§ 6.1.172 - L.P. 28 dicembre 2009, n. 19.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2010)


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:28/12/2009
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Fissazione del limite della spesa per il personale e modificazioni dell’articolo 9 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, relativo agli oneri per il finanziamento degli organi provinciali, [...]
Art. 2.  Disposizioni per la riduzione e la razionalizzazione delle spese relative a incarichi di studio, ricerca e consulenza
Art. 3.  Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull’attività amministrativa)
Art. 4.  Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali)
Art. 5.  Inserimento dell’articolo 75 bis nella legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), e modificazione dell’articolo 1 della legge provinciale 14 novembre 2006, n. 10 [...]
Art. 6.  Modificazione dell’articolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n.
Art. 7.  Modificazioni dell’articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, e dell’articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, relative a direttive agli enti strumentali
Art. 8.  Concessione di crediti a società controllate
Art. 9.  Modificazione dell’articolo 5 della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento e degli enti funzionali)
Art. 10.  Modificazioni dell’articolo 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento"), [...]
Art. 11.  Modificazione dell’articolo 17 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, in materia di partecipazioni azionarie
Art. 12.  Modificazioni dell’articolo 26 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di fondo di rotazione immobiliare a favore di imprese cooperative e agricole
Art. 13.  Modificazioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi), e dell’articolo 48 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo ai servizi antincendi
Art. 14.  Revisione straordinaria degli interventi dei comuni
Art. 15.  Modificazione dell’articolo 64 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, in materia di verifica straordinaria delle opere dei comuni
Art. 16.  Modificazioni della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori)
Art. 17.  Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale)
Art. 18.  Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)
Art. 19.  Modificazione dell’articolo 7 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale)
Art. 20.  Modificazioni dell’articolo 3 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, in materia di aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Art. 21.  Modificazione dell’articolo 1 della legge provinciale 28 giugno 2005, n. 9 (Determinazione delle tipologie e degli importi dei tributi speciali catastali riscossi dagli uffici del catasto)
Art. 22.  Modificazione dell’articolo 56 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, in materia di tariffa di depurazione
Art. 23.  Modificazioni dell’articolo 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in materia di servizio di depurazione e di fognatura
Art. 24.  Modificazione dell’articolo 7 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, in materia di canoni di concessione
Art. 25.  Modificazioni dell’articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, in materia di canoni di concessione
Art. 26.  Modificazione dell’articolo 25 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n.
Art. 27.  Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità)
Art. 28.  Disposizioni in materia di programmazione
Art. 29.  Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale)
Art. 30.  Disposizioni relative alla relazione programmatica
Art. 31.  Modificazione dell’articolo 13 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, in materia di programmazione
Art. 32.  Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), e dell’articolo 111 della legge provinciale 5 settembre 1991, n.
Art. 33.  Modificazioni della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di piano provinciale della mobilità, e dell’articolo 152 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica [...]
Art. 34.  Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n.
Art. 35.  Modificazione dell’articolo 17 bis 1 della legge provinciale 8 luglio 1976, n.
Art. 36.  Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti)
Art. 37.  Modificazione dell’articolo 3 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 (Risparmio energetico e inquinamento luminoso)
Art. 38.  Modificazione dell’articolo 5 bis della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione)
Art. 39.  Modificazioni dell’articolo 1 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 (Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. [...]
Art. 40.  Modificazioni dell’articolo 20 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca)
Art. 41.  Modificazioni dell’articolo 19 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n.
Art. 42.  Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull’agricoltura)
Art. 43.  Abrogazione dell’articolo 5 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica)
Art. 44.  Modificazioni dell’articolo 3 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali)
Art. 45.  Disposizioni in materia di realizzazione di lavori pubblici
Art. 46.  Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)
Art. 47.  Modificazione dell’articolo 27 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, in materia di interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese
Art. 48.  Modificazione dell’articolo 37 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, relativo agli enti di garanzia
Art. 49.  Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave)
Art. 50.  Modificazione dell’articolo 4 bis della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino)
Art. 51.  Modificazioni della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese)
Art. 52.  Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (legge provinciale sul commercio)
Art. 53.  Modificazione dell’articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, in materia di commercio
Art. 54.  Modificazione dell’articolo 18 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività alberghiera, nonché [...]
Art. 55.  Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali)
Art. 56.  Modificazioni della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento)
Art. 57.  Sostituzione dell’articolo 1 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro)
Art. 58.  Modificazione dell’articolo 2 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato)
Art. 59.  Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata
Art. 60.  Inserimento dell’articolo 102 bis 1 nella legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)
Art. 61.  Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 [...]
Art. 62.  Modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale)
Art. 63.  Modificazione dell’articolo 22 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, in materia di Agenzia provinciale per la protonterapia
Art. 64.  Modificazione dell’articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico)
Art. 65.  Erogazione di prestazioni sanitarie fra il 1997 e il 2006 a pazienti psichiatrici residenti in provincia di Bolzano 1. Per definire, nell’ambito della mobilità sanitaria, i rapporti relativi alle [...]
Art. 66.  Inserimento dell’articolo 23 ter nella legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità)
Art. 67.  Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola)
Art. 68.  Modificazione dell’articolo 2 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)
Art. 69.  Modificazione dell’articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell’infanzia)
Art. 70.  Modificazioni dell’articolo 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l’esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale)
Art. 71.  Modificazione dell’articolo 4 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali)
Art. 72.  Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri
Art. 73.  Entrata in vigore


§ 6.1.172 - L.P. 28 dicembre 2009, n. 19.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2010)

(B.U. 29 dicembre 2009, n. 53 - S.O. n. 1)

 

Capo I

Disposizioni in materia di organizzazione e personale

 

Art. 1. Fissazione del limite della spesa per il personale e modificazioni dell’articolo 9 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, relativo agli oneri per il finanziamento degli organi provinciali, e dell’articolo 2 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, relativo alla dotazione organica dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari

1. Ai sensi dell’articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), la spesa sui bilanci degli esercizi 2010, 2011 e 2012 per tutto il personale della Provincia autonoma di Trento in servizio, escluso il personale del comparto scuola, è fissata in 215.013.000 euro per l’anno 2010, 214.663.000 euro per l’anno 2011 e 214.663.000 euro per l’anno 2012, salvo l’incremento disposto ai sensi del comma 4. Nella spesa non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore.

2. Ai sensi dell’articolo 85, comma 2, lettera b), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), la spesa sui bilanci degli esercizi 2010, 2011 e 2012 per il personale del comparto scuola è fissata in 482.603.572 euro per l’anno 2010, 482.603.572 euro per l’anno 2011 e 482.603.572 euro per l’anno 2012, salvo l’incremento disposto ai sensi del comma 4.

3. Ai sensi dell’articolo 48 bis, comma 1, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), l’Azienda provinciale per i servizi sanitari è autorizzata a sostenere per l’esercizio 2010 una spesa di 436.620.000 euro, salvo l’incremento disposto ai sensi del comma 4, riferita a tutto il personale, compreso quello assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione. Eventuali integrazioni alla spesa massima fissata ai sensi di questo comma possono essere effettuate in misura non superiore all’1,5 per cento, nell’ambito dell’equilibrio complessivo del bilancio dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

4. Per il triennio 2010-2012 gli oneri conseguenti il rinnovo dei contratti collettivi provinciali di lavoro dei comparti indicati dal decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg (Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell’art.

54 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7), sono definiti dalla Giunta provinciale in misura non superiore a quella risultante dai criteri definiti a livello nazionale nell’intesa stipulata tra il Governo e le organizzazioni sindacali in data 30 aprile 2009. A tale fine la Giunta provinciale è autorizzata a prelevare le risorse necessarie dal fondo globale di cui all’unità previsionale di base 95.5.110 per l’integrazione degli stanziamenti di competenza dei capitoli o degli articoli riferiti alle spese per il rinnovo dei predetti contratti, anche con riferimento agli anni successivi compresi nel periodo di validità del bilancio pluriennale. L’elenco dei capitoli relativi al rinnovo dei contratti di lavoro che possono essere integrati secondo quanto previsto da questo comma è allegato al documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2010-2012.

5. Con le modalità indicate nel comma 4 sono rese disponibili le risorse necessarie per sostenere gli oneri derivanti dalla contrattazione per il personale delle comunità, dei comprensori e degli enti destinatari dei trasferimenti indicati nella lettera c) dell’allegato in materia di variazioni compensative al documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2010-2012.

6. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, relativo alla riduzione degli oneri generali per il funzionamento degli organi della Provincia e degli enti collegati, è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2010.

7. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, relativo alla dotazione organica dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) le parole: "1.043 unità" sono sostituite dalle seguenti: "1.077 unità";

b) nella lettera c) le parole: "6.193 unità" sono sostituite dalle seguenti: "6.314 unità".

 

     Art. 2. Disposizioni per la riduzione e la razionalizzazione delle spese relative a incarichi di studio, ricerca e consulenza

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 quater della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), per favorire il controllo, il contenimento e la razionalizzazione delle spese relative ad incarichi di studio, ricerca e consulenza, previsti dall’articolo 39 sexies della legge sui contratti e sui beni provinciali, per l’anno 2010 le spese relative a nuovi incarichi, non relativi ad attività obbligatorie, sono ridotte del 50 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

2. Gli obiettivi di contenimento e razionalizzazione sono perseguiti pure dalle agenzie e dagli enti strumentali previsti dagli articoli 32 e 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino). A tal fine la Giunta provinciale adotta delle direttive rivolte a questi soggetti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. Le predette direttive assicurano comunque, con riguardo alle agenzie e agli enti strumentali previsti dagli articoli 32 e 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, una riduzione della spesa di almeno il 40 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

3. La Giunta provinciale stabilisce le modalità per l’attuazione del comma 1 e i livelli di riduzione delle predette spese per gli anni successivi al 2010 ed emana direttive alle strutture della Provincia per il contenimento delle stesse.

 

     Art. 3. Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull’attività amministrativa)

1. Nel comma 9 dell’articolo 3 della legge provinciale sull’attività amministrativa, dopo le parole: "tempi medi di conclusione dei procedimenti amministrativi" sono inserite le seguenti: "nonché per la loro pubblicazione".

2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 16 quater della legge provinciale sull’attività amministrativa sono inserite le parole: ", e può svolgersi per via telematica".

3. All’articolo 20 della legge provinciale sull’attività amministrativa sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Per la rendicontazione delle agevolazioni concesse ai sensi della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo), i beneficiari presentano una relazione illustrativa dell’intervento eseguito corredata dal rendiconto delle entrate e delle uscite e inoltre, alternativamente:

a) dalla documentazione giustificativa della spesa sostenuta, che può essere intestata anche alla controparte di riferimento locale; se non è possibile fornire una parte di questa documentazione, essa può essere sostituita da una dichiarazione del beneficiario, nella quale sono indicati l’oggetto della spesa e il percettore delle somme;

b) da un’attestazione del possesso della documentazione della spesa, fermo restando che la documentazione deve essere conservata dal beneficiario per gli eventuali controlli.";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. In attuazione dei principi previsti dal comma 2, nei casi in cui l’erogazione di finanziamenti, contributi o altre provvidenze a carico della Provincia è condizionata da verifiche finali o collaudi comunque denominati, essi possono essere effettuati anche da liberi professionisti abilitati, individuati in base al capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n.

23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), anche in deroga alle altre disposizioni in vigore."

 

     Art. 4. Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali)

1. Il comma 4 dell’articolo 39 quater della legge sui contratti e sui beni provinciali è sostituito dal seguente:

"4. Per l’affidamento di incarichi per la rappresentanza in giudizio, il patrocinio dell’amministrazione, le nomine di consulenti tecnici di parte e per il ricorso alle funzioni notarili si applica la presente legge, escluso questo capo."

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 39 quinquies della legge sui contratti e sui beni provinciali è inserito il seguente:

"1 bis. L’assegnazione all’esterno degli incarichi disciplinati da quest’articolo è motivata sulla base di specifiche valutazioni tecniche, finanziarie e amministrative."

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 43 della legge sui contratti e sui beni provinciali è inserito il seguente:

"3.1. Nell’ambito delle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di affidamento di forniture o di servizi resta ferma la possibilità di mettere a disposizione beni del patrimonio indisponibile o di costituire su di essi diritti reali, anche a titolo gratuito, nel rispetto della destinazione."

 

     Art. 5. Inserimento dell’articolo 75 bis nella legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), e modificazione dell’articolo 1 della legge provinciale 14 novembre 2006, n. 10 (Procedure di assunzione di personale presso la Provincia autonoma di Trento e i relativi enti funzionali)

1. Dopo l’articolo 75 della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:

"Art. 75 bis

Disposizioni transitorie in materia di concorsi

1. I bandi di concorso indetti fino al 31 dicembre 2012 possono prevedere che i nuovi posti, in misura non superiore al 40 per cento delle nuove assunzioni, possano essere riservati a personale già dipendente a tempo determinato con rapporto di lavoro la cui durata minima e il periodo di tempo di riferimento sono fissati dal bando di concorso. Quando il concorso è indetto per titoli ed esami, all’esperienza professionale maturata da questo personale può essere attribuito un apposito punteggio."

2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale n.

10 del 2006 le parole: "nel limite del quinto" sono sostituite dalle seguenti: "per la metà".

 

     Art. 6. Modificazione dell’articolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n.

23, in materia di competenze dell’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa

1. Dopo la lettera b bis) del comma 2 dell’articolo 34 della legge provinciale n. 23 del 1993 è inserita la seguente:

"b ter) gli interventi di sostegno economico previsti dall’articolo 35, comma 2, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), e gli interventi previsti nell’ambito del fondo di cui all’articolo 7 (Istituzione del fondo per la famiglia) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, attribuiti con deliberazione della Giunta provinciale."

 

Capo II

Disposizioni in materia di finanza provinciale e di finanza locale

 

     Art. 7. Modificazioni dell’articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, e dell’articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, relative a direttive agli enti strumentali

1. All’articolo 7 della legge provinciale n. 4 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 11 bis è sostituito dal seguente:

"11 bis. Per perseguire gli impegni assunti con il patto di stabilità interno e per armonizzare gli strumenti di programmazione economico-finanziaria delle fondazioni e delle società controllate dalla Provincia, indicate dall’articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), con i corrispondenti strumenti di programmazione della Provincia, la Giunta provinciale adotta direttive anche differenziate nei confronti dei predetti soggetti. Le direttive possono riguardare anche le modalità di impostazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria, il ricorso agli strumenti di sistema e l’utilizzo di altri servizi disponibili all’interno del sistema pubblico provinciale, le forme di gestione associata dei servizi, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi di consulenza e di collaborazione, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità, nonché criteri di razionalizzazione per particolari tipologie di spesa.";

b) nel comma 11 ter le parole: ", in coerenza con gli impegni assunti con il patto di stabilità interno" sono soppresse.

2. Il comma 10 ter dell’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 è abrogato.

 

     Art. 8. Concessione di crediti a società controllate

1. Per sostenere la realizzazione degli investimenti previsti dagli articoli 33 e 34 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), a valere sull’esercizio finanziario 2010, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a Trentino sviluppo s.p.a., a titolo di finanziamento soci, la somma di 35 milioni di euro.

2. Il finanziamento è infruttifero; la scadenza del relativo rimborso è fissata al 31 dicembre 2021.

3. Per i fini di quest’articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2010 sull’unità previsionale di base 61.22.220.

 

     Art. 9. Modificazione dell’articolo 5 della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento e degli enti funzionali)

1. Il secondo comma dell’articolo 5 della legge provinciale n. 4 del 1975 è sostituito dal seguente:

"Per coordinare l’accesso al credito e ottimizzare la gestione dei flussi finanziari della finanza provinciale, anche in relazione agli adempimenti a carico della Provincia derivanti dal patto di stabilità interno, la convenzione di tesoreria disciplina le modalità con cui le banche che gestiscono il servizio di tesoreria dispongono affidamenti bancari a favore dei soggetti per i quali è prevista l’estensione delle condizioni economiche stabilite dal contratto di tesoreria della Provincia, nell’ambito del limite massimo di anticipazione di cassa che può essere concesso alla Provincia ai sensi del capitolato speciale. Nell’ambito di questo limite la convenzione di tesoreria disciplina inoltre le modalità con cui le banche che gestiscono il servizio di tesoreria prestano garanzie fidejussorie nell’interesse dei medesimi soggetti. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’attuazione di questo comma, anche con riferimento ai destinatari individuati tra i predetti soggetti."

