrata, tipici e tradizionali, con particolare riguardo a quelli provenienti da aziende in possesso di certificazione etica, nelle mense scolastiche, ed universitarie, nonché nelle refezioni ospedaliere per i degenti e promuove programmi di educazione alimentare.

     2. Ai fini della presente legge si intendono:

     a) per i prodotti agroalimentari da agricoltura biologica, i prodotti ottenuti con tecniche di agricoltura biologica così come stabilito dal regolamento CEE 2092/1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento CEE n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999;

     b) per prodotti da agricoltura integrata i prodotti ottenuti con tecniche di produzione integrata ai sensi della LR 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);

     c) per prodotti tipici i prodotti certificati DOP (denominazione d’origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta) di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 e i prodotti con attestazione di specificità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;

     d) per prodotti tradizionali, i prodotti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e relativi decreti ministeriali attuativi;

     e) per “certificazione etica” la certificazione SA 8000 (Social Account) definita nell’ottobre 1997 dalla SAI (Social Accountability International), attestante il comportamento socialmente responsabile dell’azienda certificata e rilasciata da uno degli organismi revisori di certificazione abilitato dalla SAI.

 

     Art. 2. Soggetti beneficiari e interventi finanziati.

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, la Regione eroga contributi:

     a) ai Comuni, alle Aziende sanitarie e alle Aziende per il diritto allo studio universitario per l’utilizzo dei prodotti individuati all’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), nelle mense scolastiche e universitarie nonché nelle

refezioni ospedaliere per i degenti, come compartecipazione all’importo aggiuntivo medio, calcolato con riferimento alla spesa sostenuta nell’anno precedente, dagli stessi enti. Ai fini di cui al presente articolo il costo aggiuntivo derivante dall’utilizzo di tali prodotti è a carico dei Comuni, delle Aziende sanitarie e delle Aziende per il diritto allo studio universitario;

     b) ai Comuni per programmi di educazione alimentare degli utenti, di aggiornamento professionale e di formazione del personale scolastico e addetto ai servizi, volti prevalentemente alla promozione del modello di alimentazione mediterraneo mediante il consumo di prodotti di cui all’articolo 1, comma 1.

     2. L’accesso ai contributi è subordinato alla istituzione da parte dei soggetti beneficiari di commissioni mensa in cui sia prevista la partecipazione degli utenti.

 

     Art. 3. Piano annuale di finanziamento.

     1. La Giunta regionale, entro il 15 febbraio di ogni anno, propone al Consiglio regionale un piano annuale di finanziamento in cui si stabilisce l’ammontare delle somme destinate rispettivamente alla realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

     2. Il piano indica:

     a) Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera a), i seguenti elementi:

     a1. la percentuale minima di ciascun tipo di prodotto agroalimentare (da agricoltura biologica, da agricoltura integrata e tipico) che gli Enti di cui all’articolo 2, comma 1, devono utilizzare nelle mense da loro gestite per poter accedere al contributo finanziario previsto dalla presente legge. Tale percentuale, per i prodotti da agricoltura biologica, per il primo anno di applicazione della presente legge, non può essere inferiore al cinquanta per cento rispetto al totale dei prodotti utilizzati per il confezionamento dei pasti;

     a2. la misura massima del contributo ammissibile, espressa in forma percentuale rispetto all’importo aggiuntivo medio calcolato facendo riferimento alla spesa sostenuta nell’anno precedente;

     a3. le modalità di assegnazione dei contributi e di erogazione degli eventuali acconti;

     a4. la determinazione del costo massimo dei prodotti ammissibile ai fini dell’accesso ai contributi.

     Per il primo anno di applicazione della presente legge la misura massima del contributo ammissibile è pari al settanta per cento; tale percentuale è gradualmente decrescente nei piani annuali successivi;

     a5. le proprietà tra i soggetti beneficiari, fermo restando che,  a parità di punteggio, saranno considerati prioritariamente i soggetti che avranno utilizzato prodotti provenienti da aziende in possesso di certificazione etica SA 8000;

     a6. le modalità di preparazione e somministrazione degli alimenti contenenti i prodotti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) e d).

     b) Per i progetti previsti dall’articolo 2, comma 1, lett. b), i seguenti elementi:

     b1. i contenuti di massima dei progetti ammissibili a contributo;

     b2. la misura massima del contributo che, per il primo anno di applicazione della presente legge, è del cinquanta per cento della spesa prevista per la realizzazione del progetto;

     b3. l’individuazione delle priorità relative ai soggetti ed ai progetti e per la determinazione del contributo.

     3. Entro il 30 ottobre di ogni anno la Giunta regionale trasmette alle Commissioni consiliari competenti una relazione a consuntivo degli interventi realizzati e finanziati nel corso dell’anno precedente, comprendente tra l’altro:

     a) l’indicazione delle strutture incaricate della gestione della legge;

     b) il numero delle domande presentate, articolate per tipologia di soggetti;

     c) il totale dei contributi assegnati, erogati ed eventualmente revocati;

     d) le aziende fornitrici di prodotti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), in possesso di certificazione etica SA 8000;

     e) i progetti educativi ammessi a contributo,

 

     Art. 4. Regolamento.

