§ 1.2.4 - D.P.G.R. 29 gennaio 1987, n. 2/L.
Approvazione del testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale .


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:1. assetto istituzionale
Capitolo:1.2 norme elettorali
Data:29/01/1987
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Sistema elettivo.
Art. 2.  Numero dei consiglieri regionali.
Art. 3.  Durata in carica del Consiglio regionale.
Art. 4.  Composizione e durata in carica dei consigli provinciali.
Art. 5.  Esercizio del voto - voto di lista - voti di preferenza.
Art. 6.  Elezione del nuovo Consiglio regionale e sua prima convocazione.
Art. 7.  Consigliere regionale - rappresentanza - esercizio - funzioni.
Art. 8.  Elettori.
Art. 9.  Eleggibilità a consigliere regionale.
Art. 10.  Cause di ineleggibilità a consigliere regionale.
Art. 11.  Altre cause di ineleggibilità.
Art. 12.  Incompatibilità di cariche.
Art. 13.  Eccezioni alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 14.  Consigliere regionale - uso della qualifica.
Art. 15.  Indizione comizi elettorali.
Art. 16.  Protezione contrassegni tradizionali.
Art. 17.  Rappresentanti di lista - designazione obbligatoria.
Art. 18.  Formazione delle candidature.
Art. 19.  Corredo delle candidature.
Art. 20.  Presentazione delle candidature.
Art. 21.  Uffici centrali circoscrizionali - esame ed approvazione delle candidature.
Art. 22.  Pubblicazione manifesto delle candidature - stampa schede.
Art. 23.  Rappresentanti di lista - designazione facoltativa.
Art. 24.  Certificati elettorali.
Art. 25.  Liste elettorali di sezione.
Art. 26.  Accertamento dell'esistenza e del buon stato dei materiali di arredamento seggi.
Art. 27.  Consegna locali e materiali per l'ufficio elettorale.
Art. 28.  Scheda di votazione - caratteristiche.
Art. 29.  Bolli di sezione - urne di votazione.
Art. 30.  Composizione ufficio elettorale - albo presidenti di seggio - nomina.
Art. 31.  Nomina degli scrutatori - designazione del segretario del seggio.
Art. 32.  Cause escludenti dalle cariche di presidente, di scrutatore e di segretario del seggio elettorale.
Art. 33.  Trattamento economico dei componenti l'ufficio elettorale.
Art. 33 bis.  Trattamento economico dei componenti l'ufficio centrale circoscrizionale.
Art. 33 ter.  Rimborso delle spese per la nomina dei presidenti di seggio.
Art. 34.  Obbligatorietà delle cariche di presidente, scrutatore, segretario dell'ufficio elettorale.
Art. 35.  Sala della votazione - caratteristiche ed arredamento.
Art. 36.  Ufficio elettorale - operazioni preliminari.
Art. 37.  Propaganda elettorale.
Art. 38.  Accesso alla sala di votazione.
Art. 39.  Ordine pubblico - competenze del presidente di seggio.
Art. 40.  Elettori che possono votare nella sezione.
Art. 41.  Militari appartenenti a corpi militarmente organizzati ed alla polizia di Stato.
Art. 42.  Degenti in ospedali e case di cura e detenuti non privati del diritto elettorale.
Art. 43.  Sezioni elettorali in ospedali e case di cura con almeno 200 letti.
Art. 44.  Seggi speciali in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto e in luoghi di detenzione e di custodia preventiva.
Art. 45.  Esercizio del diritto di voto in ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto.
Art. 46.  Espressione del voto - formalità.
Art. 46 bis.  (Agevolazione dell'esercizio del diritto di voto).
Art. 47.  Identificazione degli elettori.
Art. 48.  Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione.
Art. 49.  Voto di lista - voti di preferenza.
Art. 50.  Chiusura della votazione.
Art. 51.  Presidente - decisione provvisoria sugli incidenti e sulla nullità dei voti - componenti l'ufficio - obbligatorietà minimo numero presenti.
Art. 52.  Accertamento del numero dei votanti.
Art. 53.  Spoglio dei voti.
Art. 54.  Validità e nullità dei voti e delle schede.
Art. 55.  Validità e nullità dei voti di preferenza.
Art. 56.  Numerazione e raggruppamento delle schede spogliate.
Art. 57.  Sospensione operazioni di scrutinio per cause di forza maggiore.
Art. 58.  Adempimenti successivi alle operazioni di scrutinio.
Art. 59.  Elenco degli elettori che non hanno votato, suo deposito in comune con il verbale delle operazioni di sezione.
Art. 60.  Determinazione della cifra elettorale di lista e della cifra individuale di ciascun candidato.
Art. 61.  Determinazione del numero di seggi spettanti a ciascuna lista.
Art. 62.  Proclamazione degli eletti.
Art. 63.  Operazioni per la scelta del rappresentante del gruppo linguistico ladino nel collegio provinciale di Bolzano.
Art. 64.  Poteri dell'ufficio centrale circoscrizionale e del suo presidente - aula ed ammissione nella medesima di elettori.
Art. 65.  Pubblicazione eletti.
Art. 66.  Verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale modalità.
Art. 67.  Verbale dell'ufficio elettorale di sezione modalità e contenuto.
Art. 68.  Verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale - contenuto.
Art. 69.  Convalida degli eletti.
Art. 70.  Ricorsi.
Art. 71.  Elezione nei due collegi - opzione.
Art. 72.  Seggio vacante - surrogazione.
Art. 73.  Seggio vacante - surrogazione del rappresentante del gruppo linguistico ladino nel collegio provinciale di Bolzano.
Art. 74.  Consigliere regionale - dimissioni.
Art. 75.  Disposizioni penali.
Art. 76.  Elettori residenti all'estero.
Art. 77.  Lavoro straordinario.
Art. 78.  Onere finanziario.
Art. 79.  Copertura degli oneri.
Art. 80.  Testo unico.


