Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 20/01/2006 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.5.O26 - Decisione 20 gennaio 2006, n. 23.
Decisione n. 2006/23/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/710/CE recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 21 gennaio 2006, n. L 17).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e degli altri volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Vi è il rischio che l'agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di carne di pollame.
(2) Il 12 ottobre 2005, la Romania ha notificato alla Commissione l’individuazione del ceppo asiatico del virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, in un caso clinico nel pollame. È stata pertanto adottata la
(3) La Romania ha preso rigorosi provvedimenti di controllo della malattia e ha trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni sull’andamento della stessa, tali da giustificare la decisione di limitare la sospensione delle importazioni alle parti del territorio della Romania colpite dalla malattia o a rischio.
(4) Occorre pertanto modificare la
(5) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
1) l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 1
1. Gli Stati membri sospendono l'importazione:
a) di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d’allevamento e di uova da cova di tali specie provenienti dalla parte di territorio della Romania di cui alla parte A dell'allegato; nonché
b) dei seguenti prodotti provenienti dalla parte del territorio della Romania di cui alla parte B dell’allegato:
— carni fresche di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento,
— preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di tali specie,
— alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti delle suddette specie,
— uova destinate al consumo umano,
— trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di volatili, e
— piume e parti di piume non trattate.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), dal primo al terzo trattino, ottenuti da volatili abbattuti prima del 1° agosto 2005.
3. I certificati veterinari/documenti commerciali che accompagnano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 2 recano una delle diciture seguenti a seconda della specie di cui trattasi:
“Carni fresche di pollame/carni fresche di ratiti/carni fresche di selvaggina da penna selvatica/carni fresche di selvaggina da penna d’allevamento/prodotto a base di carne costituito da o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d’allevamento/preparazione a base di carne costituita da o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d’allevamento/alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d’allevamento ottenute/o/a/i da volatili abbattuti prima del 1° agosto 2005 e in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, della
4. In deroga al paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d’allevamento purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui all’allegato II, parte IV, punti B, C o D, della
2) viene aggiunto l’allegato il cui testo figura nell’allegato della presente decisione.
Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Parti del territorio della Romania di cui all’articolo 1, lettere a) e b) rispettivamente.
PARTE A
Codice ISO del paese |
Nome del paese |
Descrizione della parte di territorio |
RO |
Romania |
— L’intero territorio della Romania |
PARTE B
Codice ISO del paese |
Nome del paese |
Descrizione della parte di territorio |
RO |
Romania |
Le contee rumene di — Tulcea — Constanţa — Galaţi — Brăila — Ialomiţa — Călăraşi» |