 

     Art. 10. Modificazioni dell’articolo 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento"), relativo all’erogazione di finanziamenti attraverso Cassa del Trentino s.p.a.

1. All’articolo 8 bis della legge provinciale n. 13 del 1973 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine della lettera b) del comma 01 sono inserite le parole: ", anche promuovendo l’istituzione di appositi organismi d’investimento collettivo del risparmio, in base alla vigente legislazione in materia";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Inoltre Cassa del Trentino s.p.a. eroga agli enti locali, per conto della Provincia, altre assegnazioni previste dalla normativa provinciale, diverse da quelle indicate nel comma 1. La Provincia, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua le assegnazioni la cui erogazione è affidata a Cassa del Trentino s.p.a., nonché i tempi e le modalità di attuazione di questo comma.";

c) alla fine della lettera c) del comma 3 sono inserite le parole: "la convenzione prevede in particolare che la cassa, ai fini dell’attualizzazione dei contributi, si conformi alle linee guida dettate dalla Provincia, ispirate al principio di sana e prudente gestione finanziaria e contabile, concernenti, in particolare, i livelli di rischio associati alle operazioni di provvista sui mercati finanziari e alle eventuali operazioni di copertura;";

d) la lettera b bis) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

"b bis) prestare garanzie fidejussorie conformemente a quanto previsto in materia dall’articolo 10 bis della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, o altre forme di supporto che, nel rispetto dei limiti dell’ordinamento comunitario, garantiscano il pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalla cassa, per capitale e interessi."

 

     Art. 11. Modificazione dell’articolo 17 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, in materia di partecipazioni azionarie

1. Nel comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale n. 2 del 2009, dopo le parole: "ai comuni" sono inserite le seguenti: "e alle comunità".

 

     Art. 12. Modificazioni dell’articolo 26 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di fondo di rotazione immobiliare a favore di imprese cooperative e agricole

1. All’articolo 26 della legge provinciale n. 1 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: "La Cooperfidi, previa autorizzazione della Giunta provinciale, può collocare la gestione del fondo presso un soggetto senza fini di lucro da essa partecipato, avente i requisiti individuati dalla Giunta provinciale nel rispetto dei princìpi di trasparenza e pubblicità.";

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. Su motivata domanda dell’impresa affittuaria, la Cooperfidi, previo assenso della Provincia, può concedere una riduzione del canone di affitto nella misura massima del 50 per cento. Tale agevolazione è concessa a titolo di de minimis."

 

     Art. 13. Modificazioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi), e dell’articolo 48 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo ai servizi antincendi

1. Nel comma 3 bis dell’articolo 15 della legge provinciale n. 26 del 1988, dopo le parole: "rapporto di lavoro a tempo" sono inserite le seguenti: "determinato e".

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della legge provinciale n. 26 del 1988 è inserito il seguente:

"1 bis. Per l’anno 2010 la Giunta provinciale può prevedere con propria deliberazione che l’ammissione a contributo per gli investimenti relativi alle caserme dei vigili del fuoco dei comuni o delle comunità sia effettuata direttamente dalla cassa, secondo criteri e modalità previsti dalla deliberazione medesima."

3. Il comma 9 dell’articolo 48 della legge provinciale n. 2 del 2009 è sostituito dal seguente:

"9. L’articolo 18 della legge provinciale n. 26 del 1988 è abrogato dalla data di entrata in vigore di questa legge, fatto salvo il comma 5, che è abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della notizia sull’avvenuto inquadramento del personale nel corpo permanente secondo quanto previsto dal comma 3 bis dell’articolo 15 della legge provinciale n. 26 del 1988."

4. Alle spese previste dal comma 3 si provvede a carico degli stanziamenti autorizzati in bilancio per il personale provinciale.

 

     Art. 14. Revisione straordinaria degli interventi dei comuni

1. Per assicurare un più efficiente utilizzo delle risorse, anche con riferimento alla loro spendibilità, la Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce criteri per l’effettuazione di una revisione straordinaria degli interventi dei comuni già ammessi a finanziamento, ma non ancora avviati alla data di entrata in vigore di questa legge.

2. I criteri previsti dal comma 1 prevedono la possibilità per le amministrazioni beneficiarie di rivedere la propria programmazione attraverso:

a) la sostituzione, anche parziale, degli interventi ritenuti non più necessari con altri interventi prioritari e caratterizzati da rapida spendibilità;

b) la riprogrammazione sugli esercizi successivi al 2010 degli interventi non caratterizzati da rapida spendibilità.

3. In sede di definizione dei criteri previsti dal comma 1 sono definite tra l’altro le modalità di contabilizzazione delle somme non confermate, che possono prevedere anche l’autorizzazione di appositi stanziamenti tra le partite di giro del bilancio.

 

     Art. 15. Modificazione dell’articolo 64 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, in materia di verifica straordinaria delle opere dei comuni

1. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 64 della legge provinciale n. 1 del 2002 è sostituito dal seguente: "Le somme non rendicontate entro i termini fissati dalla Giunta provinciale sono riutilizzate da ciascun comune secondo le finalità previste dal fondo di cui all’articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale)."

 

     Art. 16. Modificazioni della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori)

1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 1977 è inserito il seguente:

"3 bis 1. Una quota del fondo previsto dall’articolo 2 può essere utilizzata secondo criteri definiti con apposita deliberazione della Giunta provinciale, per far fronte a oneri di natura straordinaria e imprevedibile, a favore delle comunità istituite dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), in relazione alle funzioni ad esse trasferite, e per le spese relative ad una dotazione minima di personale indispensabile per il loro funzionamento nonché per spese generali di organizzazione, nonché a favore dei comprensori, a integrazione delle quote spettanti ad essi ai sensi dell’articolo 43, comma 01 bis, della legge provinciale n. 3 del 2006."

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 1977 è inserito il seguente:

"2 bis. Una quota del fondo previsto dal comma 1 può essere utilizzata a favore delle comunità istituite dalla legge provinciale n. 3 del 2006 e a favore dei comprensori, secondo criteri definiti con apposita deliberazione della Giunta provinciale. A integrazione della quota del fondo disciplinata da questo comma la Giunta provinciale è autorizzata a disporre prelievi dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all’articolo 22 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), per far fronte a ulteriori oneri di natura straordinaria e imprevedibile."

 

     Art. 17. Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale)

1. L’articolo 4 bis della legge provinciale sulla finanza locale e l’articolo 15 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, sono abrogati.

2. Alla fine del comma 4 bis dell’articolo 6 della legge provinciale sulla finanza locale sono inserite le parole: "e ad altre attività funzionali all’esercizio delle competenze in materia di finanza locale".

3. Il comma 1 dell’articolo 9 bis della legge provinciale sulla finanza locale è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall’ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l’anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;

b) ad aspetti conseguenti all’adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell’amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa."

4. Dopo il comma 5 dell’articolo 11 della legge provinciale sulla finanza locale è inserito il seguente:

"5 bis. Per la realizzazione di specifici interventi la Giunta provinciale è autorizzata ad anticipare ai comuni, su loro richiesta, quote di risorse a valere sul fondo previsto da quest’articolo in misura complessivamente non superiore al 20 per cento delle spettanze relative alla consiliatura in corso al momento della domanda, qualora ricorrano situazioni di particolare urgenza.

Su richiesta dei comuni l’erogazione delle predette somme è disposta a favore dei soggetti che realizzano gli investimenti, anche per il tramite di Cassa del Trentino s.p.a."

5. All’articolo 13 bis della legge provinciale sulla finanza locale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dopo le parole: "stanziate sul fondo straordinario" sono inserite le seguenti: ", compresi quelli per la riassegnazione delle eventuali economie di spesa,";

b) nel comma 3 le parole: "realizzati da comuni situati in zone montane" sono sostituite dalle seguenti: "realizzati da comuni, anche diversi da quelli situati in zone montane,".

6. All’articolo 14 della legge provinciale sulla finanza locale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "può essere disposta" sono sostituite dalle seguenti: "è disposta";

b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis. L’assegnazione dei contributi provinciali, inoltre, è disposta direttamente a favore dei soggetti che realizzano le opere previste da questo capo, se ciò è richiesto dagli enti locali interessati."

7. Dopo l’articolo 16 della legge provinciale sulla finanza locale è inserito il seguente:

"Art. 16 bis

Decadenza dai benefici

1. Il beneficiario delle agevolazioni a valere sui fondi previsti da questo capo decade dal contributo nel caso di:

a) inosservanza dei requisiti definiti dalla Giunta provinciale per la presentazione delle domande di ammissione a finanziamento;

b) inosservanza dei termini di concessione del finanziamento, di avvio e di rendicontazione degli interventi.

2. La decadenza dal contributo è dichiarata dalla Giunta provinciale. La dichiarazione di decadenza comporta la revoca del contributo e l’obbligo a carico dei beneficiari di restituire la somma corrisposta aumentata degli interessi legali calcolati a partire dalla data di erogazione del contributo.

3. In presenza di gravi e giustificati motivi la Giunta provinciale, su motivata richiesta dell’interessato e verificata la presenza, anche sopravvenuta, di tutti i requisiti previsti dal comma 1, lettera a), può disporre la non decadenza da tutto o da parte del beneficio."

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

 

     Art. 18. Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)

1. Il comma 5 dell’articolo 21 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"5. Fino alla elezione delle assemblee delle comunità ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e 2, della legge provinciale 27 novembre 2009, n. 15, per la elezione o la nomina degli organi della comunità trova applicazione quanto previsto da questa legge nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla predetta legge provinciale n. 15 del 2009; in tal caso non si applica la causa di ineleggibilità prevista dall’articolo 17, comma 4, anche se lo statuto della comunità dispone diversamente."

2. All’articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) del comma 6 la parola: "direttore" è sostituita dalla seguente: "dirigente" e le parole: "del direttore dell’agenzia e degli eventuali dirigenti" sono sostituite dalle seguenti: "dei dirigenti dell’agenzia";

b) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

"9 bis. In deroga a quanto previsto dai regolamenti, la Giunta provinciale può disporre annualmente che, in presenza di volumi finanziari poco significativi, alle spese di funzionamento dell’agenzia si provvede a carico diretto del bilancio provinciale, con le modalità previste per le strutture organizzative ordinarie. In tal caso l’agenzia non adotta i documenti contabili previsti dal comma 4, lettera d), e non è attivo l’organo di cui al comma 6, lettera b).

9 ter. I dipendenti provinciali vincitori di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dell’incarico di dirigente degli enti strumentali della Provincia, al termine del periodo di aspettativa, in caso di rientro, sono inquadrati nella qualifica di dirigente ed iscritti nell’albo dei dirigenti della Provincia."

3. Dopo l’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nel capo VIII, sezione I, è inserito il seguente:

"Art. 33 bis

Analisi dei risultati di gestione delle agenzie e degli enti strumentali

1. La Giunta provinciale presenta annualmente al Consiglio provinciale in tempo utile per la discussione del bilancio di previsione della Provincia:

a) i bilanci delle agenzie, degli enti pubblici strumentali e delle fondazioni della Provincia, nonché delle società controllate dalla stessa;

b) il conto consolidato del settore pubblico provinciale riferito all’anno precedente, comprendente la Provincia, le agenzie e gli enti pubblici strumentali della Provincia stessa;

c) un quadro consolidato dei dati economico-finanziari, riferiti all’anno precedente, delle società controllate dalla Provincia;

d) una relazione con gli elementi di sintesi dei principali risultati gestionali ed economico-finanziari conseguiti nell’anno precedente dai soggetti indicati dalla lettera a);

e) un quadro previsionale degli investimenti e delle relative fonti di finanziamento degli enti indicati dalla lettera a) inerenti il periodo cui si riferisce il bilancio provinciale.

2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti in ordine ai dati e alle informazioni previste dal comma 1."

4. Dopo l’articolo 35 quater della legge provinciale n. 3 del 2006, nel capo VII, sezione II, è inserito il seguente:

"Art. 35 quinquies

Centro studi sulla cooperazione - fondazione don Lorenzo Guetti

1. La Provincia è autorizzata a partecipare alla costituzione di una fondazione denominata "Centro studi sulla cooperazione - fondazione don Lorenzo Guetti", allo scopo di valorizzare il patrimonio storico, politico, socio-culturale e imprenditoriale costituito dalla figura di don Lorenzo Guetti. La fondazione promuove e realizza iniziative di carattere culturale e di ricerca, formative, sociali volte in modo particolare a promuovere e a divulgare la conoscenza del modello cooperativo e l’opera di don Lorenzo Guetti, anche in una dimensione internazionale.

2. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione la somma di 50.000 euro. Inoltre può concorrere alle spese per l’attività della fondazione, nei limiti di quanto stanziato in bilancio, con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

3. Il Presidente della Provincia è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario per costituire la fondazione, a condizione che lo statuto della fondazione preveda:

a) il diritto della Provincia di nominare nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti una rappresentanza adeguata alla dotazione patrimoniale e finanziaria conferita;

b) la presenza di un comitato scientifico i cui componenti siano scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza;

c) l’adozione di un programma pluriennale delle attività, aggiornato annualmente;

d) la presentazione alla Provincia e al Consiglio provinciale di una relazione annuale sull’attività svolta;

e) la restituzione alla Provincia dei beni mobili e immobili eventualmente conferiti nel caso di scioglimento della fondazione."

5. All’articolo 39 quinquies della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Per la realizzazione dell’evento è autorizzato il finanziamento delle strutture sportive nonché delle altre opere, attrezzature e impianti, secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale, nei limiti di quanto stabilito dall’articolo 7 bis della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport). Per gli interventi ammessi a finanziamento sono riconosciute le spese degli enti locali già sostenute alla data di adozione della deliberazione.";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6 bis. Fino all’approvazione del regolamento l’agenzia può essere disciplinata con un atto organizzativo approvato ai sensi dell’articolo 30, comma 1."

6. All’articolo 43 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 01 è inserito il seguente periodo: "Tale deliberazione può disporre che le risorse inerenti i fabbisogni della comunità costituita nel territorio "Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna" siano assegnate ad uno dei comuni del corrispondente territorio.";

b) dopo il comma 01 sono inseriti i seguenti:

"01 bis. Fatta salva la possibilità di utilizzare i fondi previsti dall’articolo 3, comma 3 bis 1, e dall’articolo 5, comma 2 bis, della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7, fino alla soppressione dei comprensori il finanziamento delle loro funzioni, anche delegate dalla Provincia, è determinato in base a criteri, fissati con la deliberazione prevista dal comma 01, che tengono conto:

a) della spesa sostenuta nel 2009;

b) di elementi oggettivi di uniformità delle prestazioni sul territorio e di standardizzazione dei costi unitari.

01 ter. Ai sensi dell’articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), la Giunta provinciale è autorizzata a disporre storni di fondi relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico, nonché a quelli previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, limitatamente ai capitoli di spesa riferiti all’attuazione degli interventi relativi alle seguenti leggi provinciali, che sono riportati in un apposito allegato al documento tecnico:

a) articolo 10 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento);

b) articoli 71 e 72 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola);

c) articolo 20 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa);

d) articoli 2 e 5 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia)."

c) il comma 02 è sostituito dal seguente:

"02. Per le elezioni dell’assemblea delle comunità effettuate fino al 31 dicembre 2010, i relativi oneri sono a carico del bilancio provinciale. Per la ripartizione degli oneri derivanti dall’elezione delle assemblee di comunità successive a tale data si applicano, in quanto compatibili, le previsioni dell’articolo 108 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n.

1/L (Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali), intendendosi sostituita alla Regione la Provincia autonoma di Trento."

7. Dalla data di entrata in vigore di questa legge ogni richiamo ai direttori delle agenzie disciplinate dall’articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 contenuto nella vigente normativa s’intende riferito ai dirigenti delle agenzie.

8. Alla copertura delle spese previste dal comma 9 ter dell’articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006, come inserito dal comma 2, lettera b), di quest’articolo, si provvede a carico degli stanziamenti autorizzati in bilancio per il personale provinciale.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 4, 5 e 6, lettera c), si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

 

     Art. 19. Modificazione dell’articolo 7 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale)

1. Nel comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale sulla polizia locale le parole: "la soluzione di rilevanti problemi di sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "la soluzione di problemi di sicurezza e a promuovere la qualità della vita nelle comunità locali".