§ 1.2.4 - D.P.G.R. 29 gennaio 1987, n. 2/L.

Approvazione del testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale [1].

(B.U. 30 giugno 1987, n. 30 suppl. ord. n. 1).

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Sistema elettivo.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 1).

     1. Il Consiglio regionale della Regione Trentino Alto Adige è eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto secondo le norme stabilite nella presente legge.

 

     Art. 2. Numero dei consiglieri regionali.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 2).

     1. Il territorio della regione è ripartito nei collegi provinciali di Trento e Bolzano.

     2. Il numero dei consiglieri regionali è di settanta. La ripartizione dei seggi tra i collegi si effettua dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per settanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni collegio, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

     3. Nel decreto di convocazione dei comizi elettorali è fissato per i due collegi provinciali di Trento e Bolzano il numero dei consiglieri regionali spettanti a ciascuno di essi.

     4. In attuazione dell'articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale, al gruppo linguistico ladino della provincia di Bolzano spetta almeno un seggio in seno al Consiglio regionale e al Consiglio provinciale di Bolzano.

     5. La garanzia di rappresentanza, di cui al comma precedente, è assicurata in base alle norme contenute negli articoli 19, 21 22, 63, 68 e 73.

 

     Art. 3. Durata in carica del Consiglio regionale.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 3).

     1. Il Consiglio regionale é eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

     2. La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata, tenuta ciascuna e alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano [2].

 

     Art. 4. Composizione e durata in carica dei consigli provinciali.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 4).

     1. Ciascun consiglio provinciale è composto dai membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia e dura in carica cinque anni.

 

     Art. 5. Esercizio del voto - voto di lista - voti di preferenza.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 5).

     1. L'esercizio del voto è un diritto e un dovere civico. Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha la facoltà di attribuire preferenze, per candidati compresi nella lista votata, ai fini, nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

 

     Art. 6. Elezione del nuovo Consiglio regionale e sua prima convocazione.

(L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 6).

     1. Le elezioni del nuovo Consiglio regionale sono indette dal Presidente della Giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 1 dell'articolo 3.

     2. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Giunta regionale in carica [3].

 

     Art. 7. Consigliere regionale - rappresentanza - esercizio - funzioni.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 7).

     1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione e non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

 

 

TITOLO II

 

CAPO I

Elettorato attivo

 

     Art. 8. Elettori.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 8).