     1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore dalla presente legge la giunta regionale provvede:

     a) alla emanazione, previa comunicazione alle commissioni consiliari competenti, di un regolamento contenente le procedure per la gestione della presente legge, ed in particolare:

     a1. perciò che riguarda gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), i termini per la presentazione delle domande di contributi, la documentazione necessaria ai fini istruttori, i criteri e i termini per il procedimento di selezione degli interventi e le modalità di rendicontazione degli stessi nonché di recupero dei contributi erogati e non utilizzati;

     a2. per ciò che riguarda gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), i termini per la presentazione delle domande di contributo, le modalità per la redazione e presentazione dei progetti, la documentazione necessaria a fini istruttori, i criteri e i termini per il procedimento di selezione degli interventi, le modalità per la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

     2. Per la documentazione relativa ai fini istruttori e alla rendicontazione delle spese si applicano le norme relative all’autocertificazione. Le dichiarazioni autocertificative inerenti gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), devono contenere l’attestazione esplicita della percentuale di prodotti agroalimentari da agricoltura biologica, da agricoltura integrata e tipici utilizzati per il confezionamento dei pasti nonché l’attestazione dell’avvenuta istituzione delle Commissioni mensa di cui all’articolo 2, comma 2.

 

     Art. 5. Attività di consulenza.

     1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale procede, in forma coordinata tra i dipartimenti interessati, alla individuazione della struttura incaricata della gestione della presente legge.

     2. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, la struttura di cui al comma 1 cura altresì lo svolgimento delle attività di consulenza per gli Enti di cui all’articolo 2, comma 1.

     3. L’attività di consulenza viene svolta con la fornitura di informazioni e materiale culturale e tecnico di supporto finalizzato all’applicazione della legge e in particolare:

     a) schema di capitolato-tipo per il servizio di fornitura pasti;

     b) materiale informativo per la divulgazione delle valenze nutrizionali, culturali e gastronomiche degli alimenti biologici, da agricoltura integrata, tipici e tradizionali, con particolare riferimento a quelli toscani;

     c) materiali informativi e consulenze per la definizione di menu che, nel tutelare e migliorare la salute dei cittadini, valorizzino i prodotti biologici, da agricoltura integrata, tipici e toscani classificati “tradizionali”;

     d) materiali e consulenze per la definizione e realizzazione di programmi di educazione alimentare che, oltre alle norme di una sana e corretta alimentazione, comprendano anche la conoscenza delle caratteristiche culturali e gastronomiche dei prodotti tradizionali toscani.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria).

     1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge è autorizzata per il triennio 2002-2004 la spesa complessiva di euro 2.580.000,00 così ripartiti a) Euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2002;

     b) Euro 880.000,00 per l’esercizio 2003;

     c) Euro 700.000,00 per l’esercizio 2004 da iscrivere nell’U.P.B. di nuova istituzione: Politiche agroalimentari per i prodotti dell’agricoltura sostenibile - Spesa corrente.

     2. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede, per il corrente esercizio e per i due esercizi successivi, mediante la seguente variazione di bilancio da effettuarsi sia per la competenza che per la cassa:

 

In diminuzione:

 

 

Anno 2002

U.P.B. 266 - Servizi ospedalieri - Spese correnti

Euro 500.000,00

U.P.B. 522 - Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese d’investimento

Euro 500.000,00

Anno 2003

U.P.B. 266 - Servizi ospedalieri - Spese correnti

Euro 440.000,00

U.P.B. 522 - Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese d’investimento

Euro 440.000,00

Anno 2004

U.P.B. 266 - Servizi ospedalieri - Spese correnti

Euro 350.000,00

U.P.B. 522 - Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese d’investimento

Euro 350.000,00

Di nuova istituzione:

 

 

U.P.B. 525 - Politiche agroalimentari per i prodotti dell’agricoltura sostenibile - Spesa corrente

Anno 2002

 

Euro 1.000.000,00

Anno 2003

 

Euro 880.000,00

Anno 2004

 

Euro 700.000,00

 

     3. La Giunta regionale provvederà a norma dell’articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), all’istituzione, nel bilancio gestionale, dei capitoli pertinenti.

     4. Alla copertura della spesa per gli esercizi successivi si farà fronte con le relative leggi di bilancio.

 

     Art. 7. (Norme transitorie).

     1. Per il primo anno di applicazione della presente legge, il piano annuale di finanziamento di cui all’articolo 3 viene proposto dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’approvazione del regolamento di cui all’articolo 4.

     2. In sede di prima applicazione della legge, le Aziende per il diritto allo studio universitario provvedono all’introduzione dei prodotti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), nelle mense universitarie utilizzando i fondi assegnati dalla Regione per le spese di gestione ordinaria.


[1] Abrogata dall'art. 5 della L.R. 10 dicembre 2019, n. 75.