§ 39.3.16 - L. 8 aprile 2004, n. 90.
Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.3 elezioni per il parlamento europeo
Data:08/04/2004
Numero:90


Sommario
Art. 1.  (Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali).
Art. 2.  (Efficacia).
Art. 3.  (Pari opportunità).
Art. 4.  (Esenzione dalle sottoscrizioni per le liste dei candidati).
Art. 5.  (Voti di preferenza per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).
Art. 6.  (Disciplina transitoria per lo svolgimento abbinato delle elezioni europee, regionali ed amministrative del 2004).
Art. 7.  (Modifica all'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515).
Art. 8.  (Norme transitorie per la sperimentazione di procedure per il conteggio informatizzato del voto).
Art. 9.  (Entrata in vigore).


§ 39.3.16 - L. 8 aprile 2004, n. 90.

Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004.

(G.U. 9 aprile 2004, n. 84)

 

Art. 1. (Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali).

     1. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) consigliere regionale;

b-ter) presidente di provincia;

b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000

abitanti".

     2. In sede di prima applicazione, l'incompatibilità di cui all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non si applica nei confronti dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei presidenti di provincia, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, in attuazione dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sono immediatamente rieleggibili alle medesime cariche, ovvero, alla medesima data, sono membri del Parlamento europeo; essi possono pertanto ricoprire le loro cariche nei rispettivi enti locali fino alla conclusione del proprio mandato anche contemporaneamente alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia.

 

     Art. 2. (Efficacia).

     1. Le nuove incompatibilità introdotte dalla disposizione di cui all'articolo 1 hanno efficacia a decorrere dalle elezioni dei Parlamento europeo del 2004.

 

     Art. 3. (Pari opportunità). [1]

     [1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

     2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

     3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.]

 

     Art. 4. (Esenzione dalle sottoscrizioni per le liste dei candidati).

     1. All'articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale".

 

     Art. 5. (Voti di preferenza per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).

     1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze";

     b) le tabelle B e C sono sostituite dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.

 

     Art. 6. (Disciplina transitoria per lo svolgimento abbinato delle elezioni europee, regionali ed amministrative del 2004).

     1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004 con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentate da norme regionali, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:

     a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;

     b) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione;

     c) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;

     d) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d) ed f), e comma 2, del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n 453; si applica, altresì, l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994;

     e) all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per cento". Dall'attuazione della presente lettera non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari;

     f) salvo quanto previsto dalla presente legge, per la nomina dei componenti degli uffici elettorali di sezione, per la costituzione e per il funzionamento dei seggi e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonchè del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

     g) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato, purchè prima dell'inizio delle operazioni di votazione;

     h) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti la elezione, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio delle votazioni dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;

     i) ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale.

     3. In caso di secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci della primavera 2004, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), e), f), g) e h) del comma 1 e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

 

     Art. 7. (Modifica all'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

     1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "attinente alle campagne elettorali, commissionato" sono sostituite dalle seguenti: "inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e dei Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonchè, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati". Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni al numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n.468 del 1978.

 

     Art. 8. (Norme transitorie per la sperimentazione di procedure per il conteggio informatizzato del voto).

     1. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, in occasione dello scrutinio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004, un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, rileva in via sperimentale, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione e mediante apposito strumento informatico, le risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda. L'esito della rilevazione sperimentale non ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell'elezione.

     2. Nei casi in cui si verifichino difficoltà tecniche nell'attuazione della sperimentazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione prosegue, senza indugio, nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente.

     3. La sperimentazione di cui al comma 1 è svolta, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previo opportuno coordinamento; essa si svolge in uffici elettorali di sezione, nel numero massimo di 2.500, individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Con lo stesso decreto è altresì costituita una commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione.

     4. In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di fare fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi necessari per la sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato; è applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

     5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, compreso il compenso da attribuire agli operatori informatici di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa all'anno 2004, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa all'anno 2004, di cui all'articolo 4, comma 12, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine le risorse disponibili già preordinate al finanziamento degli interventi nei campi della ricerca e della società dell'informazione a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di cui alla delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2003, sono ridotte di pari importo.

 

     Art. 9. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Allegato

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 57 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.