§ 3.1.337 - L.R. 25 maggio 2007, n. 31.
Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:25/05/2007
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 9/2007.
Art. 3.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 9/2007.
Art. 4.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 9/2007.
Art. 5.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2007.
Art. 6.  Modifiche all’articolo 7 della l.r. 9/2007.


§ 3.1.337 - L.R. 25 maggio 2007, n. 31.

Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti).

(B.U. 1 giugno 2007, n. 15).

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9.

     1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti), nel secondo periodo, dopo la parola “affidato” sono aggiunte le parole: “secondo le competenze loro attribuite dall’ordinamento statale”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 9/2007.

     1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 9/2007, le parole “all’articolo 5, comma 1, lettera c)” sono soppresse e sostituite dalle parole: “al comma 3”.

     2. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 9/2007, le parole “dall’articolo 5, comma 1, lettera c)” sono soppresse e sostituite dalle parole: “dal comma 3”.

     3. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 9/2007 è sostituito dal seguente:

     “3. Gli ordini professionali e la Regione Toscana, sulla base di un protocollo di intesa:

     a) definiscono i criteri sufficienti per l’ammissione all’elenco dei medici chirurghi, odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine complementari di cui all’articolo 2;

     b) definiscono le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 9/2007.

     1. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 9/2007, dopo la parola “Toscana” sono inserite le parole: “previa intesa con l’università interessata”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 9/2007.

     1. Le lettere c) ed f) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 9/2007, sono soppresse.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2007.

     1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 9/2007, dopo le parole “possono ottenere” sono aggiunte le parole: “previo parere dell’ordine professionale competente”.

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 9/2007.

     1. Al comma 1 dell’articolo 7 delle l.r. 9/2007, le parole “dell’articolo 5, comma 1, lettera f)” sono soppresse e sostituite dalle parole: “dell’articolo 3, comma 3”.