 

Capo III

Disposizioni in materia di tributi, contabilità e programmazione

 

     Art. 20. Modificazioni dell’articolo 3 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, in materia di aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. All’articolo 3 della legge provinciale n. 2 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: "per il" sono sostituite dalle seguenti: "fino al";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. Per le nuove iniziative produttive intraprese nel 2010 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, l’aliquota dell’IRAP è determinata nella misura del 2,98 per cento. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione o scissione, nonché da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un’attività già esercitata sul territorio provinciale. L’aliquota prevista da questo comma si applica per il primo anno d’imposta e per i due successivi."

2. Alla copertura delle minori entrate relative all’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

 

     Art. 21. Modificazione dell’articolo 1 della legge provinciale 28 giugno 2005, n. 9 (Determinazione delle tipologie e degli importi dei tributi speciali catastali riscossi dagli uffici del catasto)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale n. 9 del 2005 è inserito il seguente:

"2 bis. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, autorizza i comuni a trattenere una quota del gettito dei tributi speciali catastali incassati dai comuni stessi per i servizi catastali erogati tramite i loro sportelli in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 100 per cento."

 

     Art. 22. Modificazione dell’articolo 56 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, in materia di tariffa di depurazione

1. Nel comma 1 dell’articolo 56 della legge provinciale n. 2 del 2009, dopo le parole: "dare attuazione alle finalità dell’articolo 8 sexies" sono inserite le seguenti: ", comma 2, primo periodo,".

 

     Art. 23. Modificazioni dell’articolo 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in materia di servizio di depurazione e di fognatura

1. Al comma 1 dell’articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno per l’anno successivo la Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta provinciale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Provincia,";

b) dopo le parole: "gestito dalla Provincia" sono inserite le seguenti: ", stabilendo le relative decorrenze,".

 

     Art. 24. Modificazione dell’articolo 7 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, in materia di canoni di concessione

1. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 1991 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta provinciale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Provincia, può adeguare la misura dei canoni, proventi, diritti e indennizzi di cui ai commi 1 e 2, nei limiti della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con riferimento all’ultimo aggiornamento. La deliberazione stabilisce anche la decorrenza degli effetti degli adeguamenti."

 

     Art. 25. Modificazioni dell’articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, in materia di canoni di concessione

1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale n. 1 del 1995 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con proprio provvedimento, da adottare entro il 31 ottobre con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: ", entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria provinciale";

b) alla fine del comma sono inserite le parole: "Il provvedimento della Giunta provinciale stabilisce anche da quando decorre l’applicazione delle misure rideterminate dei predetti canoni, proventi, diritti e indennizzi."

 

     Art. 26. Modificazione dell’articolo 25 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n.

23, in materia di gestione delle spese

1. Nel comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale n. 23 del 2007 le parole: "2008-2010" sono soppresse.

 

     Art. 27. Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità)

1. Dopo il quinto comma dell’articolo 1 della legge provinciale di contabilità è inserito il seguente:

"In attesa dell’emanazione dei provvedimenti legislativi per l’assunzione di nuove competenze trasferite o delegate dallo Stato, dai fondi di cui al quinto comma possono essere disposti prelievi per l’istituzione di capitoli o articoli destinati al rimborso allo Stato degli oneri da esso anticipati per le medesime funzioni in relazione ai presumibili fabbisogni di spesa o all’assunzione diretta di spese sulla base delle richieste da parte dei competenti organi statali. Fino ad avvenuta definizione dei relativi rapporti finanziari con lo Stato, tali somme, non utilizzate alla chiusura degli esercizi finanziari di riferimento, possono essere conservate tra i residui passivi."

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 ter della legge provinciale di contabilità è inserito il seguente:

"3 bis. Per evitare ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e la formazione di debiti pregressi, il dirigente che adotta atti e provvedimenti amministrativi che comportano spese a carico del bilancio provinciale accerta preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti di competenza sia compatibile con il preventivo di cassa assegnato. Nell’utilizzo del preventivo di cassa assegnato negli esercizi successivi il dirigente tiene conto delle somme in scadenza derivanti dagli atti e provvedimenti assunti negli anni precedenti. In sede di definizione del preventivo di cassa la Provincia tiene conto dell’ammontare presunto dei pagamenti in scadenza nell’anno di riferimento, anche derivanti da atti e provvedimenti assunti negli anni precedenti. Se il preventivo di cassa, per ragioni sopravvenute, non consente di far fronte agli obblighi contrattuali, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale."

3. Dopo l’articolo 22 bis della legge provinciale di contabilità è inserito il seguente:

"Art. 22 ter

Istituzione del fondo unico per la costruzione, sistemazione e manutenzione straordinaria di immobili provinciali o utilizzati dalla Provincia

1. Per garantire la massima efficacia e semplificazione nelle procedure di attuazione degli interventi per la costruzione, sistemazione e manutenzione straordinaria di immobili provinciali o utilizzati dalla Provincia è istituito nel bilancio della Provincia il "fondo unico per la costruzione, sistemazione e manutenzione straordinaria di immobili provinciali o utilizzati dalla Provincia: spese in conto capitale".

2. Per assicurare la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente, a partire dal 2010 la legge finanziaria autorizza lo stanziamento del fondo nel quale confluiscono le risorse per il finanziamento delle spese dirette dell’amministrazione provinciale indicate nel comma 1, autorizzate ai sensi della normativa di seguito elencata:

a) legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell’edilizia scolastica);

b) legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale);

c) articoli 36 e 36 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali);

d) legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità);

e) articolo 34 bis della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali);

f) legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola);

g) legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali);

h) decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

3. La programmazione degli interventi finanziati sul predetto fondo è effettuata con un piano pluriennale di investimenti. Tale piano, che può essere articolato in sezioni corrispondenti ai diversi settori di intervento, sostituisce, per gli interventi in esso programmati, gli strumenti di programmazione settoriale individuati dalle disposizioni provinciali in materia di programmazione."

4. Dopo il quinto comma dell’articolo 59 della legge provinciale di contabilità è inserito il seguente:

"I titoli di spesa non estinti d’importo non superiore al limite previsto dal terzo comma, relativi al pagamento delle indennità di espropriazione o di occupazione temporanea previste dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri), sono riemessi solo su richiesta del beneficiario."

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

 

     Art. 28. Disposizioni in materia di programmazione

1. L’articolo 1, comma 6, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo alla riprogrammazione delle opere e degli interventi non caratterizzati da rapida realizzabilità, si applica anche nell’anno 2010, con riferimento agli impegni di spesa relativi agli esercizi che precedono tale anno e alla possibilità di riprogrammazione sugli esercizi successivi a tale anno. L’utilizzo delle somme resesi disponibili a seguito della verifica è autorizzato con le modalità previste dall’articolo 1, comma 7, secondo periodo, della legge provinciale n. 2 del 2009. La programmazione di tali risorse può essere effettuata contestualmente alla revisione degli atti previsti dall’articolo 1, comma 6, della legge provinciale n. 2 del 2009 e i relativi interventi possono essere attuati senza necessità di adeguamento degli strumenti di programmazione ad avvenuta adozione delle necessarie variazioni di bilancio.

2. Per garantire il completamento della manovra anticongiunturale prevista dalla legge provinciale n. 2 del 2009 e in relazione all’evoluzione della congiuntura economica, nell’anno 2010 si applica l’articolo 1, comma 8, della legge provinciale n. 2 del 2009.

3. Quest’articolo e l’articolo 1, comma 14, della legge provinciale n. 2 del 2009 si applicano anche alle agenzie e agli enti strumentali previsti dagli articoli 32 e 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

 

     Art. 29. Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale)

1. All’articolo 11 della legge sulla programmazione provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti gli strumenti e le modalità per l’attuazione della concertazione, nonché le forme di confronto partecipativo da adottare nei casi di cui al comma 3 dell’articolo 11 bis." sono soppresse;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. Se non ricorrono i presupposti indicati nell’articolo 9, comma 2, la Giunta provinciale, assicurando opportune forme di partecipazione e concertazione, può:

a) integrare e specificare gli elementi e le priorità di intervento del programma di sviluppo provinciale, in relazione all’evolversi della situazione economica, sociale, ambientale e territoriale;

b) integrare il programma di sviluppo con approfondimenti su temi strategici che richiedono specifiche analisi e valutazioni.

5 ter. Le integrazioni e le specificazioni previste nel comma 5 bis sono comunicate al Consiglio provinciale."

2. Il comma 3 dell’articolo 11 bis della legge sulla programmazione provinciale è abrogato.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della legge sulla programmazione provinciale sono inseriti i seguenti:

"1 bis. I programmi di gestione non riguardano i capitoli o gli articoli del documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio con stanziamento annuo inferiore alle soglie individuate dalla Giunta provinciale, o quelli per i quali le indicazioni contenute nel documento tecnico allegato al bilancio e nei budget assegnati ai dirigenti siano ritenute sufficienti per l’espletamento dell’attività o la realizzazione degli interventi. Per il programma di gestione 2010 le soglie sono rispettivamente pari a 150.000 euro per la spesa corrente e 500.000 euro per la spesa in conto capitale.

1 ter. Gli interventi finanziati su capitoli o articoli non programmati nei programmi di gestione possono essere individuati dal dirigente competente, previo parere positivo del dirigente generale di riferimento, o mediante approvazione dei programmi e delle perizie di spesa previsti dalla legislazione provinciale. Il rispetto di tali indicazioni compete esclusivamente al dirigente competente all’attuazione degli interventi.

1 quater. I programmi di gestione individuano, con riferimento ai capitoli o agli articoli oggetto di programmazione, gli interventi o le tipologie di spesa aventi un costo complessivo non inferiore alle soglie finanziarie previste al comma 1 bis, indicando gli interventi residuali in modo aggregato, mediante un’unica voce di spesa. Agli interventi non individuati in modo specifico nei programmi di gestione si applicano le disposizioni del comma 1 ter.

1 quinquies. La Giunta provinciale stabilisce le modalità per l’adeguamento del programma di gestione, per la parte relativa alla programmazione degli interventi, individuando i casi nei quali si può prescindere dall’adeguamento."

 

     Art. 30. Disposizioni relative alla relazione programmatica

1. L’articolo 13, comma 5, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo alla relazione programmatica, si applica anche nell’ambito della manovra di bilancio 2010-2012; quindi la relazione programmatica prevista dall’articolo 11 bis, comma 3 bis, della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale), approvata dalla Giunta provinciale nell’ambito della manovra di bilancio 2010-2012, svolge anche le funzioni della relazione di accompagnamento al bilancio prevista dall’articolo 12, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge di contabilità provinciale).

 

     Art. 31. Modificazione dell’articolo 13 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, in materia di programmazione

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della legge provinciale n. 2 del 2009 è inserito il seguente:

"5 bis. A decorrere dalla data di efficacia della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall’articolo 17, comma 3, della legge sulla programmazione provinciale, come modificato dal comma 3 di quest’articolo, il regolamento previsto dal testo previgente dell’articolo 17, comma 3, della legge sulla programmazione provinciale è abrogato."

 

Capo IV

Disposizioni in materia di urbanistica, energia, acque pubbliche e ambiente

 

     Art. 32. Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), e dell’articolo 111 della legge provinciale 5 settembre 1991, n.

22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)

1. All’articolo 62 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "o di comuni confinanti" sono sostituite dalle seguenti: "o di comuni limitrofi, anche non confinanti ma con non più di un comune interposto";

b) nel comma 2 le parole: "in un comune confinante interessato" sono sostituite dalle seguenti: "in un comune limitrofo, ai sensi del comma 1,".

2. Alla fine della lettera e) del comma 1 dell’articolo 117 della legge urbanistica provinciale sono inserite le seguenti parole: "per i centri di incubazione d’impresa notificati a questo titolo all’European Business and Innovation Centre Network di Bruxelles e realizzati da enti strumentali e da società che presentino i requisiti indicati alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 141;".

3. Nella lettera c) del comma 6 bis dell’articolo 148 della legge urbanistica provinciale le parole: "sono prorogate di diritto fino al 31 gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogate di diritto fino al 31 luglio 2010".

4. Dopo il comma 4 dell’articolo 149 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

"4 bis. Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione di incentivi ai comuni assunti prima dell’entrata in vigore di questa legge ai sensi dell’articolo 161 della legge provinciale n. 22 del 1991, nella misura prevista dai predetti provvedimenti, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 148, comma 4. In ogni caso i comuni interessati provvedono all’adozione delle varianti ai piani regolatori generali nel rispetto delle disposizioni adottate in attuazione dell’articolo 9, comma 5. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere prorogati i termini per l’avvio, il completamento e la rendicontazione degli interventi, anche in deroga alle disposizioni provinciali vigenti in materia."

5. Dopo l’articolo 149 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

"Art. 149 bis

Certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici della Provincia e degli enti pubblici strumentali

1. In attesa di una disciplina organica in materia di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici, la Provincia può adottare il sistema di certificazione LEED (leadership in energy and environmental design), per assicurare una diminuzione dell’impatto sull’ambiente degli edifici propri e degli enti pubblici strumentali. A tal fine la Giunta provinciale:

a) definisce le tipologie di opere e gli interventi edilizi a seguito dei quali è obbligatoria l’acquisizione della certificazione di sostenibilità ambientale;

b) definisce le tipologie di edifici esclusi dall’obbligo di certificazione, per le limitate dimensioni o per la non autonoma funzionalità.

2. La Giunta provinciale, nelle deliberazioni che stabiliscono criteri e modalità per la concessione di agevolazioni per la realizzazione di opere e interventi, può prevedere clausole e condizioni che favoriscano l’adozione da parte dei beneficiari del sistema di certificazione LEED.

3. Nel caso di nuova realizzazione di edifici di particolare rilievo funzionale della Provincia la Giunta provinciale, su proposta della stazione appaltante, può disporre la revoca della procedura per l’affidamento dei lavori non ancora aggiudicati alla data di entrata in vigore di quest’articolo, se dall’esame dei relativi progetti esecutivi già approvati risulta l’impossibilità di ottenere la certificazione LEED a seguito della realizzazione dell’opera.

4. In caso di revoca della procedura di gara ai sensi del comma 3, è riconosciuto l’indennizzo eventualmente dovuto ai sensi della normativa statale."

6. Alla fine della lettera e) del comma 1 dell’articolo 111 della legge provinciale n. 22 del 1991 sono inserite le seguenti parole: "per i centri di incubazione d’impresa notificati a questo titolo all’European Business and Innovation Centre Network di Bruxelles e realizzati da enti strumentali e da società che presentino i requisiti indicati alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 141 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale);".

7. Al finanziamento delle spese per l’indennizzo previsto dal comma 4 dell’articolo 149 bis della legge urbanistica provinciale, come inserito da quest’articolo, si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa disposte in bilancio per il finanziamento degli interventi per i quali è disposta la revoca della procedura di gara.

 

     Art. 33. Modificazioni della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di piano provinciale della mobilità, e dell’articolo 152 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)

1. All’articolo 52 della legge provinciale n. 3 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il piano provinciale della mobilità costituisce lo strumento pianificatorio per l’attuazione delle politiche provinciali e per la programmazione delle opere e degli interventi a carattere strategico sotto l’aspetto della mobilità e della mobilità sostenibile, in attuazione del piano urbanistico provinciale e dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).";

b) il comma 1 ter è sostituito dal seguente:

"1 ter. Il piano provinciale della mobilità individua la quantificazione finanziaria di massima dei costi delle opere e degli interventi, in relazione al volume complessivo degli stessi, anche sulla base di costi parametrici.";

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il piano provinciale della mobilità è approvato, anche per stralci tematici o territoriali o relativi a singole opere e interventi strategici, previa conclusione di un’intesa con le comunità interessate, se costituite, ai sensi dell’articolo 8, commi 9 e 10, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino). L’intesa è sottoscritta entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta inoltrata dalla Provincia; il termine è dimezzato nel caso di varianti; in caso di inutile decorso dei predetti termini la Provincia può prescindere dal raggiungimento dell’intesa.";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per i fini del comma 2 e parallelamente alla procedura disciplinata dal comma 3, la Provincia provvede all’acquisizione dei pareri della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, dei comuni territorialmente interessati, degli enti gestori dei parchi naturali provinciali qualora territorialmente interessati nel caso ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 37 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale). Inoltre la proposta è affissa per trenta giorni all’albo di ciascun comune interessato; chiunque, nel periodo di affissione, può presentare osservazioni ai comuni, che le trasmettono al dipartimento provinciale competente in materia. Al fine dell’acquisizione dei predetti pareri previsti da questo comma il dirigente provinciale della struttura competente in materia di infrastrutture indice una conferenza di servizi ai fini istruttori; entro i quarantacinque giorni successivi alla prima conferenza il medesimo dirigente indice una conferenza di servizi per la formulazione e l’acquisizione dei pronunciamenti e dei pareri delle strutture e delle amministrazioni coinvolte. Contestualmente all’avvio della procedura relativa all’acquisizione dei pareri, la proposta di piano è altresì trasmessa dalla Giunta provinciale alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento.";

e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. La Giunta provinciale individua le opere e gli interventi strategici per i quali predisporre il piano della mobilità o i suoi piani stralcio. Con l’approvazione del piano della mobilità, o dei suoi piani stralcio, la Giunta provinciale definisce le priorità per le opere da inserire nella programmazione di settore il cui costo, ai fini dell’inserimento, viene definito sulla base di un progetto preliminare e dopo le procedure di impatto ambientale, qualora necessarie. Per il finanziamento delle spese relative agli incarichi di studio e di progettazione relativi alla redazione del piano, alla progettazione preliminare ed allo studio di impatto ambientale, gli strumenti di programmazione di settore possono prevedere un apposito accantonamento di fondi.

