§ 4.1.131 - L.R. 13 agosto 1996, n. 69.
Disciplina delle strade del vino in Toscana.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:13/08/1996
Numero:69


Sommario
Art. 1.  Finalità e definizione di "Strada del vino".
Art. 2.  Regolamento di attuazione.
Art. 3.  Comitato promotore e disciplinare della "Strada del vino".
Art. 4.  Competenze della Regione.
Art. 5.  Comitato responsabile.
Art. 6.  Programma annuale di finanziamento.
Art. 7.  Competenze dei Comuni e delle Province.
Art. 8.  Norma finanziaria.


§ 4.1.131 - L.R. 13 agosto 1996, n. 69.

Disciplina delle strade del vino in Toscana. [1]

(B.U. 22 agosto 1996, n. 46).

 

     [Art. 1. Finalità e definizione di "Strada del vino".

     1. La Regione Toscana, nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale, allo scopo di valorizzare e promuovere i territori ad alta vocazione vitivinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, nonchè le produzioni e le attività ivi esistenti attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata, promuove e disciplina in ambito regionale la realizzazione delle "Strade del vino".

     2. Le "Strade del vino" sono percorsi caratterizzati da attrattive naturalistiche, culturali e storiche, nonchè da vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico.

     3. Le attività di ricezione e ospitalità svolte da aziende agricole che hanno sottoscritto il disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla L.R. 17 ottobre 1994, n. 76, se rispondono ai requisiti richiesti dalla legge regionale citata.

     4. Le attività di cui al comma 3 possono comprendere anche la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, purchè a favore degli ospiti aziendali.

     5. La degustazione e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, qualora non svolte nei confronti degli ospiti aziendali, non rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla L.R. n. 76/1994.

 

     Art. 2. Regolamento di attuazione.

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione.

     2. Il regolamento dispone in ordine:

     a) alla qualificazione ed omogeneizzazione dell'offerta enoturistica regionale, mediante l'indicazione degli standards minimi di qualità;

     b) alla definizione di un'immagine coordinata delle "Strade del vino" da parte di tutti i soggetti aderenti di cui all'art. 3, comma 1, anche per il tramite di una specifica ed omogenea segnaletica informativa per tutto il territorio regionale;

     c) alla definizione dei contenuti generali del disciplinare-tipo e delle linee-guida per la gestione delle "Strade del vino";

     d) alla definizione dei parametri qualitativi cui dovranno sottostare i "Musei della vite e del vino di Toscana" per poter essere soggetti i inseriti nelle "Strade del vino".

 

     Art. 3. Comitato promotore e disciplinare della "Strada del vino".

     1. Il disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione di ogni "Strada del vino", rispondente ai contenuti definiti dal regolamento di cui all'art. 2, è proposto alla Giunta regionale da un Comitato promotore, cui possono partecipare le aziende vitivinicole singole o associate, le organizzazioni professionali agricole, le Associazioni di produttori agricoli (A.P.A.) riconosciute ai sensi della L.R. 29 maggio 1980, n. 77, i Consorzi di tutela dei vini di Toscana, gli enti locali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli operatori economici e le istituzioni ed associazioni operanti nel campo culturale e ambientale interessate alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

     2. Al Comitato promotore partecipano:

     - almeno 1/3 delle aziende produttrici di vino iscritte all'Albo di cui all'art. 15 della L. 10 febbraio 1992, n. 164, oppure:

     - almeno 1/4 delle aziende produttrici di vino, iscritte all'Albo di cui all'art. 15 della L. 164/1992, unitamente ad uno o più Comuni o ad una Provincia o ad una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     - Per i vini a denominazione di origine riconosciuti ai sensi della legge 10 febbraio 1992 n. 164 o per le sottozone previste dalle specifiche denominazioni i cui iscritti all'Albo superano le 500 unità il quorum viene ridotto al 15% [2].

     3. Ove il Comitato promotore rappresenti un territorio su cui insistono più denominazioni di origine, le quote di cui al comma 2 si ottengono con la partecipazione delle aziende produttrici appartenenti alle varie denominazioni.

     4. Ove il Comitato promotore rappresenti un territorio su cui insiste una denominazione articolata in sottozone ai sensi della L. 164/1992, le quote di cui al comma 2 si ottengono con la partecipazione delle aziende produttrici appartenenti alle citate sottozone.

     5. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione della "Strada del vino" da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.

 

     Art. 4. Competenze della Regione.

     1. La Giunta regionale riconosce, esclusivamente ai fini della presente legge, "la Strada del vino" con riferimento alla zona geografica interessata e previa verifica della rispondenza del disciplinare ai contenuti definiti nel regolamento di cui all'art. 2. Tale verifica è effettuata, entro 120 giorni dalla proposta del Comitato promotore, con riferimento, in particolare, a:

     a) gli standards di qualità di base, di cui all'art. 2, comma 2, lett. a);

     b) la coerenza degli impegni assunti dal Comitato promotore;

     c) la corrispondenza dell'itinerario progettato alla salvaguardia e valorizzazione delle zone di produzione di cui alla L. n. 164/92;

     d) la corrispondenza dei "Musei della vite e del vino della Toscana", inseriti nelle "Strade del vino", alle norme delle leggi regionali in materia di musei. Il museo deve avere una caratterizzazione nell'ambito territoriale vitivinicolo, rivestire carattere di unicità e corrispondere ai parametri qualitativi previsti dal regolamento di cui all'art. 2.

