§ 3.5.141 - L.R. 9 maggio 2013, n. 23.
Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:09/05/2013
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 1 della l.r. 11/1999
Art. 2.  Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 11/1999
Art. 3.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 11/1999
Art. 4.  Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 11/999
Art. 5.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 11/1999


§ 3.5.141 - L.R. 9 maggio 2013, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti).

(B.U. 15 maggio 2013, n. 21)

 

PREAMBOLO

 

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 3, comma 2, dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti);

 

Considerato quanto segue:

 

1. La l.r. 11/1999 presenta un impianto procedurale che risente delle competenze fissate dallo Statuto regionale in vigore dal 26 novembre 1970 al 10 febbraio 2005;

 

2. Infatti il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 11/1999, viene chiamato ad assolvere funzioni di tipo amministrativo e gestionale, mediante l’approvazione di direttive che non sono in sintonia con l’articolo 11 dello Statuto vigente per il quale il Consiglio regionale adotta, tra l’altro, gli atti di programmazione e di indirizzo e ne controlla l’attuazione;

 

3. In questa ottica di adeguamento al nuovo Statuto, le modifiche alla l.r. 11/1999 di cui alla presente legge riconducono le procedure di programmazione inerenti questa materia agli atti previsti dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

 

4. Le modifiche all’articolo 1 rispondono all’esigenza di adeguare il testo alle modifiche intervenute nelle articolazioni del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e alla soppressione, a decorrere dal 1° settembre 2012, dell’Agenzia nazionale dell’autonomia scolastica (ANSAS), disposta dall’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale ha inoltre disposto il ripristino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) articolato in tre nuclei territoriali e che si raccorda anche con le regioni, “ferma restando la soppressione degli ex IRRE”;

 

5. La sostituzione dell’articolo 4, consegue al fatto che il Comitato tecnico-scientifico, così come previsto dalla l.r. 11/1999, richiede un’attività amministrativa per la sua nomina e gestione, sproporzionata rispetto alle reali funzioni che questo è chiamato a svolgere. Con la modifica in esame l’attività consultiva rivolta alla Giunta regionale viene più efficacemente realizzata mettendo in campo attività di raccordo, di rete e di coordinamento, con i soggetti istituzionali e l’associazionismo, attraverso la realizzazione di consultazioni specifiche che possono più flessibilmente rispondere alle esigenze contingenti;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 11/1999

1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti), è sostituita dalla seguente:

“b) la realizzazione di indagini e ricerche effettuate da università, dall'Ufficio scolastico regionale e dalle sue articolazioni territoriali, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche autonome, nonché da associazioni costituite ai sensi di legge il cui statuto preveda attività di studio e ricerca nel settore oggetto della presente legge;”.

2. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 11/1999 è sostituita dalla seguente:

“d) la realizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente e direttivo della scuola organizzati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca o dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dall'Ufficio scolastico regionale, da istituzioni scolastiche autonome o reti di scuole, dagli enti locali e di corsi di sensibilizzazione e aggiornamento per operatori sociali;”.

 

     Art. 2. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 11/1999

1. L’articolo 2 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 - Funzioni di programmazione

1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento le linee di programmazione pluriennale contenute nel programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. Il Consiglio regionale approva, in attuazione del PRS e del DPEF, direttive pluriennali, di durata pari al PRS, aggiornabili annualmente. Tali direttive si compongono di due parti, concernenti rispettivamente le attività dei soggetti destinatari dei contributi e i progetti di interesse regionale promossi dalla Regione.

3. Le direttive di cui al comma 2, devono contenere, nella prima parte:

a) gli obiettivi specifici che si intendono perseguire;

b) le tipologie delle iniziative ammissibili al finanziamento;

c) le categorie dei soggetti destinatari del finanziamento;

d) le priorità ed i criteri di valutazione delle domande.

4. Le direttive di cui al comma 2, devono contenere, nella seconda parte, relativa ai progetti di interesse regionale, gli obiettivi specifici che si intendono perseguire coi progetti stessi.

5. La Giunta regionale provvede all’attuazione delle direttive di cui al comma 2, nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 10 bis della l.r. 49/1999.”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 11/1999

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 11/1999, la parola: “presenta” è sostituita dalla seguente: “trasmette” .

2. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 11/1999 dopo le parole: “Consiglio regionale” sono inserite le seguenti: “entro il 30 giugno di ogni anno”.

 

     Art. 4. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 11/999

1. L’articolo 4 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 - Attività consultive e di coordinamento

1. La Giunta regionale promuove, a fini consultivi, incontri periodici con i soggetti istituzionali e soggetti rappresentativi della società toscana con lo scopo di coordinare la promozione di attività sui temi della cultura della legalità di cui alla presente legge.”.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 11/1999

1. Il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 11/1999 è abrogato.