5 ter. Al fine dell’attuazione del piano della mobilità, successivamente alla sua entrata in vigore, le opere e gli interventi ivi previsti sono inseriti negli strumenti di programmazione disciplinati dalla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale).";

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti da quest’articolo, ivi compresi i casi in cui la progettazione delle fasi successive necessita di adeguamenti dei piani urbanistici, trovano applicazione, in quanto compatibili, gli articoli 141, 142, 143, 144, 145 e 151 della legge urbanistica provinciale, fermo restando che, fino alla data di applicazione dei predetti articoli, si applica la disciplina degli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13."

2. Dopo l’articolo 52 della legge provinciale n. 3 del 2000 è inserito il seguente:

"Art. 52 bis

Disposizioni per l’attuazione del piano generale degli interventi per la viabilità

1. Per l’attuazione delle opere previste dal piano generale degli interventi per la viabilità, approvato dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera a), della legge sulla programmazione provinciale, si applicano l’articolo 1, comma 8, della legge provinciale n. 13 del 1997, ed in quanto compatibili, gli articoli 141, 142, 143, 144, 145 e 151 della legge urbanistica provinciale, fermo restando che, fino alla data di applicazione dei predetti articoli della legge urbanistica provinciale, si applica la disciplina degli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale n.

13 del 1997.

2. Per l’attuazione delle opere complementari a quelle previste dal piano generale degli interventi per la viabilità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 3, della legge provinciale n. 13 del 1997."

3. Il comma 1 bis dell’articolo 152 della legge urbanistica provinciale è abrogato.

4. La Giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), a disporre storni di fondi relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico nonché a quelli previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, limitatamente ai capitoli di spesa, riferiti all’attuazione degli interventi in materia di viabilità e trasporti relativi alle seguenti leggi provinciali, che sono riportati in un apposito allegato al documento tecnico:

a) legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti), in materia di infrastrutture per il trasporto pubblico e ferroviario;

b) articolo 8, primo comma, numero 17), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), in materia di interventi di viabilità;

c) articoli 19 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), in materia di interventi di viabilità;

d) articolo 36 ter, comma 3, della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), in materia di interventi sul patrimonio immobiliare pubblico nei settori telecomunicazioni e servizi di rete;

e) articolo 51 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di interventi sulla viabilità su territori di confine.

5. Alla copertura delle spese previste nel comma 5 bis dell’articolo 52 della legge provinciale n. 3 del 2000, come inserito dal comma 1, si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa disposte in bilancio per la realizzazione delle medesime tipologie di opere.

 

     Art. 34. Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n.

235. Istituzione dell’azienda speciale provinciale per l’energia, disciplina dell’utilizzo dell’energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell’articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)

1. Dopo il comma 15 decies dell’articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

"15 undecies. Su richiesta degli enti locali beneficiari l’Agenzia provinciale per l’energia può autorizzare sul proprio bilancio lo stanziamento in uscita dei proventi derivanti dal canone aggiuntivo previsto dal comma 15 quater, lettera a), per importi non superiori alle corrispondenti entrate, con riferimento all’intera durata della proroga della concessione, per riassegnarli agli enti beneficiari. Questi proventi possono essere erogati per il tramite di Cassa del Trentino s.p.a., secondo la disciplina stabilita dall’articolo 8 bis (Erogazione di finanziamenti attraverso Cassa del Trentino s.p.a.) della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13. Con deliberazione della Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l’attuazione di questo comma, inclusi i criteri prudenziali per l’iscrizione in bilancio delle relative entrate da parte dell’Agenzia provinciale per l’energia."

2. Dopo l’articolo 23 bis della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

"Art 23 ter

Rideterminazione dei parametri di concessione idrica per effetto dei deflussi minimi vitali

1. A seguito dell’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, relative ai deflussi minimi vitali, il servizio provinciale competente in materia di acque pubbliche ridetermina i parametri caratteristici delle concessioni idriche, con riferimento dalla data da cui decorre l’obbligo di attivazione di questi deflussi.

2. Se a seguito della rideterminazione dei parametri caratteristici si verifica una riduzione della potenza nominale media di concessione il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo, ma alla sola riduzione dei canoni di concessione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

3. La rideterminazione ai sensi del comma 2 non produce effetti sulla base di calcolo delle somme dovute dai concessionari ai sensi dell’articolo 1 bis 1, comma 15 quater, lettere a), b) ed e), che sono pertanto determinate con riferimento alla potenza nominale media di concessione al lordo dei rilasci dei deflussi minimi vitali, anche sperimentali.

4. L’eventuale differenza fra gli importi dei canoni di concessione effettivamente versati dal concessionario alla Provincia o ai soggetti di cui all’articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), dalla data da cui decorre l’obbligo di attivazione dei deflussi minimi vitali e gli importi da versare in applicazione del comma 2, forma oggetto di conguaglio, anche su base pluriennale, con modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, adottata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di quest’articolo. Con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con i BIM e i comuni rivieraschi, sono definite le modalità di applicazione di questo comma anche con riguardo agli importi da restituire da parte dei predetti soggetti.

5. Alle concessioni per derivazione di acqua a scopo idroelettrico in corso alla data di entrata in vigore di quest’articolo, la cui potenza nominale media di concessione, per effetto dell’applicazione del comma 1 è rideterminata su valori inferiori o uguali a 3.000 kW, si applicano, anche ai fini del rinnovo, le disposizioni concernenti le piccole derivazioni per forza motrice."

3. Dopo l’articolo 26 della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

"Art. 26 bis

Disposizioni in materia di determinazione dell’ambito minimo per la distribuzione di gas naturale

1. Alla definizione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale, ai sensi del comma 2 dell’articolo 46 bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, provvede la Provincia, ai sensi e con le modalità dell’articolo 13, comma 6, della legge provinciale n. 3 del 2006. Questi ambiti sono definiti dalla Provincia entro novanta giorni dalla data di determinazione degli ambiti territoriali minimi per il restante territorio nazionale ai sensi dell’articolo 46 bis del decreto-legge n. 159 del 2007."

4. Dopo l’articolo 26 bis della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

"Art. 26 ter

Disposizione transitoria

1. Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico rispetto alle quali è pendente un contenzioso avente ad oggetto la titolarità della potestà concessoria, l’approvazione della deliberazione prevista dall’articolo 1 bis 1, commi 15 ter e 15 quater, è sospesa fino alla definizione del contenzioso. La predetta deliberazione è comunque adottata entro il periodo di centoventi giorni antecedenti alla scadenza della concessione.

2. Se nel periodo indicato al comma 1 non è definito il contenzioso o non è raggiunto il preventivo accordo con la regione o la provincia autonoma confinante, anche ai sensi dell’articolo 36 delle norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, la deliberazione prevista dall’articolo 1 bis 1, commi 15 ter e 15 quater, e i conseguenti rapporti con il concessionario, hanno carattere provvisorio fino alla data di pubblicazione del provvedimento di ratifica dell’accordo.

3. Se alla data di scadenza della concessione non è concluso il procedimento per l’individuazione del concessionario, la Provincia può applicare l’articolo 1 bis 1, comma 15 bis."

 

     Art. 35. Modificazione dell’articolo 17 bis 1 della legge provinciale 8 luglio 1976, n.

18 (legge provinciale sulle acque pubbliche)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 bis 1 della legge provinciale sulle acque pubbliche è inserito il seguente:

"1 bis. Le concessioni di cui al comma 1 possono essere assentite ove la Giunta provinciale non ritenga sussistere un preminente interesse generale a carattere ambientale o paesaggistico o socio-economico incompatibile con la derivazione proposta o con gli impianti e le opere ad essa strumentali oppure un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque. Tale valutazione comprende e sostituisce l’esame preliminare della domanda previsto dalle disposizioni regolamentari richiamate dal comma 1. Qualora la domanda risulti ammissibile ai sensi di questo comma, ai fini della valutazione di impatto ambientale del progetto degli impianti e delle opere, anche accessori o strumentali, si applica la disciplina stabilita dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale), e dalle relative norme regolamentari."

2. Il comma 1 bis dell’articolo 17 bis 1 della legge provinciale sulle acque pubbliche, come inserito dal comma 1, si applica anche con riguardo alle domande di derivazione considerate dall’articolo 17 bis 1, presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore di questa legge. In tal caso, la Giunta provinciale si esprime entro novanta giorni dalla medesima data.

 

     Art. 36. Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti è inserito il seguente:

"1 bis. Nel caso di scarichi di acque reflue provenienti da imprese dedite all’allevamento del bestiame, al di fuori dei parametri e dei criteri indicati dal comma 1, si applica la disciplina prevista da questo testo unico per lo scarico delle acque reflue industriali, comprese le relative sanzioni amministrative. Per gli impianti di allevamento sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), e dalla normativa provinciale in materia."

2. L’articolo 30 bis del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti è sostituito dal seguente:

"Art. 30 bis

Sonde geotermiche

1. L’installazione di sonde geotermiche nel sottosuolo per lo sfruttamento dell’energia geotermica, senza prelievo di acqua, è ammessa su tutto il territorio provinciale, previa comunicazione, da presentare almeno sessanta giorni prima dell’inizio dei lavori alla struttura provinciale competente in materia di geologia, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al comma 2. Resta fermo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di urbanistica, di edilizia, di tutela del paesaggio e di igiene pubblica.

2. Al fine di garantire la salvaguardia qualitativa e quantitativa delle acque sotterranee, in particolare di quelle destinate al consumo umano, la Giunta provinciale individua le aree nelle quali è vietata o limitata l’installazione di sonde geotermiche.

3. Trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della comunicazione, l’interessato può procedere all’installazione della sonda geotermica.

4. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della comunicazione, la struttura provinciale competente in materia di geologia può condizionare l’installazione della sonda a prescrizioni tecniche, anche relative alle modalità di installazione, e richiedere prove e verifiche tecniche oppure vietare l’installazione.

5. L’interessato, prima dell’attivazione della sonda geotermica, deve comunicare alla struttura provinciale competente in materia di geologia l’effettiva profondità raggiunta dalla sonda.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i contenuti delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 5, compresi gli allegati, le dichiarazioni o le certificazioni eventualmente necessari."

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 42 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti è inserito il seguente:

"3 bis. In relazione alle emissioni in atmosfera in caso di interruzione del funzionamento dei dispositivi di abbattimento tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e il comune territorialmente competente devono essere informati entro le otto ore successive, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3."

4. Il comma 4 dell’articolo 63 bis del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini della gestione e utilizzazione dei residui derivanti dalle attività estrattive nonché dalle attività di lavorazione dei materiali di cava e miniera si osservano le disposizioni stabilite dalla normativa statale nonché le specifiche direttive approvate dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2, lettera a), previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale."

5. All’articolo 64 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Spetta alla Provincia la pianificazione o la localizzazione, ai sensi degli articoli 65, 66, 67 e 67 bis, delle discariche per rifiuti inerti con capacità superiore a 300.000 metri cubi di volume utile per lo stoccaggio dei rifiuti.";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. La Provincia provvede alla gestione dei rifiuti derivanti dalla pulizia e dallo spazzamento delle infrastrutture stradali di competenza provinciale mediante raccolta e conferimento dei medesimi rifiuti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o ai relativi impianti di smaltimento o alternativamente a impianti di recupero dei rifiuti, in osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale volti a definire aspetti organizzativi, gli ambiti del servizio pubblico di riferimento ed i criteri e le modalità di imputazione dei relativi oneri."

6. All’articolo 71 bis del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 bis le parole: "1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2011";

b) nel comma 5 le parole: "fino all’anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "fino all’anno 2010";

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5 bis. Le entrate mantenute nella disponibilità degli enti gestori ai sensi di quest’articolo possono essere utilizzate, fino all’anno 2010, anche a copertura degli oneri per lo smaltimento del percolato."

7. Il terzo periodo del comma 6 dell’articolo 102 ter del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti è sostituito dal seguente: "L’agenzia si pronuncia anche sulle domande presentate ai sensi dell’articolo 281, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, salva la possibilità da parte della Giunta provinciale di prorogare anche in via generale il termine previsto per tale pronuncia."

8. I comprensori provvedono a trasmettere all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest’articolo, copia degli atti di pianificazione afferenti le discariche per i rifiuti inerti. Restano validi ed efficaci gli atti assunti dai comprensori entro la data di entrata in vigore di questa disposizione.

 

     Art. 37. Modificazione dell’articolo 3 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 (Risparmio energetico e inquinamento luminoso)

1. Nel comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale n. 16 del 2007 le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni".

 

     Art. 38. Modificazione dell’articolo 5 bis della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 bis della legge provinciale n. 9 del 1997 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Le modifiche degli impianti analogici di radiodiffusione televisiva e le nuove installazioni di impianti, funzionali alla trasmissione in tecnica digitale del segnale televisivo, sono esonerate dall’acquisizione dei titoli abilitativi e delle determinazioni del comitato previsti dall’articolo 2, purché siano osservati i limiti e gli obiettivi previsti dalla normativa in materia di protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e purché le relative installazioni riguardino strutture già esistenti ubicate in siti previsti dal vigente piano nazionale delle frequenze.

1 ter. L’installazione e la modifica degli impianti, ai sensi del comma 1 bis, sono comunicate all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma, sulla base di un apposito modello fornito dall’agenzia.

1 quater. Gli impianti previsti dal comma 1 bis sono rimossi entro trecentosessantacinque giorni dalla data di adeguamento del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze alle esigenze della radiodiffusione televisiva del segnale in tecnica digitale, se non sono localizzati nelle zone previste dal piano medesimo o in altri siti individuati con deliberazione della Giunta provinciale, secondo la disciplina prevista dall’articolo 4."

 

Capo V

Disposizioni in materia di ricerca, attività economiche e lavori pubblici

 

     Art. 39. Modificazioni dell’articolo 1 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 (Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30)

1. All’articolo 1 della legge provinciale n. 33 del 1986 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "oppure in assortimenti semilavorati" sono sostituite dalle seguenti: "o in assortimenti semilavorati, oppure in cippato";

b) dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:

"2 ter. Le agevolazioni previste da quest’articolo sono concesse applicando la normativa comunitaria del regime di aiuto "de minimis", di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis)."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

 

     Art. 40. Modificazioni dell’articolo 20 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca)

1. All’articolo 20 della legge provinciale sulla ricerca sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "ed eventualmente per utilizzarli, anche in termini economici" sono soppresse;

b) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:

"1 ter. I risultati delle attività finanziate con accordo di programma, compresi i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale conseguibili e le relative possibilità di utilizzazione anche economica, appartengono alle fondazioni, che si assumono la responsabilità della corretta applicazione delle norme nella gestione, valorizzazione e alienazione dei diritti di proprietà intellettuale. L’accordo di programma prevede che le fondazioni utilizzino i diritti di proprietà intellettuale appartenenti esclusivamente ad esse secondo i criteri previsti dall’articolo 25, comma 1, e che per la gestione, valorizzazione e alienazione di questi diritti le fondazioni si avvalgano di Trentino sviluppo s.p.a., nei limiti e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. L’accordo di programma prevede inoltre che i diritti di proprietà intellettuale non appartenenti esclusivamente alle fondazioni vengano utilizzati secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale."