     1. Sono elettori dei Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige i cittadini iscritti nelle liste elettorali, compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali ininterrottamente nel territorio della regione da almeno quattro anni.

     2. Il cittadino che ha maturato il periodo residenziale previsto nel precedente comma, e iscritto, ai fini dell'esercizio del diritto di voto, nelle liste elettorali del comune di ultima residenza della provincia, ove, nel quadriennio, ha compiuto il maggior periodo residenziale, oppure, nel caso di periodi di pari durata nelle province di Trento e di Bolzano, nel comune in cui risiede alla data di pubblicazione del suindicato manifesto.

 

 

CAPO II

Elettorato passivo

 

     Art. 9. Eleggibilità a consigliere regionale.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 9)

     1. Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione, compilate a sensi del D.P.R 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, che abbiano compiuto o compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno dell'elezione e che risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di con vocazione dei comizi elettorali, nel territorio della regione [4].

 

     Art. 10. Cause di ineleggibilità a consigliere regionale.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 10).

     L.R. 4 novembre 1983, n. 12, art. 1 lett. a).

     1. Non sono eleggibili a consigliere regionale:

     a) i membri del Governo ed i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano;

     b) i questori di Trento e di Bolzano nonché i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione;

     c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

     d) i magistrati che hanno giurisdizione nella regione, i componenti il Consiglio di Stato, i componenti gli organi di giurisdizione amministrativa di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale, nonché i componenti la Corte dei conti e la sezione della corte stessa avente sede nella regione;

     e) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che hanno il comando territoriale nella regione;

     f) i dipendenti della Regione o delle province di Trento e di Bolzano che rivestono qualifiche dirigenziali o che - comunque - siano preposti a servizi od uffici delle amministrazioni stesse nonché i segretari generali dei comuni capoluogo di provincia;

     g) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che nel territorio della regione hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci.

     2. La causa di ineleggibilità prevista alla lettera c) del primo comma non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione della candidature.

     3. Le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), d), e), f) e g) del primo comma non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate, trasferimento, revoca dell'incarico o richiesta di collocamento in aspettativa non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.

     4. L'aspettativa è concessa per il periodo intercorrente fra la data di accettazione della candidatura ed il giorno della votazione ed è disciplinata dagli ordinamenti degli enti dai quali gli interessati dipendono.

     5. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalla carica di cui alla lettera c).

     6. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti conseguenti alle domande di dimissioni o collocamento in aspettativa di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. Per cessazione delle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.

 

     Art. 11. Altre cause di ineleggibilità.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 11).

     1. Non sono eleggibili inoltre:

     a) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o imprese private risultino legati con la Regione o con le province con contratti di opere e di somministrazioni oppure con concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimento specifico, l'osservanza di norme generali o particolari protettive di pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

     b) i rappresentati legali, amministratori o dirigenti di imprese o società oltre al profitto di privati e sussidiati dalla Regione o dalle province con sovvenzioni continuative o con garanzie di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non sono concessi in forza di una legge;

     c) i rappresentanti legali, amministratori o dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione o delle province autonome;

     d) i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestano opera in modo continuativo in favore delle persone, società ed imprese di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma [5].

     2. Non sono eleggibili infine:

     a) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o le province autonome di Trento o di Bolzano;

     b) (omissis) [6];

     c) coloro che per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione o delle province di Trento e di Bolzano ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, sono stati con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso l'ente, istituto o azienda e non hanno ancora estinto il debito.

 

     Art. 12. Incompatibilità di cariche.

     (L. R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 12; L.R. 4 novembre 1983, n. 12, art. 1 lett. b) e L.R. 27 giugno 1986, n. 3, art. 1).

     1. Non sono compatibili con la carica di consigliere regionale le cariche:

     a) di deputato e senatore;

     b) di giudice della Corte costituzionale;

     c) di membri di altri consigli regionali;

     d) di consigliere di un comune della regione;

     e) di presidente, di assessore o di consigliere di un comprensorio o di una comunità di valle oppure di presidente o di membro del comitato di gestione e dell'assemblea generale di una unità sanitaria locale.

