§ 4.1.237 - L.R. 8 ottobre 2004, n. 52.
Modifiche alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 (Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:08/10/2004
Numero:52


Sommario
Art. 1.  Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 41/1994.


§ 4.1.237 - L.R. 8 ottobre 2004, n. 52.

Modifiche alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 (Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole).

(B.U. 15 ottobre 2004, n. 39).

 

Art. 1. Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 41/1994.

     1. Dopo l’articolo 17 della legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 (Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole), da ultimo modificata dalla legge regionale 24 aprile 2002, n. 14 è inserito il seguente:

“Art. 17 bis. Fondo speciale rischi.

1. Al fine di agevolare l’accesso al credito alle imprese dei settori dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura, è istituito presso Fidi Toscana S.p.A. un apposito fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie sussidiarie su operazioni di finanziamento a medio-lungo termine e su operazioni di leasing concesse dalle banche e dalle società di leasing.

2. Le modalità di gestione del fondo e i requisiti di accesso alla garanzia sussidiaria da parte delle imprese sono stabilite dalla Giunta regionale.

3. Al finanziamento del fondo si provvede con le somme e secondo le modalità di cui all’articolo 5, commi 2 e 2 bis della legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell’estinzione delle obbligazioni fidejussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla l.r. 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della Fidi Toscana S.p.A), da ultimo modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2002, n. 46.”