 

     Art. 41. Modificazioni dell’articolo 19 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n.

10, in materia di sviluppo della larga banda

1. All’articolo 19 della legge provinciale n. 10 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è abrogato;

b) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

"11 bis. Per promuovere la realizzazione di reti di comunicazione di nuova generazione e ridurre il digital divide di accesso alla larga banda, la Provincia, a mezzo della società costituita ai sensi del comma 3, può attuare specifici interventi anche volti ad integrare l’infrastruttura di cui ai commi 2 e 3 con altre reti distributive. Per promuovere programmi di investimento per la diffusione di servizi in banda larga nelle aree non coperte o non adeguatamente coperte a causa del fallimento di mercato, possono essere concessi contributi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla disciplina comunitaria, per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete, interventi di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture ed impianti esistenti.

11 ter. Per promuovere la capillare diffusione della banda larga e per consentire la massima diffusione dell’accesso ai servizi, la Provincia è autorizzata a costituire o a partecipare, anche indirettamente, con altri soggetti pubblici o privati, ad una società finalizzata all’evoluzione in fibra ottica della rete di accesso utente, alla realizzazione e alla manutenzione delle reti di accesso. A tale società, gli altri soci, pubblici o privati, possono conferire le infrastrutture civili, o i relativi diritti di uso, funzionali al raggiungimento delle sedi utente, di cui abbiano la disponibilità. Detta società, nella misura e con le modalità previste dalla disciplina vigente, può anche gestire, direttamente o tramite soggetti partecipati, la rete di comunicazione elettronica prevista dai commi 2 e 3 e fornire reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nel rispetto di quanto previsto al comma 5.

11 quater. La Provincia può partecipare al capitale della società di cui al comma 11 ter anche attraverso:

a) il conferimento del diritto reale d’uso di beni ed i relativi servizi di gestione e manutenzione;

b) il conferimento della proprietà o del relativo diritto d’uso dell’infrastruttura necessaria al perseguimento degli scopi indicati al comma 11 bis;

c) il conferimento delle risorse finanziarie per realizzare i necessari adeguamenti ed implementazione degli apparati di smistamento e di distribuzione della connessione ed anche per lo sviluppo di progetti di ricerca e di servizi in rete.

11 quinquies. Nel rispetto della normativa comunitaria la Provincia è altresì autorizzata, sulla base di un piano di lavoro predisposto anche dalla società di cui al comma 11 ter e nei limiti delle risorse a ciò destinate nei futuri bilanci provinciali, a concedere contributi o finanziamenti alla medesima società per la realizzazione dei fini di cui al comma 11 ter."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 11 bis, 11 quater e 11 quinquies dell’articolo 19 della legge provinciale n. 10 del 2004, come inseriti dal comma 1 di quest’articolo, si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

 

     Art. 42. Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull’agricoltura)

1. Dopo l’articolo 23 della legge provinciale sull’agricoltura è inserito il seguente:

"Art. 23 bis

Recupero di aree di interesse naturalistico, paesaggistico o storico

1. Per conservare o migliorare ambienti di particolare interesse naturalistico, paesaggistico o storico, quali i castagneti, i pascoli di alta montagna e le malghe, può essere concesso un contributo fino alla misura massima dell’80 per cento della spesa ammessa per interventi straordinari di recupero delle aree, in particolare per la bonifica del terreno, la realizzazione o ricostruzione di muri, la realizzazione di piste di accesso e l’approvvigionamento idrico.

2. Possono beneficiare del contributo i proprietari o conduttori delle aree interessate o loro associazioni che si impegnano alla manutenzione e alla gestione degli interventi realizzati per un periodo di almeno cinque anni. La violazione di quest’impegno comporta la revoca del contributo concesso e l’obbligo di restituzione delle somme riscosse.

3. L’efficacia di quest’articolo decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso sull’esito positivo del suo esame di compatibilità da parte della Commissione dell’Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea."

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 28 della legge provinciale sull’agricoltura è inserito il seguente:

"1 bis. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed i), che hanno già beneficiato del contributo previsto da quest’articolo possono presentare una nuova istanza di contributo anche quando alla data di presentazione della domanda si sono già verificate le condizioni previste dall’articolo 6, comma 2, lettera b)."

3. L’articolo 48 della legge provinciale sull’agricoltura è sostituito dal seguente:

"Art. 48

Agevolazioni per la qualità dei prodotti

1. La Provincia può concedere aiuti ai soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), per incentivare programmi di controllo nel processo produttivo a garanzia delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificità, con un intervento massimo per sei anni fino al 100 per cento del costo dei controlli effettuati nel primo anno, ridotto di quindici punti percentuali per ciascun anno a seguire, in modo che al sesto anno l’intervento massimo sia pari al 25 per cento. Questi aiuti possono essere concessi anche ai consorzi di tutela.

2. Ai soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), la Provincia può concedere anche aiuti per sostenere attività connesse allo sviluppo della qualità dei prodotti, con un intervento massimo di 100.000 euro per beneficiario e per triennio, per la preparazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine disciplinate dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, e dal regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari. Questi aiuti possono essere concessi anche alle associazioni istituite per la presentazione e la gestione delle produzioni, disciplinati dal regolamento (CE) n. 510/2006 e dal regolamento (CE) n.

509/2006.

3. Gli aiuti previsti dai commi 1 e 2 possono essere concessi anche alle produzioni di qualità riconosciute e certificate a livello provinciale.

4. Ai soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nonché alle cooperative di raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli per conto dei singoli imprenditori ad esse associati, che si impegnino ad applicare tecniche di difesa alternative in fruttiviticoltura per almeno cinque anni, può essere concesso un premio fino a un massimo di 130 euro per ettaro, calcolato sulla base del costo aggiuntivo derivante dall’applicazione di tecniche di difesa alternative."

4. Il comma 1 bis dell’articolo 28 della legge provinciale sull’agricoltura, come inserito dal comma 2 di quest’articolo, si applica anche alle domande già presentate alla data di entrata in vigore di quest’articolo.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

 

     Art. 43. Abrogazione dell’articolo 5 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica)

1. A decorrere dalla nomina del comitato per gli incentivi alle imprese previsto dall’articolo 15 bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), come inserito dall’articolo 46 di questa legge, l’articolo 5 bis della legge provinciale sulla promozione turistica e l’articolo 3 della legge provinciale 29 luglio 2005, n. 13, sono abrogati.

 

     Art. 44. Modificazioni dell’articolo 3 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali)

1. All’articolo 3 della legge provinciale n. 21 del 1983 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera j) del comma 1 è inserita la seguente:

"j bis) da un rappresentante designato dalla struttura provinciale competente in materia di incentivazione economica alle imprese.";

b) nel comma 8 le parole: "del servizio provinciale competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "della Provincia".

 

     Art. 45. Disposizioni in materia di realizzazione di lavori pubblici

1. La Provincia persegue e promuove la sobrietà nella progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di competenza sua, dei suoi enti strumentali pubblici e privati e degli enti locali, quale modalità di esplicazione della responsabilità sociale della pubblica amministrazione nel migliore utilizzo delle risorse del sistema finanziario provinciale. Queste finalità sono perseguite anche nell’ambito dei meccanismi di finanziamento delle opere realizzate da altri soggetti e finanziate dalla Provincia.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia adotta criteri di valutazione delle opere che promuovano, tra l’altro, la valutazione economica comparata delle possibili alternative progettuali di costo dell’opera. Il sistema di valutazione tiene conto anche dell’esigenza di garantire l’obiettivo del risparmio energetico e della sostenibilità dell’opera.

3. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità per l’attuazione di quest’articolo e può prevedere, tra l’altro:

a) le procedure e i contenuti dei meccanismi di valutazione;

b) le soglie e le tipologie di opere alle quali si applica quest’articolo;

c) gli indirizzi per l’adeguamento delle deliberazioni attuative delle leggi di settore, con riguardo alle opere realizzate con il concorso finanziario della Provincia;

d) che, in prima applicazione, i meccanismi di valutazione previsti da quest’articolo possano essere attivati in via sperimentale, individuando i casi e le modalità della sperimentazione;

e) le eventuali disposizioni transitorie necessarie.

4. La deliberazione prevista dal comma 3, per la parte relativa alle opere di competenza degli enti locali, è approvata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

5. Per i lavori pubblici i cui bandi e inviti sono stati pubblicati o, rispettivamente, inviati prima della data di entrata in vigore della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, trovano applicazione le disposizioni statali in materia di adeguamento dei prezzi.

 

     Art. 46. Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)

1. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese le parole: "realizzate dall’impresa sul terreno di proprietà o su suolo pubblico" sono soppresse.

2. All’articolo 12 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le domande sono esaminate secondo procedure di tipo automatico o valutativo. La procedura automatica, che può essere limitata ad alcune tipologie di iniziative, si applica a spese di importo inferiore a una soglia determinata dalla Giunta provinciale e relative a lavori o attività sostenuti dopo la presentazione della domanda. Nel caso di aiuti concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis), o sulla base di criteri e modalità autorizzati dalla Commissione europea, la Giunta provinciale può stabilire di applicare la procedura automatica anche ad aiuti relativi a spese sostenute prima della presentazione della domanda, purché non oltre l’anno solare precedente. La procedura valutativa si applica a spese di importo superiore alla soglia determinata per la procedura automatica e relative a lavori o attività sostenuti dopo la presentazione della domanda. In ogni caso si applica la procedura valutativa per le iniziative previste dagli articoli 4 e 6. Per gli aiuti a favore delle grandi imprese si tiene conto, inoltre, di quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).";

b) il comma 2 bis è abrogato.

3. All’articolo 14 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se la procedura è effettuata direttamente dall’amministrazione la Provincia può affidare la valutazione dei profili economico-finanziari e della congruità delle spese previste a soggetti esterni, nel rispetto del capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).";

b) il comma 3 è abrogato;

c) i due commi successivi al comma 4 sono sostituiti dai seguenti:

"4 bis. Ai fini della valutazione dell’idoneità dell’iniziativa sotto il profilo economico-finanziario la Giunta provinciale, con le deliberazioni previste dall’articolo 35, stabilisce i casi nei quali l’impresa può far valere:

a) la valutazione positiva effettuata da parte di un istituto creditizio o di una società di leasing per l’erogazione di un finanziamento riferito all’investimento oggetto della domanda di contributo;

b) l’attivazione di processi di incremento dei mezzi propri secondo la tipologia dei prestiti partecipativi previsti dall’articolo 6 di questa legge.

4 ter. La Giunta provinciale, con le deliberazioni previste dall’articolo 35, stabilisce i casi e i limiti per la presentazione di domande integrative, purché relative a superi di spesa rispetto alla domanda originaria sostenuti dopo la data della stessa ma prima della domanda integrativa."

4. All’articolo 15 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Provincia, nel rispetto della normativa che disciplina l’attività contrattuale e previa stipula di apposite convenzioni, può affidare:

a) agli enti di garanzia finanziati ai sensi dell’articolo 34 quater l’intera attività istruttoria, o parte di essa, connessa alla procedura, sia di tipo automatico che valutativo, in relazione alla concessione dei contributi, alla loro erogazione e al controllo del rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari, con l’obbligo di segnalare alla Provincia le violazioni comportanti revoca o altre sanzioni;

b) ad enti creditizi l’intera attività istruttoria, o parte di essa, connessa alla procedura valutativa prevista dall’articolo 14, in relazione alla concessione dei contributi e alla loro erogazione;

c) agli enti creditizi ai quali sono richiesti i finanziamenti l’intera attività istruttoria, o parte di essa, connessa alla procedura per la concessione degli aiuti finanziari previsti dall’articolo 10, comma 1, lettera b bis), e alla loro erogazione.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le convenzioni, senza oneri a carico della Provincia, stabiliscono i rapporti organizzativi e finanziari e possono prevedere la possibilità di imputare un costo di istruttoria a carico dei soggetti beneficiari del contributo.";

c) nel comma 3 le parole: "o agli enti creditizi aggiudicatari" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b)";

d) il comma 10 bis è abrogato.

5. Dopo l’articolo 15 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, nel capo II, sezione II, è inserito il seguente:

"Art. 15 bis

Comitato per gli incentivi alle imprese

1. È istituito il comitato per gli incentivi alle imprese, quale organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale in materia di incentivi alle imprese.

2. Il comitato per gli incentivi alle imprese è nominato con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.

3. In particolare al comitato per gli incentivi alle imprese spetta:

a) formulare pareri a richiesta della Giunta provinciale sulle politiche di incentivazione alle imprese;

b) formulare pareri inerenti l’applicazione delle leggi provinciali in materia di incentivi ai settori economici, ivi compresi quelli previsti per le piste da sci ed impianti a fune, per gli ostelli della gioventù e case per ferie, per i campeggi, per le strutture alpinistiche e per i servizi alle imprese, ad eccezione di quelli destinati esclusivamente al settore agricolo;

c) formulare pareri sulle domande di agevolazione presentate ai sensi delle leggi provinciali in materia di incentivi ai settori economici di cui alla lettera b) per iniziative di importo superiore al limite stabilito dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dall’articolo 35 o a richiesta della struttura competente per materia;

d) formulare pareri su specifiche iniziative o progetti nei settori economici indicati nella lettera b), su richiesta delle strutture provinciali competenti per materia.

4. Sono fatti salvi i pareri del comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l’innovazione previsto dall’articolo 23 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca).

5. Per lo svolgimento dell’istruttoria relativa alla trattazione di specifiche problematiche settoriali il comitato può istituire nel proprio seno appositi sottocomitati.

6. La deliberazione prevista dall’articolo 35 definisce la composizione del comitato e dei sottocomitati e le modalità di svolgimento dei compiti ad essi affidati.

7. Per l’attività svolta dal comitato e dai sottocomitati, ai relativi componenti spettano i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia."

6. A decorrere dalla nomina del comitato per gli incentivi alle imprese previsto dall’articolo 15 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, come inserito dal comma 5 di quest’articolo, nel comma 2 bis dell’articolo 24 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese le parole: "del comitato tecnico consultivo previsto dall’articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese)" sono sostituite dalle seguenti: "del comitato per gli incentivi alle imprese previsto dall’articolo 15 bis."

7. Alla fine del primo periodo del comma 2 dell’articolo 24 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono inserite le parole: ", comprese le ricerche finalizzate allo sfruttamento imprenditoriale di brevetti industriali".

8. All’articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: "Agenzia per lo sviluppo s.p.a." sono sostituite dalle seguenti: "Trentino sviluppo s.p.a."; nel comma 1 le parole: "dell’Agenzia per lo sviluppo s.p.a." sono sostituite dalle seguenti: "di Trentino sviluppo s.p.a."; nei commi 1 bis e 7 bis le parole: "all’Agenzia per lo sviluppo s.p.a." sono sostituite dalle seguenti: "a Trentino sviluppo s.p.a."; nel comma 2 le parole: "La Agenzia per lo sviluppo s.p.a." sono sostituite dalle seguenti: "Trentino sviluppo s.p.a."; nel comma 3 le parole: "la Agenzia per lo sviluppo s.p.a." sono sostituite dalle seguenti: "Trentino sviluppo s.p.a."; nel comma 4 le parole: "dalla Agenzia per lo sviluppo s.p.a." sono sostituite dalle seguenti: "da Trentino sviluppo s.p.a.";

b) nella lettera a) del comma 1, dopo le parole: "impianti generali," sono inserite le seguenti: "arredi e attrezzature,";

c) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:

"1 ter. La Provincia può alienare le aree acquisite e le strutture realizzate o in corso di realizzazione da Trentino sviluppo s.p.a. ai sensi dell’articolo 25, comma 1 quater. In tal caso le somme derivanti dalle cessioni affluiscono al fondo previsto dal comma 1, lettera a), al netto dei relativi oneri fiscali.";

d) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

"8 bis. I beni acquisiti con il fondo previsto da quest’articolo da Trentino sviluppo s.p.a. possono essere conferiti dalla Giunta provinciale, in tutto o in parte, al capitale sociale di Trentino sviluppo s.p.a.; i predetti beni sono utilizzati nel rispetto degli indirizzi della Giunta provinciale e della convenzione.

8 ter. Se Trentino sviluppo s.p.a. ricorre al mercato per il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento dei piani di investimento, ai sensi di quest’articolo, la società stessa è autorizzata a impegnare i canoni di locazione relativi ai beni concessi in affitto o in leasing a garanzia dei finanziamenti assunti. La Provincia assicura a Trentino sviluppo s.p.a., anche attraverso le necessarie integrazioni al fondo previsto da quest’articolo, flussi annui di finanziamento idonei a consentire, unitamente ai canoni e proventi dei beni, la copertura delle operazioni finanziarie. La convenzione prevista dal medesimo articolo stabilisce modalità e criteri per l’attuazione di questo comma."

