§ 6.1.68 - L.R. 16 agosto 1995, n. 88.
Bilancio di previsione per l'anno 1995. Assestamento e terza variazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:16/08/1995
Numero:88


Sommario
Art. 1.  Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa.
Art. 2.  Autorizzazioni di spesa per l'anno 1995.
Art. 3.  Fondi globali relativi al bilancio di previsione 1995.
Art. 4.  Allegato al bilancio - Mutui.
Art. 5.  Copertura del disavanzo dell'esercizio 1995.
Art. 6.  Disposizioni finanziarie.


§ 6.1.68 - L.R. 16 agosto 1995, n. 88.

Bilancio di previsione per l'anno 1995. Assestamento e terza variazione.

(B.U. 25 agosto 1995, n. 55). [*]

 

Art. 1. Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa.

     1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 1995 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A) e B).

     2. Per effetto delle variazioni di cui al precedente comma, il bilancio di previsione 1995 è modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l'anno 1995.

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della L.R. 9.4.1990, n. 40 le quote di spesa delle leggi regionali sono modificate, per competenza e per cassa, dalla presente legge nell'importo indicato al prospetto allegato B).

 

     Art. 3. Fondi globali relativi al bilancio di previsione 1995.

     1. Nell'elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali, costituente allegato II.4 della legge di bilancio 1995, è inserito il seguente intervento:

Cap. 50060

Fondo globale finanziamento spese ulteriori

programmi di sviluppo (spese di intervento

- artt. 38.87 L.R. 6.5.77, n. 28)

Operazioni di incentivazione in favore delle

imprese artigiane (finanz. statale), L. 1.910.180.005.=

 

     Art. 4. Allegato al bilancio - Mutui.

     1. Nel prospetto dei mutui già autorizzati dalla L.R. 19.1.1995, n. 8 ed indicati nell'allegato II 1) al bilancio di previsione 1995 sono apportate le modifiche di cui all'allegato C alla presente legge.

     (Omissis).

 

     Art. 5. Copertura del disavanzo dell'esercizio 1995. [1]

 

     Art. 6. Disposizioni finanziarie.

     1. L'art. 12 della L.R. 14.4.95 n. 61 è abrogato.

     2. Per le iniziative dirette o concordate con le province ammesse ai finanziamenti regionali concessi in attuazione delle leggi regionali 27.3.1990 n. 23, 29.12.1993 n. 60, 13.11.1994, n. 66 e 17.2.1984 n. 13 Programmi Regionali dei Finanziamenti anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992 che non risultano attuate nei tempi stabiliti, e comunque entro il 31.12.1995 viene pronunciata la decadenza dei benefici concessi.

     3. I soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere entro 60 giorni dal ricevimento di specifica richiesta trasmessa dal servizio Turismo e Sport della Regione Toscana, la consuntivazione e rendicontazione delle spese sostenute.

     4. Qualora le spese sostenute e in regola con le norme di rendicontazione risultassero inferiori al costo totale ammesso a contributo i soggetti beneficiari dovranno fornire idonea documentazione dimostrativa della funzionalità delle opere e degli interventi realizzati. In tal caso il contributo sarà ridotto in proporzione all'importo degli interventi realizzati e rendicontati.

     5. La decadenza dei benefici comporta l'obbligo della restituzione totale o parziale delle anticipazioni eventualmente percepite, gravate degli interessi legali calcolati dalla data della erogazione a quella della restituzione delle somme.

     6. Le relative disponibilità, nonché quelle derivanti da pronunciamenti di decadenza o revoca di finanziamenti regionali concessi già deliberati, sono destinate a nuovi interventi finanziari a sostegno della qualificazione dell'offerta turistica e dell'impiantistica sportiva, con priorità per le aree escluse dall'operatività degli interventi comunitari.

     7. [2].

     8. E' abrogato il 1° comma dell'art. 3 della L.R. 21.11.1994 n. 89 recante "Bilancio di previsione 1994 - 3ª variazione".

     9. [3].

     10. E' integrato per l'anno 1995 di L. 57.000.000.= lo stanziamento previsto dalla L.R. 21 dicembre 1992, n. 57 "Attività celebrativa del 50° anniversario della resistenza".

     11. Il contributo all'Ente Autonomo Mostra Mercato Nazionale dei vini di Siena di cui alla L.R. 18 giugno 1984, n. 39, è elevato, per il solo anno 1995 da L. 150.000.000.= a L. 350.000.000.=.

     La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[*] Si veda Avviso di Rettifica in B.U. 6 settembre 1995, n. 57.

[1] Sostituisce l'art. 9 della L.R. 19 gennaio 1995, n. 8.

[2] Comma abrogato dall'art. 5, lett. c) della L.R. 22 luglio 1999, n. 41. Modificava l'art. 9 della L.R. 12 aprile 1994, n. 29, ora abrogato dall'art. 5, lett. a) della stessa L.R. 22 luglio 1999, n. 41.

[3] Comma abrogato dall'art. 6, comma 9 della L.R. 15 luglio 1999, n. 40, aveva in precedenza integrato l'art. 13 della L.R. 30 maggio 1994, n. 41.