     2. Non è inoltre compatibile con la carica di consigliere regionale la posizione di dipendente della Regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

     3. Non è altresì compatibile con la carica d consigliere regionale la posizione di dipendente dello Stato e degli altri enti pubblici.

     3 bis. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con la Regione o con le province autonome di Trento e di Bolzano. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità.

     4. Non è infine compatibile con la carica di consigliere regionale l'incarico:

     a) di presidente, di membro del consiglio di amministrazione, di direttore generale o di dirigente di enti, istituti, associazioni e società sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione o delle province autonome;

     b) di presidente, di membro di consiglio di amministrazione, di direttore generale o di dirigente di enti, istituti e società ai quali la Regione o le Province autonome corrispondano, in modo ordinario, sussidi, sovvenzioni o contributi;

     c) di presidente, di membri del consiglio di amministrazione, di direttore generale o di dirigente di istituti bancari o società per azioni che abbiano come scopo prevalentemente l'esercizio di attività finanziarie e come tali abbiano rapporti con la Regione o le province autonome;

     d) di presidente, di membro del consiglio di amministrazione, di direttore generale o di dirigente di enti, istituti, associazioni e società che gestiscono servizio di qualunque genere per conto della Regione o delle province autonome;

     e) di consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore degli enti, istituti, associazioni e società di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma;

     f) di consigliere regionale che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista dalla presente legge.

     5. Le cause di incompatibilità elencate al precedente comma, non trovano applicazione quando si tratta di enti, istituti, associazioni e società aventi scopi esclusivamente culturali, sportivi, sindacali, di culto o assistenziali nonché di cooperative o consorzi di cooperative iscritti nei registri pubblici.

     6. Le cause di incompatibilità di cui ai commi precedenti non trovano applicazione quando le persone indicate nei commi medesimi presentano le dimissioni, ovvero quando:

     - i dipendenti di cui al secondo comma presentino richiesta di collocamento in aspettativa senza assegni, secondo i rispettivi ordinamenti;

     - i dipendenti di cui al terzo ed al quarto comma presentino richiesta di collocamento in aspettativa senza assegni, secondo la legge 12 dicembre 1966, n. 1078, anche in deroga alle disposizioni contenute in altre leggi regionali, o secondo la legge 20 maggio 1970, n. 300.

     Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai consiglieri regionali dell'ottava legislatura in quanto dipendenti da enti pubblici diversi dalla Regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano.

     6 bis. L'ipotesi di cui al comma 3 bis del presente articolo non si applica ai consiglieri regionali per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

     7. I consiglieri regionali per i quali esista o si determini una delle cause di incompatibilità previste dalla presente legge decadono dal mandato di consigliere regionale, qualora non abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica incompatibile o non abbiano presentato richiesta di collocamento in aspettativa, cessando dall'esercizio delle funzioni, prima della convalida dell'elezione dei consiglieri medesimi o entro venti giorni da quello in cui la commissione di convalida notifica l'accertata incompatibilità.

     8. La cessazione delle funzioni importa l'effettiva estensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

     9. Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della commissione di convalida del Consiglio regionale che ne è investita dalla Presidenza del Consiglio stesso.

     10. Ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità i consiglieri regionali sono tenuti a trasmettere - entro quindici giorni dalla data di proclamazione degli eletti da parte dei rispettivi uffici centrali circoscrizionali - alla segreteria del Consiglio regionale l'elenco delle cariche ed uffici da essi ricoperti.

     Analoga comunicazione essi sono tenuti a trasmettere per le cariche o uffici che vengono successivamente ricoperti.

     11. La commissione di convalida, quando ha motivo di ritenere che esista una causa di incompatibilità, deve dare comunicazione al consigliere interessato dell'inizio dell'accertamento nei suoi confronti, con invito a produrre tutti gli elementi ritenuti necessari per il chiarimento delle posizioni contestate.