9. Al comma 2 dell’articolo 34 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: "o costituzione di fondi di rotazione" sono soppresse;

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b bis) in ogni caso la costituzione di fondi di rotazione;".

10. Nel comma 2 dell’articolo 34 ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese le parole: "dell’articolo 24, commi 1 e 2, della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento)," sono soppresse.

11. All’articolo 34 quater della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "degli enti di cui all’articolo 15, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "dei confidi presenti in provincia di Trento";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Per le finalità del comma 1 la Provincia concede alle imprese un contributo a titolo di "de minimis" pari al 75 per cento della commissione richiesta dall’ente per la concessione della garanzia. Il contributo è corrisposto direttamente al confidi in nome e per conto di ciascun aderente.";

c) dopo la lettera b) del comma 3 è inserita la seguente:

" b bis) alla costituzione e all’integrazione di appositi fondi per agevolare il finanziamento di specifiche iniziative o categorie di soggetti, con particolare riferimento alle piccole imprese di nuova costituzione, all’imprenditoria femminile e all’incremento del capitale di rischio nelle imprese anche attraverso i processi d’incremento dei mezzi propri di cui all’articolo 6.";

d) la lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

"a) riservare alla Giunta provinciale la nomina di almeno un componente nel consiglio di amministrazione; uno dei componenti nominato dalla Giunta provinciale nel consiglio di amministrazione fa parte del comitato esecutivo, ove tale organo sia previsto dallo statuto;";

e) dopo la lettera b) del comma 5 è inserita la seguente:

"b bis) le condizioni e le modalità per l’assunzione di oneri a carico dei fondi previsti dal comma 3, lettera b bis)."

12. Al comma 1 dell’articolo 35 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a bis) le tipologie di investimenti fissi agevolabili anche se realizzati su suolo pubblico o in assenza del titolo di proprietà nonché i casi e i criteri per considerare tra le spese ammissibili i costi documentati dell’istruttoria per la concessione del contributo;";

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b bis) le modalità di costruzione dei fondi di rotazione e le relative modalità di intervento;";

c) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d bis) i casi in cui è sentito il parere del comitato per gli incentivi alle imprese;";

d) nella lettera g) le parole: "le forme societarie e" sono soppresse.

13. Fino alla data indicata nella prima deliberazione approvata, ai sensi dell’articolo 35 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, dopo l’entrata in vigore di questa legge, che fissa i nuovi criteri per l’accesso alla procedura automatica e alla procedura valutativa, continua ad applicarsi l’articolo 12 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dal comma 2.

14. Per garantire continuità allo svolgimento delle attività istruttorie per la concessione ed erogazione degli aiuti previsti dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese, nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento di queste attività, a seguito delle modificazioni apportate da questa legge e in ogni caso per il tempo strettamente necessario al loro completamento, è autorizzata la proroga delle convenzioni vigenti con gli enti di garanzia indicati nella legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia), anche oltre il termine fissato dall’articolo 37, comma 2, della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, relativo al coordinamento della legge provinciale n. 18 del 1993 con la legge provinciale sugli incentivi alle imprese, ma comunque non oltre il 30 giugno 2011, e a condizione che venga concordata una riduzione del corrispettivo di almeno il 2 per cento.

15. Fino al completamento delle procedure di affidamento di cui al comma 14 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 15 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese vigenti prima delle modifiche apportate da quest’articolo.

16. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 5, 7, 8 e 10 si provvede con le modalità indicate nella tabella B. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 3 e 11 provvede l’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche a carico del proprio bilancio.

 

     Art. 47. Modificazione dell’articolo 27 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, in materia di interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese

1. Il comma 2 bis dell’articolo 27 della legge provinciale n. 16 del 2008 è abrogato.

 

     Art. 48. Modificazione dell’articolo 37 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, relativo agli enti di garanzia

1. Nel comma 1 dell’articolo 37 della legge provinciale n. 11 del 2006, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c bis) per le nomine riservate alla Giunta provinciale negli organi degli enti di garanzia previste dall’articolo 127, comma 1, lettera a), si applica l’articolo 34 quater, comma 4, lettera a), della legge provinciale n. 6 del 1999."

 

     Art. 49. Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave)

1. All’articolo 4 della legge provinciale sulle cave sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 9 è sostituita dalla seguente:

"b) modifiche o inserimenti di aree estrattive che, per numero e dimensioni, non comportano la necessità di attivare la procedura di aggiornamento; in questo caso la procedura di variante può essere iniziata trascorsi almeno diciotto mesi dalla conclusione di un precedente procedimento di aggiornamento o di variante del piano cave;";

b) nel comma 10 dopo le parole: "la procedura prevista dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7" sono inserite le seguenti: "con le seguenti deroghe: il parere di cui al comma 2 è espresso sentita la struttura provinciale competente in materia urbanistica anziché la commissione urbanistica provinciale e il parere di cui al comma 4 è espresso dal comitato cave nella composizione disciplinata dall’articolo 2, comma 2";

c) alla fine del comma 10 bis è inserito il seguente periodo: "Il provvedimento è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione ed è inviato al comune interessato. Analoga procedura è adottata per le modifiche di aree estrattive limitatamente agli adattamenti tecnici connessi alla georeferenziazione."

2. All’articolo 33 della legge provinciale sulle cave sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "15 novembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2010";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il comune stabilisce il termine finale di cui al comma 2 sulla base delle quantità medie estratte dalle ditte negli ultimi cinque anni e tenendo conto degli investimenti effettuati dalle stesse, anche per il miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro.";

c) al comma 4 le parole: "15 novembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2010".

3. Il comma 5 dell’articolo 37 della legge provinciale sulle cave è sostituito dal seguente:

"5. Il contributo previsto dall’articolo 15 è dovuto a decorrere dal 1° gennaio 2011."

 

     Art. 50. Modificazione dell’articolo 4 bis della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino)

1. Nel comma 3 dell’articolo 4 bis della legge provinciale n. 6 del 1988 le parole: "dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2011".

 

     Art. 51. Modificazioni della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese)

1. A decorrere dalla nomina del comitato per gli incentivi alle imprese previsto dall’articolo 15 bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), come inserito dall’articolo 46 di questa legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 5 e 6 della legge provinciale n. 17 del 1993;

b) comma 3 dell’articolo 25 della legge provinciale 9 settembre 1996, n.

8;

c) articolo 18 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2.

2. A decorrere dalla nomina del comitato per gli incentivi alle imprese previsto dall’articolo 15 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, come inserito dall’articolo 46 di questa legge, alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale n. 17 del 1993, le parole: "del comitato tecnico consultivo di cui all’articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "del comitato per gli incentivi alle imprese previsto dall’articolo 15 bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)".

 

     Art. 52. Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (legge provinciale sul commercio)

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale sul commercio è inserito il seguente periodo: "L’autorizzazione è subordinata alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC); la presentazione è rinnovata entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di rilascio dell’autorizzazione."

2. Nel comma 4 dell’articolo 17 bis della legge provinciale sul commercio, dopo le parole: "con le caratteristiche di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle vendite pubblicizzate come "promozionali",";

3. Alla fine del comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale sul commercio è inserito il seguente periodo: "In caso di mancata presentazione del DURC ai sensi dell’articolo 15, comma 1, si applica quanto previsto dalla vigente legge statale."

4. All’articolo 28 della legge provinciale sul commercio sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 quater è sostituito dal seguente:

"2 quater. Per sostenere la qualificazione e la valorizzazione dei luoghi storici del commercio la Provincia incentiva le iniziative promozionali realizzate da soggetti a livello comunale e da un soggetto unico a livello provinciale che soddisfino i requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale, purché assicurino la partecipazione degli operatori commerciali e l’adesione aperta dei soggetti aventi interesse alla qualificazione e alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio.";

b) nel comma 2 quinquies le parole: "senza discriminazioni a carico degli operatori commerciali non aderenti, ai quali va garantita la possibilità di fruire dei servizi forniti dai predetti soggetti in condizione di parità di trattamento" sono soppresse.

5. Dopo l’articolo 28 bis della legge provinciale sul commercio, nel capo X, è inserito il seguente:

"Art. 28 ter

Promozione e sviluppo del sistema fieristico provinciale

1. Per promuovere lo sviluppo e la qualità del sistema fieristico provinciale la Provincia può concedere contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Se i soggetti beneficiari sono imprese i contributi previsti dal comma 1 sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato d’importanza minore (de minimis)."

6. L’utilizzazione delle superfici individuate nell’allegato IV della deliberazione prevista dall’articolo 3, comma 1, della legge provinciale sul commercio è sospesa temporaneamente, dalla data di entrata in vigore di quest’articolo, fino alla definizione dei nuovi criteri di insediamento delle grandi strutture di vendita che saranno stabiliti in attuazione della riforma della normativa provinciale in materia di commercio, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. La sospensione predetta opera esclusivamente per gli enti locali che, alla data di entrata in vigore di quest’articolo, non abbiano ancora individuato con apposita variante dello strumento urbanistico, anche se soltanto adottata e non ancora approvata in via definitiva, le zone commerciali specializzate e le aree commerciali integrate destinate all’apertura di nuove grandi strutture di vendita.

7. Per lo stesso periodo previsto dal comma 6, il rilascio di autorizzazioni per il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita al dettaglio dal centro storico o dal luogo storico del commercio come definito ai sensi dell’articolo 28 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg, concernente "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento)", è soggetto a nulla osta della Giunta provinciale, da rilasciarsi soltanto per gravi ragioni che non consentano la prosecuzione dell’attività nel luogo attuale. Il nulla osta può essere rilasciato anche nei casi in cui il trasferimento sia richiesto a seguito di congrui investimenti già effettuati alla data di entrata in vigore di quest’articolo o dell’acquisizione della disponibilità dell’immobile già intervenuta alla medesima data.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 5 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

 

     Art. 53. Modificazione dell’articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, in materia di commercio

1. Nel comma 3 bis dell’articolo 41 della legge provinciale n. 2 del 2009 le parole: "già costituiti alla data di entrata in vigore di questa legge, anche in assenza dei requisiti previsti dal comma citato" sono sostituite dalle seguenti: "già costituiti prima del 24 giugno 2009, anche in assenza dei requisiti previsti dal comma 2 quater".

2. I consorzi previsti dal comma 3 bis dell’articolo 41 della legge provinciale n. 2 del 2009, come modificato dal comma 1 di quest’articolo, possono presentare domanda di agevolazione per le iniziative promozionali già realizzate o in corso di realizzazione alla data del 31 dicembre 2009.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

 

     Art. 54. Modificazione dell’articolo 18 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività alberghiera, nonché modifica all’articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 18 della legge provinciale n. 9 del 2000 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. Fermo restando quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale, negli esercizi disciplinati da questa legge, compresi quelli di cui all’articolo 14, sono vietate la somministrazione e la vendita di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione a soggetti minori di 18 anni.

5 ter. La Provincia promuove e incentiva, nel limite massimo di 300.000 euro all’anno, azioni di sensibilizzazione, sia attraverso gli organi di informazione, sia attraverso campagne da attivarsi presso gli istituti scolastici e i pubblici esercizi, in merito ai rischi per la salute connessi all’abuso di sostanze alcoliche."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

 

Capo VI

Disposizioni in materia di politiche sociali, abitative e sanitarie

 

     Art. 55. Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali)

1. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 35 della legge provinciale sulle politiche sociali sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "di persone incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita" sono inserite le seguenti: "nonché altre persone aventi requisiti previsti con deliberazione della Giunta provinciale,";

b) le parole: "incapace di compiere gli atti quotidiani della vita" sono soppresse.

2. Nel comma 2 dell’articolo 39 della legge provinciale sulle politiche sociali, dopo le parole: "di strutture alternative" sono inserite le seguenti: ", nonché, eventualmente, di adeguarle".

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

 

     Art. 56. Modificazioni della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento)

1. Nel comma 2 dell’articolo 22 della legge provinciale n. 14 del 1991, dopo le parole: "Gli interventi di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "sono individuati da questo capo e con deliberazione della Giunta provinciale; essi".

2. All’articolo 36 della legge provinciale n. 14 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "residenziali possono essere considerate tra le spese ammissibili a finanziamento anche quelle relative all’acquisizione della disponibilità di immobili e quelle per" sono sostituite dalle seguenti: ", possono essere concessi contributi per l’acquisizione della disponibilità di immobili, per il loro eventuale adeguamento e per la copertura di";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I soggetti indicati dal comma 1 sono tenuti a mantenere la finalità socio-assistenziale o socio-sanitaria delle opere finanziate ai sensi del comma 1 per venticinque anni decorrenti dalla data di fine dei lavori o dalla data di acquisto. Questo periodo è ridotto a dieci anni nel caso di opere che abbiano beneficiato di un contributo di importo complessivo non superiore a 200.000 euro; nel caso di finanziamenti per l’acquisizione e l’eventuale adeguamento di immobili da utilizzare in via sostitutiva è ridotto per un periodo pari al tempo necessario per rientrare nella sede originaria. Su richiesta motivata dell’ente interessato, tuttavia, la Giunta provinciale, nel corso dei predetti periodi, può autorizzare il mutamento di finalità prevedendo in via alternativa:

a) l’utilizzo a fini sociali dell’immobile;

b) l’utilizzo temporaneo dell’immobile o di sue parti per finalità diverse da quelle socio-assistenziali, socio-sanitarie o sociali, purché da tale utilizzo derivino introiti destinati alla copertura di oneri per la gestione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari dell’ente interessato;

c) l’utilizzo permanente dell’immobile o sue parti per finalità diverse da quelle socio-assistenziali, socio-sanitarie o sociali, sulla base di criteri da essa stabiliti per la concessione dell’autorizzazione e per l’eventuale rideterminazione del contributo, o per il recupero, anche parziale, delle somme già corrisposte.";

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. Se la finalità è mutata senza le autorizzazioni previste dal comma 4 il contributo concesso è revocato; per il recupero delle somme erogate si applica l’articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità). In alternativa alla restituzione delle somme già corrisposte si può applicare il comma 4 dell’articolo 21 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle agevolazioni provinciali per investimenti di natura immobiliare) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20."

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

 

     Art. 57. Sostituzione dell’articolo 1 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro)

1. L’articolo 1 ter della legge provinciale sul lavoro è sostituito dal seguente:

"Art. 1 ter

Erogazione di forme di sostegno al reddito

1. Per gli anni 2009 e 2010 l’Agenzia del lavoro eroga ai lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro forme di sostegno al reddito collegate a percorsi di politica attiva del lavoro, secondo quanto previsto dal documento degli interventi di politica del lavoro, anche in attuazione dell’articolo 1 (Interventi a favore dei soggetti che perdono il lavoro o sono sospesi dal lavoro) della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5. L’Agenzia del lavoro può anticipare e integrare le somme assegnate dalla Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol per le finalità di questo comma.

2. Le somme erogate a titolo di anticipazione delle indennità di sostegno al reddito previste dalla normativa statale e non erogate ai lavoratori interessati dall’Istituto nazionale di previdenza sociale rimangono a carico dell’Agenzia del lavoro. A copertura di tali somme la Provincia assegna all’agenzia le risorse corrispondenti."

2. Restano fermi gli interventi già disposti sulla base del documento per gli interventi delle politiche del lavoro vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Alle spese previste da quest’articolo provvede l’Agenzia del lavoro a carico del suo bilancio.

 

     Art. 58. Modificazione dell’articolo 2 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato)

1. Nel comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale sul volontariato le parole: "anche di soci" sono soppresse.

 

     Art. 59. Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata

1. La Giunta provinciale adotta un piano straordinario degli interventi per l’edilizia abitativa agevolata per il 2010 in base a quest’articolo, in deroga alle corrispondenti previsioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa). Gli interventi a favore delle persone anziane continuano a essere disciplinati dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16. Per l’anno 2010 il piano straordinario sostituisce il piano previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale n. 21 del 1992.