     2. In presenza di richieste di riconoscimento, presentate da più Comitati con riferimento alla stessa "Strada del Vino", viene data priorità al Comitato con il maggior numero di aderenti iscritti alla denominazione di origine.

     3. La Giunta regionale riconosce altresì, per ogni "Strada del vino", uno specifico simbolo identificativo, in conformità di quanto stabilito all'art. 2, comma 2, lett. b).

     4. La Regione promuove iniziative finalizzate alla formazione professionale di animatori ed operatori enoturistici ed enomuseali, in conformità a quanto disposto dalla L.R. 31 agosto 1994, n. 70.

 

     Art. 5. Comitato responsabile.

     1. Entro 60 giorni dal riconoscimento della "Strada del vino" il Comitato promotore si trasforma in Comitato responsabile.

     2. Il Comitato responsabile:

     a) procede alla realizzazione della "Strada del vino" e alla sua gestione, in conformità con quanto disposto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 2;

     b) diffonde, in collaborazione con i produttori vitivinicoli e con gli altri soggetti interessati, la conoscenza della "Strada del vino";

     c) promuove l'inserimento della "Strada del vino" nei vari strumenti di promozione turistica attivati direttamente o indirettamente;

     d) vigila sulla coerente attuazione del progetto da parte di tutti i soggetti aderenti al disciplinare e sul buon funzionamento della "Strada del vino";

     e) cura i rapporti con gli enti locali;

     f) può gestire la campagna di informazione per la valorizzazione della "Strada del vino";

     g) può gestire un "Museo della vite e del vino di Toscana";

     h) può presentare le domande di contributo di cui all'art. 6;

     i) riceve le adesioni da parte dei soggetti interessati al disciplinare approvato.

     3. Qualora un "Museo della vite e del vino" non sia gestito direttamente dal Comitato responsabile, il responsabile scientifico del museo fa parte del Comitato stesso.

 

     Art. 6. Programma annuale di finanziamento.

     1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione prevede la concessione di contributi peri seguenti interventi:

     a) creazione di specifica segnaletica riferita alla "Strada del vino" riconosciuta;

     b) creazione o adeguamento di "centri di informazione" finalizzati ad una informazione specifica sull'area vitivinicola interessata dalla "Strada del vino";

     c) creazione di "Musei della vite e del vino in Toscana", mediante istituzione di nuovi musei o ampliamento e riallestimento di musei già esistenti. Non potrà essere finanziato più di un museo per ogni "Strada del vino";

     d) adeguamento agli standards previsti dal regolamento di cui all'art. 2, comma 2, lett. a).

     2. I contributi di cui al comma 1, lett. a), b) e c), possono essere concessi a favore di Comitati responsabili, enti locali ed altri soggetti, fino al 40% dell'investimento totale e fino ad un massimo, rispettivamente, di L. 100.000.000. I beneficiari sono selezionati secondo il seguente ordine di priorità:

     a) Comitato responsabile;

     b) enti locali;

     c) altri soggetti.

     3. I contributi di cui al punto d), a favore di aziende produttrici vitivinicole, singole e associate, che intendano aderire ad una "Strada del vino", sono concessi fino al 40% dell'investimento e fino ad un massimo di L. 50.000.000.

     4. La Giunta regionale definisce, con proprio atto deliberativo, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, la documentazione necessaria ai fini istruttori, i criteri e termini per il procedimento di selezione delle domande e le modalità di rendicontazione degli interventi.

     5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva, entro il 31 ottobre, il programma annuale di finanziamento.

     6. La Giunta regionale verifica annualmente, tramite apposita rendicontazione prodotta dai soggetti beneficiari, la rispondenza del contributo erogato alle finalità proposte e, in caso di totale o parziale mancanza di rispondenza, revoca il finanziamento.

 

     Art. 7. Competenze dei Comuni e delle Province.

     1. I Comuni e le Province dispongono in merito alla localizzazione della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza anche su proposta dei Comitati responsabili.

     2. I Comuni e le Province possono gestire, su proposta dei Comitati responsabili, i "centri di informazione".

     3. Le Province effettuano il controllo sul rispetto delle disposizioni della presente legge e, in caso di gravi inadempienze da parte del Comitato responsabile e di altri soggetti interessati, propongono alla Giunta regionale la revoca del riconoscimento di "Strada del vino".

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri relativi all'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1996, con la seguente variazione di bilancio, per competenza e per cassa:

     (Omissis).

     2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.]


[1] Legge abrogata dall’art. 12 della L.R. 5 agosto 2003, n. 45, con effetto dalla data indicata dall’art. 12 della L.R. 5 agosto 2003, n. 45.

[2] Comma così modificato dall’art. unico della L.R. 3 febbraio 1999, n. 6.