     12. La commissione di convalida può essere anche investita dell'esame preliminare circa la sussistenza di una causa di incompatibilità sulla base di una richiesta scritta presentata dal consigliere regionale interessato, entro dieci giorni della prima seduta del Consiglio regionale o dal giorno in cui le cariche o gli uffici vengono successivamente ricoperti. In tal caso la commissione di convalida esprime il proprio parere sulla sussistenza di una causa di incompatibilità entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

     13. La commissione di convalida accerta e propone al Consiglio l'eventuale decadenza.

     14. Il periodo di aspettativa concessa a lavoratori dipendenti, eletti alla carica di consigliere regionale, può, nel corso del quinquennio di carica, essere interrotto per non più di 12 mesi, al fine di consentire ai dipendenti interessati di partecipare a corsi o concorsi o di effettuare periodi di prova previsti dai singoli ordinamenti per la progressione in carriera o per il miglioramento in genere del trattamento giuridico ed economico [7].

 

     Art. 13. Eccezioni alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 13).

     1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti ai presidenti ed ai vicepresidenti delle giunte regionale e provinciali, agli assessori regionali e provinciali nonché ai consiglieri regionali in virtù di una norma di legge, statuto e regolamento, in connessione con il mandato elettivo.

 

     Art. 14. Consigliere regionale - uso della qualifica.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 14).

     1. Ai membri del Consiglio regionale è vietato di consentire o tollerare che il loro nome, con l'indicazione della loro qualifica, sia usato in annunzi o stampati o documenti di qualsiasi specie, destinati a pubblica diffusione a profitto di imprese finanziarie, industriali e commerciali.

 

 

TITOLO III

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

 

     Art. 15. Indizione comizi elettorali.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 15).

     1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta regionale, di intesa con il commissario del Governo per la provincia di Trento e col presidente della corte d'appello di Trento.

     2. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

     3. I sindaci di tutti i comuni della regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

 

     Art. 16. Protezione contrassegni tradizionali.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 16; L.R. 27 giugno 1986, n. 3, art. 2 e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 39).

     1. I partiti o raggruppamenti politici organizzati possono depositare presso la Presidenza della Giunta regionale non prima delle ore otto del quarantaquattresimo e non oltre le ore 12 del quarantatreesimo giorno antecedente quello della votazione, i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le loro liste nelle e azioni del Consiglio regionale.

     2. Tale deposito deve essere fatto dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza od impedimento di questi, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico, oppure da persona da loro incaricata con mandato autenticato da notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, il deposito può essere effettuato o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei depositanti rispettivamente dei mandanti deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale.

     3. Il contrassegno, riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato in triplice esemplare.

     4. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.

     5. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o raggruppamenti politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio regionale, possono trarre in errore l'elettore.

     6. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

     7. Qualora i partiti o raggruppamenti politici presentino un contrassegno non conforme alle norme di cui ai commi precedenti, il Presidente della Giunta regionale ricusa il ricevimento e fissa al depositante il termine di ventiquattro ore per l'eventuale presentazione di altro contrassegno.

     8. Del ricevimento il Presidente della Giunta regionale rilascia al depositante dichiarazione scritta sul retro di un esemplare del contrassegno medesimo.

     9. Il Presidente della Giunta regionale trasmette copia dei contrassegni ricevuti al tribunale di Trento e al tribunale di Bolzano e contemporaneamente dà avviso al pubblico dei contrassegni medesimi, a mezzo di manifesto da affiggersi in ogni comune non oltre il trentasettesimo giorno antecedente quello della votazione. I contrassegni sono riportati sul manifesto di ogni collegio provinciale in senso orizzontale secondo l'ordine stabilito, mediante sorteggi separati, dal Presidente della Giunta regionale. A tali sorteggi possono assistere, qualora lo richiedano, i rappresentanti dei partiti o raggruppamenti politici che hanno depositato il proprio contrassegno.

 

     Art. 17. Rappresentanti di lista - designazione obbligatoria.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 17).

     1. All'atto del deposito del contrassegno di cui all'articolo precedente, i partiti o raggruppamenti politici organizzati devono designare, per ciascun collegio, un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo, incaricati di effettuare la presentazione alla cancelleria del tribunale di Trento per la circoscrizione elettorale, delle liste dei candidati e dei relativi documenti.

