§ 2.1.273 - L.R. 17 luglio 2009, n. 37.
Sostegno della Regione Toscana alla trasformazione in banca di Fidi Toscana s.p.a.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:17/07/2009
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Sostegno della Regione Toscana alla trasformazione in banca di Fidi Toscana s.p.a.
Art. 2.  Aumento di capitale sociale di Fidi Toscana s.p.a.
Art. 3.  Norma finanziaria
Art. 4.  Abrogazione differita
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 2.1.273 - L.R. 17 luglio 2009, n. 37. [1]

Sostegno della Regione Toscana alla trasformazione in banca di Fidi Toscana s.p.a.

(B.U. 24 luglio 2009, n. 26)

 

PREAMBOLO

 

Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) e z) dello Statuto;

 

Visto il verbale della parte straordinaria dell’assemblea della società Fidi Toscana s.p.a. del 22 maggio 2009, redatto con atto notarile;

 

Considerato quanto segue:

1. Dal verbale dell’assemblea della società Fidi Toscana s.p.a. del 22 maggio 2009, a cui sono presenti un numero di soci che rappresentano più di due terzi del capitale sociale, risulta che è stato approvato, all’unanimità dei presenti, il nuovo statuto sociale per la trasformazione della società in banca ed è stato deliberato l’aumento di capitale sociale da 87.230.000,00 euro a 117.253.500,00 euro;

2. È interesse della Regione Toscana sostenere tale trasformazione in quanto la partecipazione in Fidi Toscana s.p.a. riveste valore strategico per lo sviluppo socio-economico del territorio della Regione Toscana ed in particolare all’interno del sistema delle garanzie, tenuto conto che il tessuto economico e produttivo toscano è costituito in gran parte da imprese di piccole dimensioni;

3. Il sostegno alla trasformazione di Fidi Toscana s.p.a. in banca è diretto a potenziarne l’attività di erogazione del credito di firma ed il ruolo di supporto allo sviluppo del territorio regionale;

4. Per l’aumento di capitale sociale di Fidi Toscana s.p.a., si autorizza l’utilizzo del fondo indisponibile già istituito presso Fidi Toscana per l’assunzione di partecipazioni in imprese agricole, agroalimentari o di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in quanto il fondo stesso ha esaurito le sue finalità e le partecipazioni in tal modo acquisite, risultando disponibili, possono essere valorizzate attraverso il rafforzamento della partecipazione regionale in Fidi Toscana;

5 In base all’evoluzione della normativa statale e regionale in materia di partecipazioni pubbliche è necessario prevedere l’abrogazione delle leggi regionali che attualmente risultano superate;

6. È necessario prevedere l’efficacia differita dell’abrogazione delle suddette leggi al momento del perfezionamento del procedimento di iscrizione di Fidi Toscana s.p.a. all’albo delle banche di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), allo scopo di evitare un vuoto normativo in materia;

 

Si approva la presente legge

 

CAPO I

Trasformazione in banca di Fidi Toscana s.p.a.

 

Art. 1. Sostegno della Regione Toscana alla trasformazione in banca di Fidi Toscana s.p.a.

1. La Regione Toscana sostiene la trasformazione in banca di Fidi Toscana s.p.a. e autorizza la Giunta regionale a compiere tutti gli atti a ciò necessari, ivi compresi quelli relativi alla produzione della perizia giurata di cui all’articolo 2.

2. Agli adeguamenti di natura tecnica dello statuto, eventualmente richiesti dalla Banca d’Italia, provvede la Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).

 

     Art. 2. Aumento di capitale sociale di Fidi Toscana s.p.a.

1. La Regione Toscana sostiene il rafforzamento patrimoniale di Fidi Toscana s.p.a. allo scopo di supportare il migliore sviluppo delle sue attività in favore del sistema economico regionale per effetto della sua trasformazione in banca.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere aumenti a titolo oneroso di capitale sociale di Fidi Toscana s.p.a., mediante conferimento delle partecipazioni ed obbligazioni assunte dalla stessa società in nome e per conto della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b), della legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell’estinzione delle obbligazioni fidejussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della Fidi Agricola s.p.a.), nel testo modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2002, n. 46 (Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1996, n. 24. Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell’estinzione delle obbligazioni fideiussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della Fidi Agricola s.p.a.).

3. Il valore del conferimento di cui al comma 2, e del conseguente incremento della partecipazione azionaria regionale, è determinato sulla base di specifica perizia giurata di un esperto designato dal tribunale ai sensi dell’articolo 2343 del codice civile.

 

CAPO II

Disposizioni finali

 

     Art. 3. Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui all’articolo 2, comma 3, stimati in euro 100.000,00 si fa fronte con le risorse stanziate nell’unità previsionale di base (UBP) 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2009.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2009 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

anno 2009

in diminuzione, UPB 732 “Oneri del credito - Spese correnti”, per euro 100.000,00

in aumento, UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti”, per euro 100.000,00.

 

     Art. 4. Abrogazione differita

1. A decorrere dalla data di iscrizione di Fidi Toscana s.p.a. all’albo delle banche di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 (Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi-Toscana S.p.A.);

b) legge regionale 7 febbraio 1983, n. 9 (Modifiche alla L.R. n. 32/1974 istitutiva della Fidi Toscana S.p.A.);

c) legge regionale 26 novembre 1984, n. 69 (L.R. 5 giugno 1974, n. 32 “Istituzione Società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi Toscana S.p.A. per favorire l’accesso al credito e agevolare la consulenza tecnica alle minori imprese della Regione. Modifiche ed integrazioni”);

d) legge regionale 21 aprile 1986, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 32/1974 istitutiva della Fidi Toscana S.p.A.);

e) legge regionale 26 giugno 1992, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 32/1974 e successive modifiche ed integrazioni costitutiva della Fidi Toscana S.p.A.);

f) legge regionale 5 giugno 1997, n. 41 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 5 giugno 1974, n. 32, istitutiva della Fidi Toscana S.p.A.);

g) articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 (Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2000-

2002);

h) legge regionale 24 aprile 2002, n. 14 (Legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 “Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi Toscana S.p.A.” e legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 “Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole”. Modifiche), ad eccezione dell’articolo 3;

i) articolo 18 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l’anno 2004);

j) articolo 26 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 (Legge finanziaria per l’anno 2005);

k) articolo 19 e articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l’anno 2007).

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 30 giugno 2012, n. 33.