Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali |
Data: | 09/05/2013 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 11/1999 |
Art. 2. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 11/1999 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 11/1999 |
Art. 4. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 11/999 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 11/1999 |
§ 3.5.141 - L.R. 9 maggio 2013, n. 23.
Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti).
(B.U. 15 maggio 2013, n. 21)
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 3, comma 2, dello Statuto;
Vista la
Considerato quanto segue:
1. La
2. Infatti il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 2 della
3. In questa ottica di adeguamento al nuovo Statuto, le modifiche alla
4. Le modifiche all’articolo 1 rispondono all’esigenza di adeguare il testo alle modifiche intervenute nelle articolazioni del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e alla soppressione, a decorrere dal 1° settembre 2012, dell’Agenzia nazionale dell’autonomia scolastica (ANSAS), disposta dall’articolo 19 del
5. La sostituzione dell’articolo 4, consegue al fatto che il Comitato tecnico-scientifico, così come previsto dalla
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della
“b) la realizzazione di indagini e ricerche effettuate da università, dall'Ufficio scolastico regionale e dalle sue articolazioni territoriali, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche autonome, nonché da associazioni costituite ai sensi di legge il cui statuto preveda attività di studio e ricerca nel settore oggetto della presente legge;”.
2. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 1 della
“d) la realizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente e direttivo della scuola organizzati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca o dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dall'Ufficio scolastico regionale, da istituzioni scolastiche autonome o reti di scuole, dagli enti locali e di corsi di sensibilizzazione e aggiornamento per operatori sociali;”.
Art. 2. Sostituzione dell’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
“Art. 2 - Funzioni di programmazione
1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento le linee di programmazione pluriennale contenute nel programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), in coerenza con quanto previsto dalla
2. Il Consiglio regionale approva, in attuazione del PRS e del DPEF, direttive pluriennali, di durata pari al PRS, aggiornabili annualmente. Tali direttive si compongono di due parti, concernenti rispettivamente le attività dei soggetti destinatari dei contributi e i progetti di interesse regionale promossi dalla Regione.
3. Le direttive di cui al comma 2, devono contenere, nella prima parte:
a) gli obiettivi specifici che si intendono perseguire;
b) le tipologie delle iniziative ammissibili al finanziamento;
c) le categorie dei soggetti destinatari del finanziamento;
d) le priorità ed i criteri di valutazione delle domande.
4. Le direttive di cui al comma 2, devono contenere, nella seconda parte, relativa ai progetti di interesse regionale, gli obiettivi specifici che si intendono perseguire coi progetti stessi.
5. La Giunta regionale provvede all’attuazione delle direttive di cui al comma 2, nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 10 bis della
Art. 3. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
2. Al comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 4. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 11/999
1. L’articolo 4 della
“Art. 4 - Attività consultive e di coordinamento
1. La Giunta regionale promuove, a fini consultivi, incontri periodici con i soggetti istituzionali e soggetti rappresentativi della società toscana con lo scopo di coordinare la promozione di attività sui temi della cultura della legalità di cui alla presente legge.”.
Art. 5. Modifiche all’articolo 5 della
1. Il comma 4 dell’articolo 5 della