2. Per gli interventi di acquisto di alloggi possono essere concessi contributi pluriennali sulle rate d’ammortamento dei mutui contratti con le banche convenzionate per un importo massimo pari alla spesa ammessa a contributo e per la durata massima di venticinque anni. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 100 per cento del tasso a cui sono stipulati i contratti di mutuo, e sono graduati secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

3. Per gli interventi di costruzione di alloggi possono essere concessi contributi in conto capitale, nonché contributi pluriennali sulle rate d’ammortamento dei mutui contratti con le banche convenzionate, per un importo massimo pari alla spesa ammessa a contributo, eventualmente ridotta del contributo in conto capitale concesso, e per la durata massima di venticinque anni. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 100 per cento del tasso a cui sono stipulati i contratti di mutuo e sono graduati secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

4. Gli enti delegati possono ritirare i provvedimenti di revoca della concessione del contributo adottati alla data di entrata in vigore di questa legge per mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori previsti dalla legge provinciale n. 21 del 1992, nel caso i lavori siano stati successivamente regolarmente eseguiti e previa richiesta, adeguatamente motivata, da presentare da parte dell’interessato entro il 30 giugno 2010.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono definiti criteri e modalità per l’attuazione dei commi 2 e 3 e, in particolare, i requisiti dei richiedenti, le tipologie di mutuo ammissibili, il parametro di riferimento e lo spread massimo da applicare al mutuo, in relazione alla durata del prestito e all’entità del contributo provinciale. La deliberazione stabilisce anche specifiche misure per favorire l’accesso ai contributi da parte delle giovani coppie e dei nubendi, nonché i criteri per la stipulazione con le banche convenzionate di appositi accordi che, per ottenere condizioni più favorevoli, prevedano anche la possibilità di rinegoziare le condizioni applicate ai mutui in relazione all’andamento dei mercati finanziari.

6. Per ridurre il consumo del territorio la Provincia favorisce gli interventi di risanamento e di acquisto e risanamento del patrimonio edilizio esistente. Per questa tipologia di interventi possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa, secondo criteri e modalità disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale, compresi quelli relativi a eventuali casi di incompatibilità con misure agevolative statali. I contributi in conto capitale possono essere sostituiti, in tutto o in parte, da contributi in annualità, determinati in modo che il valore attuale sia corrispondente a quello del contributo in conto capitale. Il contributo è concesso dalla società Cassa del Trentino s.p.a. sulla base delle graduatorie approvate dall’ente locale competente.

7. Le deliberazioni previste dai commi 5 e 6 sono assunte d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta.

8. Le vigenti disposizioni provinciali in materia di tasso d’interesse minimo e d’integrazione del contributo previsto dall’articolo 38, comma 5, della legge provinciale n. 21 del 1992 non si applicano ai contratti di mutuo che beneficiano delle agevolazioni previste da quest’articolo.

9. Possono essere ammessi a contributo anche gli interessati che, nel periodo tra il 1° luglio 2008 e la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande ai sensi di quest’articolo, hanno acquistato, anche a fini di risanamento, o avviato la costruzione o il risanamento degli immobili oggetto del contributo.

10. La verifica della sussistenza del requisito della condizione economica è effettuata con riguardo al solo momento della presentazione della domanda.

11. In caso di trasferimento dei contributi concessi ai sensi di quest’articolo su un altro alloggio, secondo quanto previsto dall’articolo 84, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 21 del 1992, si prescinde dalla verifica dei requisiti concernenti il reddito o la condizione economica.

12. Alle domande di agevolazione per l’acquisto di alloggi presentate ai sensi di quest’articolo, dell’articolo 58 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, e dell’articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n.

23, relativi all’edilizia abitativa agevolata, non si applica l’articolo 83, comma 1, della legge provinciale n. 21 del 1992.

13. Si prescinde dai limiti di superficie per tutti gli interventi di risanamento definiti dall’articolo 53, comma 1, della legge provinciale n. 21 del 1992. Questa disposizione si applica anche alle domande di contributo presentate ai sensi dell’articolo 53 della legge provinciale n. 23 del 2007.

14. Entro l’anno 2010, a titolo di anticipazione, la Provincia può concedere agli acquirenti di beni immobili da costruire in provincia di Trento una somma fino all’equivalente monetario del credito da essi vantato nei confronti dei costruttori di detti beni assoggettati a procedure implicanti una situazione di crisi oppure una somma fino all’ammontare del conferimento effettuato a titolo di socio di cooperative a responsabilità limitata.

15. I richiedenti l’intervento di cui al comma 14 devono avere, al momento di presentazione della domanda:

a) residenza in provincia di Trento da almeno tre anni;

b) i requisiti per accedere ai benefici di cui al piano straordinario disciplinato da quest’articolo, salvo quanto diversamente previsto dalla deliberazione di cui al comma 17.

16. Le condizioni per l’erogazione dell’anticipazione di cui al comma 14 sono:

a) la prova del credito o dell’ammontare del conferimento alla data di apertura delle procedure implicanti una situazione di crisi;

b) che il richiedente surroghi la Provincia, nei limiti di quanto da essa anticipato, nei propri diritti nei confronti dell’obbligato, ai sensi dell’articolo 1201 del codice civile, e ne dia comunicazione all’obbligato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

17. La Giunta provinciale con propria deliberazione disciplina, in particolare:

a) i requisiti e le condizioni di cui ai commi 15 e 16 e le ulteriori condizioni e requisiti eventualmente utili ad evitare comportamenti speculativi;

b) le modalità e i termini per la presentazione delle domande;

c) la data dopo la quale deve essere stato maturato il credito o effettuato il conferimento ai sensi del comma 14;

d) i criteri per la quantificazione dell’anticipazione, che può essere modulata anche in relazione alla condizione economica del richiedente e deve in ogni caso tener conto di quanto eventualmente percepito accedendo al fondo istituito dall’articolo 12 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della L. 2 agosto 2004, n. 210), ed il suo limite massimo;

e) le modalità di concessione del contributo;

f) le definizioni di acquirente, costruttore, immobile da costruire, situazione di crisi.

18. Per i fini di quest’articolo, con la tabella A sono autorizzate sul bilancio provinciale maggiori spese sulle unità previsionali di base 65.10.210 e 65.10.220.

19. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 14 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

 

     Art. 60. Inserimento dell’articolo 102 bis 1 nella legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

1. Dopo l’articolo 102 bis della legge provinciale n. 21 del 1992 è inserito il seguente:

"Art. 102 bis 1

Semplificazione dell’intervento previsto dall’articolo 102 bis

1. A decorrere dall’anno 2009 e fino alla scadenza del mutuo l’intervento previsto dall’articolo 102 bis è quantificato in una somma una tantum, definita e concessa secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, nel rispetto dei seguenti principi:

a) determinazione della somma spettante in funzione del contributo concesso per il 2008 e della durata residua del mutuo, utilizzando quale tasso di attualizzazione il 4,25 per cento;

b) graduazione della somma in funzione della tipologia di tasso applicata al mutuo e del livello del tasso iniziale;

c) erogazione del contributo in un’unica soluzione direttamente ai soggetti beneficiari o, su richiesta di questi ultimi, alla banca mutuante al fine di abbattere il capitale residuo del mutuo.

2. Nei casi di perdita di diritto all’intervento previsto dall’articolo 102 bis e nei casi di estinzione anticipata rispetto alla data di concessione del contributo di cui al comma 1, il contributo spetta fino al verificarsi dei predetti eventi.

3. I soggetti che hanno presentato domanda per ottenere le agevolazioni previste dall’articolo 58 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, e dall’articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, relativi all’edilizia abitativa agevolata, e per i quali non è ancora stato adottato il provvedimento di concessione, devono optare tra tali agevolazioni e quella di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

4. La Provincia si avvale di Cassa del Trentino s.p.a. per l’attività di supporto nella fase istruttoria e per la liquidazione dell’intervento disciplinato da quest’articolo in via anticipata rispetto all’erogazione delle relative somme alla cassa. I rapporti tra Cassa del Trentino s.p.a. e la Provincia sono disciplinati da un’apposita convenzione.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono individuati i criteri e le modalità per l’attuazione di quest’articolo."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

 

     Art. 61. Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

1. All’articolo 1 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera d) del comma 3, dopo le parole: "senza alcun ulteriore intervento pubblico" sono inserite le seguenti: "a favore di questi nuclei";

b) al comma 6 le parole: "Su richiesta degli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "Acquisito il parere favorevole dell’ente locale sul cui territorio è collocato l’alloggio" e le parole: "con finalità di recupero sociale, di accoglienza o di assistenza, per le loro finalità statutarie" sono sostituite dalle seguenti: "con finalità statutarie di carattere sociale".

2. All’articolo 2 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera f) del comma 1 le parole: "una convenzione avente per oggetto" sono sostituite dalle seguenti: "una convenzione che può avere per oggetto, anche congiuntamente,";

b) il secondo periodo del comma 2 è soppresso.

3. Il comma 9 dell’articolo 3 della legge provinciale n. 15 del 2005 è sostituito dal seguente:

"9. Fino a quando non sarà diversamente disposto in sede di attuazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), sulla base di intese con il Consiglio delle autonomie locali, la Provincia provvede direttamente a trasferire a ITEA s.p.a., in luogo delle spettanze previste da questa legge, finanziamenti ai sensi dell’articolo 7, commi 12 bis, 12 ter e 12 quater, sulla base di una programmazione concordata tra Provincia e ITEA s.p.a. che tiene conto dei programmi di investimento e dei costi di funzionamento della società. I rapporti finanziari tra la Provincia e ITEA s.p.a. sono regolati da una convenzione, che può riguardare anche l’affidamento di funzioni e attività ai sensi dell’articolo 7, comma 5, e che disciplina, in particolare, le modalità per l’assegnazione dei finanziamenti, le loro modalità di utilizzo e gli adempimenti di ITEA s.p.a. ai fini della rendicontazione. Nel periodo di applicazione di questo comma i contratti di locazione stipulati o da stipulare con i nuclei familiari che hanno titolo all’accesso e alla permanenza negli alloggi indicati nell’articolo 4, comma 1, lettera a), sono stipulati a canone sostenibile; quelli con i soggetti indicati nell’articolo 1, comma 6, sono stipulati con riguardo alla quota di canone oggettivo imputato al locatario.

Il primo periodo di questo comma si applica anche per le spettanze della società dovute, ai sensi dell’articolo 9, comma 9, a valere per il 2009."

4. All’articolo 4 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. La Provincia può concedere alle imprese convenzionate contributi, anche in annualità, nella misura massima del 40 per cento del costo medio di costruzione dell’opera o di realizzazione degli altri interventi edilizi, tenuto conto dei costi per l’ammortamento degli oneri di realizzazione degli immobili. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione, l’erogazione e l’eventuale revoca del contributo, nonché il costo medio di costruzione ai fini dell’erogazione.

5 ter. Possono essere concessi contributi anche in annualità, secondo criteri e modalità individuati con deliberazione della Giunta provinciale, a favore di proprietari di immobili destinati a uso abitativo da utilizzare per la locazione a canone moderato per la durata minima di quindici anni. La deliberazione prevede anche i casi e le modalità di revoca del contributo.

5 quater. Le deliberazioni previste nei commi 5 bis e 5 ter sono adottate previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta.";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6 bis. Ai fini del convenzionamento previsto da quest’articolo all’impresa è equiparato ogni altro soggetto pubblico o privato che intende realizzare immobili da destinare alla locazione a canone moderato, sulla base di eventuali requisiti, criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale."

5. Dopo l’articolo 4 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis

Promozione della costituzione di un fondo immobiliare per lo sviluppo dell’edilizia residenziale

1. Nel rispetto di quest’articolo la Provincia, anche per il tramite delle società da essa controllate, promuove la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, quali strumenti per concorrere all’attuazione della politica provinciale della casa mediante la realizzazione di alloggi da destinare alle finalità indicate nell’articolo 1. I fondi possono essere costituiti anche per le finalità previste dal piano nazionale di edilizia abitativa previsto dall’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La gestione dei fondi può essere affidata tramite procedure di evidenza pubblica o, nel rispetto del vigente ordinamento, a società a partecipazione pubblica specializzate nella gestione del risparmio, comprese quelle costituite ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1997, n.

3 (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale).

2. Per i fini del comma 1 la Provincia, le società da essa controllate e gli enti indicati nell’articolo 25, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 possono partecipare ai fondi immobiliari per lo sviluppo dell’edilizia residenziale attraverso il conferimento di propri beni immobili e mediante conferimenti in denaro. I fondi possono essere alimentati anche da finanziamenti previsti dalla legislazione statale in materia di edilizia, da finanziamenti comunitari e da finanziamenti di istituzioni e organismi dell’Unione europea.

3. Ai fondi possono aderire anche privati mediante conferimenti effettuati, di norma, in denaro. Se il privato conferisce beni immobili essi devono essere conformi ai criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

4. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono definiti i criteri di partecipazione e di gestione ai fondi. La deliberazione è adottata sentito il Consiglio delle autonomie locali per quanto concerne i criteri di partecipazione degli enti locali.

5. I fondi immobiliari per lo sviluppo dell’edilizia residenziale perseguono l’obiettivo dell’incremento del patrimonio immobiliare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, nonché attraverso la realizzazione di nuove opere o il recupero del patrimonio abitativo esistente."

6. Dopo il comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. Il provvedimento dell’ente locale che autorizza la locazione degli alloggi indicati nell’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) ed e), è revocato se il nucleo familiare:

a) ha ceduto in sublocazione, anche in parte, l’alloggio a terzi;

b) non ha occupato l’alloggio per un periodo continuativo superiore a novanta giorni, salvo preventivo consenso di ITEA s.p.a.;

c) ha usato l’alloggio per scopi impropri o illeciti;

d) ha inserito nel nucleo familiare, senza preventiva autorizzazione di ITEA s.p.a. secondo quanto disciplinato nel regolamento di esecuzione di questa legge, ulteriori componenti non legati alle persone già componenti il nucleo familiare da rapporti di coniugio, convivenza more uxorio o di discendenza diretta di primo grado riferita esclusivamente a figli nati dopo l’occupazione dell’alloggio;

e) è incorso in gravi o ripetute violazioni delle condizioni contrattuali di locazione o delle disposizioni del regolamento delle affittanze.

5 ter. Il provvedimento di revoca dell’autorizzazione a locare e il provvedimento di revoca previsto dall’articolo 9, comma 3, comportano la risoluzione di diritto del contratto di locazione. I provvedimenti di revoca fissano il termine per il rilascio dell’alloggio e costituiscono, ai sensi dell’articolo 16, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l’assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), titolo esecutivo nei confronti del titolare del contratto di locazione e di chiunque occupi l’alloggio."

7. All’articolo 6 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Il nucleo familiare titolare di un contratto di locazione a canone di mercato può dimostrare che la propria condizione patrimoniale è inferiore a quella massima prevista per la permanenza nell’alloggio, ottenendo, a decorrere dal mese di gennaio successivo, la stipulazione di un nuovo contratto con l’applicazione del canone sostenibile.

2 ter. Il canone di mercato, con preclusione di utilizzare la facoltà prevista dal comma 2 bis, si applica anche ai nuclei familiari:

a) che si sono visti revocare il provvedimento di autorizzazione a locare ai sensi dell’articolo 5, comma 5 bis, con decorrenza dalla mensilità successiva alla data di adozione del provvedimento di revoca;

b) che commettono violazioni del contratto di locazione e del relativo regolamento delle affittanze, ad eccezione della morosità, e ricevono una diffida scritta da ITEA s.p.a., con decorrenza dalla mensilità successiva alla data di ricevimento della diffida e fino alla mensilità nel corso della quale è accertata la cessazione delle violazioni; decorsi i termini stabiliti nella diffida, se è accertato il persistere delle violazioni è attivato il procedimento di revoca disciplinato dall’articolo 5, commi 5 bis e 5 ter.";

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con il titolare del contratto di locazione ai fini di quanto dovuto al locatore per la conduzione dell’alloggio occupato.";

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5 bis. Se tutti i soggetti inseriti nelle vigenti graduatorie di edilizia abitativa pubblica rifiutano entro trenta giorni l’alloggio proposto o le graduatorie sono esaurite, nonché in relazione ad alloggi non aventi le caratteristiche di idoneità individuati dal regolamento di esecuzione di questa legge o di particolare pregio architettonico, storico o artistico, ITEA s.p.a., seguendo procedure di evidenza pubblica, stipula contratti di locazione ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.

