Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.3 elezioni per il parlamento europeo |
Data: | 08/04/2004 |
Numero: | 90 |
Sommario |
Art. 1. (Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali). |
Art. 2. (Efficacia). |
Art. 3. (Pari opportunità). |
Art. 4. (Esenzione dalle sottoscrizioni per le liste dei candidati). |
Art. 5. (Voti di preferenza per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia). |
Art. 6. (Disciplina transitoria per lo svolgimento abbinato delle elezioni europee, regionali ed amministrative del 2004). |
Art. 7. (Modifica all'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515). |
Art. 8. (Norme transitorie per la sperimentazione di procedure per il conteggio informatizzato del voto). |
Art. 9. (Entrata in vigore). |
§ 39.3.16 - L. 8 aprile 2004, n. 90.
Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004.
(G.U. 9 aprile 2004, n. 84)
Art. 1. (Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali).
1. All'articolo 6 della
"b-bis) consigliere regionale;
b-ter) presidente di provincia;
b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000
abitanti".
2. In sede di prima applicazione, l'incompatibilità di cui all'articolo 6 della
Art. 2. (Efficacia).
1. Le nuove incompatibilità introdotte dalla disposizione di cui all'articolo 1 hanno efficacia a decorrere dalle elezioni dei Parlamento europeo del 2004.
Art. 3. (Pari opportunità). [1]
[1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.
2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla
3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della
Art. 4. (Esenzione dalle sottoscrizioni per le liste dei candidati).
1. All'articolo 12, quarto comma, della
Art. 5. (Voti di preferenza per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).
1. Alla
a) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:
"L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze";
b) le tabelle B e C sono sostituite dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.
Art. 6. (Disciplina transitoria per lo svolgimento abbinato delle elezioni europee, regionali ed amministrative del 2004).
1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004 con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentate da norme regionali, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:
a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;
b) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
c) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;
d) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d) ed f), e comma 2, del
e) all'articolo 2, comma 1, del citato
f) salvo quanto previsto dalla presente legge, per la nomina dei componenti degli uffici elettorali di sezione, per la costituzione e per il funzionamento dei seggi e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonchè del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
g) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato, purchè prima dell'inizio delle operazioni di votazione;
h) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti la elezione, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio delle votazioni dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;
i) ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale.
3. In caso di secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci della primavera 2004, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), e), f), g) e h) del comma 1 e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al
Art. 7. (Modifica all'articolo 18 della
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
Art. 8. (Norme transitorie per la sperimentazione di procedure per il conteggio informatizzato del voto).
1. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, in occasione dello scrutinio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004, un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, rileva in via sperimentale, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione e mediante apposito strumento informatico, le risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda. L'esito della rilevazione sperimentale non ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell'elezione.
2. Nei casi in cui si verifichino difficoltà tecniche nell'attuazione della sperimentazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione prosegue, senza indugio, nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente.
3. La sperimentazione di cui al comma 1 è svolta, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previo opportuno coordinamento; essa si svolge in uffici elettorali di sezione, nel numero massimo di 2.500, individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Con lo stesso decreto è altresì costituita una commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione.
4. In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di fare fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi necessari per la sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato; è applicabile l'articolo 7 del
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, compreso il compenso da attribuire agli operatori informatici di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa all'anno 2004, di cui all'articolo 61 della
Art. 9. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 57 del