431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), anche con nuclei familiari sprovvisti dei requisiti previsti da questa legge. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, sono stabiliti criteri e casistica rispetto ai quali ITEA s.p.a. è autorizzata in casi eccezionali a locare su proposta dell’ente locale, ai sensi del medesimo articolo, alloggi a nuclei familiari anche sprovvisti dei requisiti previsti da questa legge, caratterizzati da condizioni di particolare bisogno riscontrati dall’ente locale richiedente."

8. Nel comma 2 dell’articolo 6 bis della legge provinciale n. 15 del 2005, dopo le parole: "siano titolari" sono inserite le seguenti: ", o lo siano stati nel triennio precedente,".

9. All’articolo 7 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 12 quater le parole: "di particolari tipologie" sono soppresse;

b) nel comma 12 sexies le parole: "autorizzati ai sensi del comma 12 quater" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzati ai sensi del medesimo articolo".

10. All’articolo 9 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5, dopo le parole: "secondo quanto previsto dall’articolo 5" sono inserite le seguenti: ", purché in esso sia presente il coniuge o convivente more uxorio dell’assegnatario fuoriuscito o almeno uno dei suoi componenti ne faccia parte da più di due anni";

b) l’ultimo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: "Tuttavia, ad eccezione dei nuclei familiari che rifiutano il trasferimento in un alloggio di dimensioni idonee, il canone che essi devono corrispondere per gli anni dal 2009 al 2013 non può eccedere rispettivamente del 12, 24, 36, 48 e 60 per cento l’importo di quello dovuto per il mese di dicembre 2008.";

c) alla fine del comma 7 è inserito il seguente periodo: "Questo comma si applica anche quando il provvedimento di concessione dell’alloggio ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1992 viene meno in seguito alla stipulazione con il nucleo familiare di un contratto di locazione a canone sostenibile ai sensi di questa legge.";

d) dopo il comma 13 bis è inserito il seguente:

13 ter. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino a diversa disposizione è sospesa l’applicazione dell’articolo 3, comma 8, lettera c). Il presente comma non si applica con riferimento ai benefici già concessi prima del 1° gennaio 2010 ai nuclei familiari indicati nell’articolo 3, comma 3, lettere b) e c).

In via transitoria, nel medesimo periodo e con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2010, il contributo integrativo concesso ai nuclei familiari indicati nell’articolo 3, comma 3, lettere b) e c), è disciplinato con le modalità individuate da una deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che individua, in particolare, il limite massimo della condizione economica per l’accesso all’agevolazione, la sua durata e i suoi importi minimi e massimi, nel rispetto del primo periodo di questo comma."

e) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

"15 bis. Nel periodo previsto dal comma 9 dell’articolo 3, i cambi degli alloggi sono richiesti ad ITEA s.p.a. che vi provvede senza necessità di preventiva autorizzazione dell’ente locale; nel caso il cambio sia richiesto da nuclei familiari che, sulla base di un accordo reciproco, intendono trasferirsi l’uno nell’alloggio dell’altro, il cambio dell’alloggio è disposto da ITEA s.p.a. unicamente tenuto conto dei bisogni dei nuclei familiari e delle esigenze di razionalizzazione del patrimonio abitativo di ITEA s.p.a.

purché l’operazione non comporti costi a carico della società o dell’ente locale."

11. L’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 11 della legge provinciale n. 15 del 2005 è sostituito dal seguente: "Agli stessi fini, nella determinazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo si tiene conto della condizione economico-patrimoniale del coniuge non facente parte del nucleo, se esso non è legalmente separato o non è residente presso strutture sanitarie o socio-assistenziali."

12. Dopo l’articolo 13 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

"Art. 13 bis

Cessione degli alloggi ITEA s.p.a. agli ex soci della Cooperativa servizio casa s.c.a.r.l.

1. A conclusione del progetto straordinario predisposto ai sensi dell’articolo 85, comma 3, della legge provinciale n. 21 del 1992 ITEA s.p.a.

è autorizzata a cedere agli ex soci della Cooperativa servizio casa s.c.a.r.l.

gli alloggi acquisiti in base alle deliberazioni della Giunta provinciale 28 giugno 2002, n. 1479 e 15 novembre 2002, n. 2825.

2. Il prezzo di cessione degli appartamenti di cui al comma 1 corrisponde al valore pagato da ITEA s.p.a. per l’acquisto, incrementato delle spese sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria, e/o di completamento dei lavori, aumentato degli oneri fiscali e notarili sostenuti, nonché del contributo provinciale concesso. Il contributo provinciale è parificato a quanto i soci avrebbero dovuto restituire alla Provincia alla data del 31 dicembre 2001, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 6 dell’articolo 40 dell’allegato B della deliberazione della Giunta provinciale 29 marzo 1993, n. 3998, recante disposizioni attuative della legge provinciale n. 21 del 1992.

3. La cessione è subordinata alla verifica del possesso da parte dell’assegnatario dei requisiti per la permanenza nel godimento dell’alloggio con esclusione del requisito del reddito.

4. Per i contratti già stipulati in difformità a quanto previsto da quest’articolo, ITEA s.p.a. restituisce agli ex soci della Cooperativa servizio casa s.c.a.r.l. la differenza tra il prezzo di cessione determinato ai sensi del comma 2 e quanto incassato."

13. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 3, 4, 5 e 12 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

 

     Art. 62. Modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale)

1. Dopo l’articolo 51 bis della legge sul servizio sanitario provinciale è inserito il seguente:

"Art. 51 ter

Erogazione di prestazioni a titolo gratuito

1. Il servizio sanitario provinciale eroga a titolo gratuito le prestazioni previste dagli articoli 186, comma 5, e 187, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)."

2. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 54 ter della legge sul servizio sanitario provinciale è sostituito dal seguente: "All’erogazione degli indennizzi provvede l’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa".

3. Nel primo periodo del comma 6 bis dell’articolo 60 della legge sul servizio sanitario provinciale la parola: "finalizzata" è soppressa.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

 

     Art. 63. Modificazione dell’articolo 22 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, in materia di Agenzia provinciale per la protonterapia

1. Il comma 9 dell’articolo 22 della legge provinciale n. 5 del 2003 è sostituito dal seguente:

"9. A far data dal 1° gennaio 2012 l’agenzia istituita a norma del comma 1 è soppressa, i rapporti giuridici di cui essa è titolare sono trasferiti all’Azienda provinciale per i servizi sanitari ed i suoi organi decadono, ad eccezione del direttore e del collegio dei revisori dei conti, che, con oneri direttamente assunti dalla Provincia, rimangono in carica per la redazione del rendiconto generale finale e, rispettivamente, per l’esame e l’attestazione della correttezza dei valori riportati, da ultimare entro il 31 marzo 2012. A seguito della soppressione dell’agenzia i riferimenti ad essa contenuti nella vigente legislazione provinciale si intendono sostituiti, per quanto compatibili, con il riferimento all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, con l’eccezione del riferimento contenuto nell’allegato A della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, che cessa di avere efficacia. Dalla data prevista da questo comma il personale del comparto sanitario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dell’agenzia è trasferito nel medesimo inquadramento all’Azienda provinciale per i servizi sanitari e continua ad essere regolato dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro vigenti per il personale del servizio sanitario provinciale; dalla data prevista da questo comma il personale del comparto non sanitario, dipendente dell’agenzia, è confermato nel ruolo unico del personale della Provincia."

 

     Art. 64. Modificazione dell’articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico)

1. Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale n. 4 del 1991 le parole: "La Giunta provinciale è autorizzata a conferire a università italiane risorse aggiuntive" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli di medico chirurgo specialista rilasciati ai cittadini degli Stati membri da altri Stati membri, la Giunta provinciale è autorizzata a conferire a università degli Stati membri dell’Unione europea risorse".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

 

     Art. 65. Erogazione di prestazioni sanitarie fra il 1997 e il 2006 a pazienti psichiatrici residenti in provincia di Bolzano 1. Per definire, nell’ambito della mobilità sanitaria, i rapporti relativi alle prestazioni erogate a pazienti psichiatrici ricoverati presso la struttura ospedaliera di Pergine negli anni dal 1997 al 2006, residenti in provincia di Bolzano alla data del primo ricovero, la Provincia di Trento è autorizzata a chiedere alla Provincia di Bolzano un importo complessivo di 7.956.000 euro.

 

     Art. 66. Inserimento dell’articolo 23 ter nella legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità)

1. Dopo l’articolo 23 bis della legge provinciale n. 6 del 1998, nel capo III, è inserito il seguente:

"Art. 23 ter

Promozione della razionalizzazione dei servizi delle RSA

1. Per promuovere processi di razionalizzazione nella gestione dei servizi, istituzionali e non, delle RSA convenzionate con il servizio sanitario provinciale è istituito un fondo per il finanziamento di:

a) progetti di gestione associata per l’utilizzo e la fornitura di beni e servizi, anche avvalendosi di soggetti esterni;

b) progetti integrati di natura socio-sanitaria che agevolano sinergie di tipo operativo e finanziario con i servizi sociali territoriali.

2. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, definisce modalità e criteri per l’ammissione al finanziamento dei progetti indicati dal comma 1."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

 

Capo VII

Disposizioni in materia di istruzione e cultura

 

     Art. 67. Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 68 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:

"3 bis. I beni del patrimonio indisponibile provinciale destinati al perseguimento delle finalità di quest’articolo, tra cui in particolare quelle educative e ricreative a carattere sociale, possono essere concessi in uso gratuito a soggetti individuati direttamente dalla Giunta provinciale; tali soggetti non possono avere scopo di lucro, devono avere uno scopo sociale che sia coerente con le finalità di quest’articolo e devono garantire il perseguimento di queste finalità. Per i fini di quest’articolo, nel caso in cui l’utilizzo dei beni rivesta un interesse prevalentemente locale, è acquisito preventivamente il parere del comune in cui ricade il bene."

2. Al comma 1 dell’articolo 77 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "di cui all’articolo 76 alle scuole" sono inserite le seguenti: ", di ogni ordine e grado,";

b) dopo le parole: "il personale direttivo e docente sia fornito dell’abilitazione all’insegnamento" sono inserite le seguenti: "in misura non inferiore a tre quarti delle prestazioni complessive".

3. All’articolo 98 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle scuole facenti parte di un’istituzione scolastica e formativa, situate in un comune mocheno o cimbro, individuato dall’articolo 01, comma 2, del decreto legislativo n. 592 del 1993, i posti vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale docente sono riservati e assegnati con precedenza assoluta ai docenti in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua e cultura mochena o cimbra e tedesca che chiedono la mobilità territoriale e professionale o sono iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli o d’istituto, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 592 del 1993; l’attestato è rilasciato secondo modalità e procedure definite con regolamento nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 01 e 2 del decreto legislativo n. 592 del 1993.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato ai sensi del comma 1, sono tenuti alla permanenza per un quinquennio, a partire dalla decorrenza giuridica della nomina e salvo il caso di soprannumerarietà, nella scuola individuata nell’atto di nomina; tale obbligo comporta il divieto di richiedere la mobilità territoriale e professionale, l’assegnazione provvisoria e l’utilizzo in altra istituzione scolastica e formativa. Alla permanenza per un quinquennio si può derogare per gravi ragioni familiari, secondo criteri determinati dalla Giunta provinciale."

4. Dopo il comma 5 dell’articolo 100 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:

"5 bis. Ai candidati che frequentano il corso-concorso può essere attribuito un rimborso forfettario onnicomprensivo, nei casi e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale."

5. Nel comma 2 dell’articolo 107 della legge provinciale sulla scuola, dopo le parole: "le condizioni e la durata del vincolo" sono inserite le seguenti: ", i casi in cui ne è richiesta la pubblicità mediante annotazione nel libro fondiario".

6. All’articolo 112 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con propria deliberazione la Giunta provinciale assegna alle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie quote del fondo per la qualità del sistema educativo provinciale, per la realizzazione di progetti e iniziative individuati e attuati dalle istituzioni stesse. La deliberazione stabilisce anche le modalità e i criteri per l’individuazione e l’attuazione, la gestione contabile, il monitoraggio e la verifica dei progetti e delle iniziative.";

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. La Giunta provinciale utilizza il fondo per la qualità del sistema educativo provinciale, inoltre:

a) per finanziare progetti e iniziative particolarmente significativi ai fini della qualificazione dell’offerta scolastica e formativa;

b) per finanziare progetti per percorsi d’istruzione e formazione caratterizzati dall’innovazione della didattica e dell’organizzazione, compresa l’attivazione di eventuali servizi residenziali per gli studenti.

2 ter. I progetti e le iniziative previsti dal comma 2 bis sono individuati e attuati dalla Provincia o individuati dalla Provincia, anche su proposta delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, e realizzati da queste istituzioni."

7. Nelle istituzioni formative provinciali, per la copertura dei posti di insegnamento relativi a discipline di tipo culturale è sospesa l’applicazione dell’articolo 95, comma 1, della legge provinciale sulla scuola; fino alla definizione di un nuovo sistema di reclutamento tali posti sono coperti con contratti a tempo determinato attraverso l’applicazione della normativa vigente fatto salvo che i titoli di studio d’accesso relativi alle discipline di tipo culturale sono individuati sulla base delle classi di concorso previste dalla normativa statale e i posti sono assegnati con precedenza assoluta al personale docente in possesso dei corrispondenti titoli di abilitazione riconosciuti dalla medesima normativa.

8. In deroga all’articolo 92, comma 2, lettera e), della legge provinciale sulla scuola, ai fini dell’aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente per gli anni scolastici 2009-2013, previsto dall’articolo 66 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, sono attribuiti quaranta punti per il servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del Trentino; tale punteggio è riconosciuto per un massimo di quattro volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno sei mesi per anno [1].

9. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 19 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale);

b) articolo 2 quinquies della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione);

c) commi 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies e 2 octies dell’articolo 1 bis e articolo 9 della legge provinciale 9 novembre 1990, n.

29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio);

d) comma 6 dell’articolo 45 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;

e) comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5;

f) articolo 53 e lettera d) del comma 4 dell’articolo 84 della legge provinciale sulla scuola.

10. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 4 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

 

     Art. 68. Modificazione dell’articolo 2 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)

1. Il primo periodo del comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2009 è sostituito dal seguente: "Il consiglio provinciale dei giovani può proporre alla Provincia di promuovere gemellaggi con analoghi organismi di rappresentanza dei giovani internazionali, nazionali e regionali, nonché di stipulare con essi accordi e convenzioni per la realizzazione di progetti condivisi, in particolare nell’ambito delle iniziative sulla cittadinanza e la partecipazione dei giovani nell’Unione europea, nel rispetto della normativa sull’attività internazionale."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

 

     Art. 69. Modificazione dell’articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell’infanzia)

1. Alla fine del comma 2 bis dell’articolo 48 della legge provinciale sulle scuole dell’infanzia è inserito il seguente periodo: "Inoltre la Giunta provinciale, nell’ambito del piano annuale previsto dall’articolo 54, può costituire un fondo aggiuntivo, di importo non superiore al 2 per cento del finanziamento finalizzato alle spese previste dal comma 1, lettera c), per il finanziamento di specifici progetti di sviluppo e innovazione afferenti le attività di cui al comma 1, lettera c)".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

 

     Art. 70. Modificazioni dell’articolo 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l’esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale)

1. All’articolo 20 della legge provinciale n. 2 del 1983 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "una quota non inferiore al 3 per cento dei primi due miliardi di lire e dell’1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una quota non inferiore all’1 per cento dei primi tre milioni di euro e dello 0,5 per cento";

b) nel comma 4 le parole: "due miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "un milione di euro";

c) alla fine del comma 7 sono inserite le parole: ", comprese le eventuali modalità per l’individuazione dell’artista".

 

     Art. 71. Modificazione dell’articolo 4 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali)

1. Dopo la lettera i bis) del comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale sui beni culturali è inserita la seguente:

"i ter) un esperto in materia giuridico-amministrativa da scegliere anche tra i non appartenenti all’amministrazione provinciale."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

 

Capo VIII

Disposizioni finali

 

     Art. 72. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese e delle minori entrate derivanti dall’applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste nelle tabelle B e C.

3. Per l’anno 2010 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.

 

     Art. 73. Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Tabella A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti il bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 (articolo 72)

(Omissis)

 

 

Tabella B - Riferimento delle spese inerenti il bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010­2012 (articolo 72)

(Omissis)

 

 

Tabella C - Copertura degli oneri relativi al bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 (articolo 72)

(Omissis)

 

 

Tabella D - Finanza locale (articolo 72)

(Omissis)

 


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 2011, n. 242, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.