     2. Il Presidente della Giunta regionale trasmette copia delle designazioni di cui al precedente comma 1 alla cancelleria del tribunale di Trento ed alla cancelleria del tribunale di Bolzano [8].

 

     Art. 18. Formazione delle candidature.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 18 e L.R. 27 giugno 1986, n. 3, art. 3).

     1. Le liste di candidati per ogni collegio devono essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di 400 e non più di 600 elettori, che hanno diritto di votare nel rispettivo collegio per l'elezione del Consiglio regionale. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

     2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste da parte dei partiti o raggruppamenti politici che nell'ultima elezione regionale hanno presentato candidature con proprio contrassegno ed hanno ottenuto almeno un seggio in uno dei due collegi. La dichiarazione di presentazione di tali liste deve essere sottoscritta dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza od impedimento di questi, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico, oppure da persona da loro incaricata con mandato autenticato da notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, la sottoscrizione può essere effettuata o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei sottoscrittori rispettivamente dei mandanti deve essere comprovata con attestazione dei rispettivi segretari o presidenti nazionali, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale.

     3. La firma del sottoscrittore deve essere debitamente autenticata.

     4. Gli elettori sono elencati con cognome, nome, luogo e data di nascita; la loro firma deve essere autenticata, anche cumulativamente, da un notaio, o dal cancelliere di un ufficio giudiziario, o dal segretario comunale, o dal giudice conciliatore, e per ogni elettore deve essere indicato il comune nelle cui liste elettorali figura iscritto.

     I nomi dei candidati devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e contrassegnati da numeri arabi progressivi secondo l'ordine di precedenza agli effetti dell'art. 62. Nel collegio provinciale di Bolzano per ogni candidato deve essere, inoltre, indicato il gruppo linguistico di appartenenza.

     6. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero di candidati da eleggere nel collegio. Nessun candidato può essere compreso in liste dei due collegi elettorali portanti contrassegni diversi.

     7. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la descrizione succinta del contrassegno che identifica la lista nonché l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 23.

 

     Art. 19. Corredo delle candidature.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 19).

     1. Con la lista dei candidati devono anche essere presentati:

     a) tre esemplari di contrassegno, anche figurato ma non colorato, contenuto in un cerchio di centimetri dieci di diametro;

     b) il certificato, rilasciato per ogni candidato dal sindaco competente, attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali;

     c) il certificato di nascita o documento equivalente, di ciascun candidato;

     d) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata da un notaio, o dal cancelliere di un ufficio giudiziario, o dal segretario comunale, o dal giudice conciatore. Qualora il candidato si trovasse all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;

     e) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono gli elettori firmatari della lista, attestanti che i medesimi risultano iscritti nelle liste elettorali del comune e sono in possesso del requisito residenziale per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella rispettiva circoscrizione elettorale.

     2. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare i certificati di cui al comma precedente.

     3. Al notaio, al cancelliere di ufficio giudiziario e al segretario comunale è dovuto per ogni sottoscrizione autenticata, nei casi previsti dalla presente legge, l'onorario di lire una, ma non meno di lire cinquecento, per gruppo contemporaneo di autenticazioni effettuate.

     4. Tutti gli atti e documenti inerenti al procedimento elettorale, sono redatti su carta esente da bollo.

     5. Fino a quando non sarà diversamente disposto con norma di attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, per la circoscrizione elettorale di Bolzano ciascun candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare il gruppo linguistico di appartenenza. Tale dichiarazione di appartenenza è irrevocabile per la durata della legislatura e produce tutti gli effetti previsti dallo Statuto, dalle norme di attuazione e dalle altre disposizioni di legge relative ai gruppi linguistici.

     6. La mancanza di tale dichiarazione comporta l'esclusione del candidato dalla lista [9].

 

     Art. 20. Presentazione delle candidature.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 20).

     1. Le liste dei candidati devono essere presentate per la circoscrizione elettorale di Trento alla cancelleria del tribunale di Trento e per la circoscrizione elettorale di Bolzano e quella del tribunale di Bolzano, nelle ore di ufficio del periodo compreso fra il trentaquattresimo giorno e le ore dodici del trentunesimo giorno antecedente quello della votazione.

     2. La cancelleria del tribunale circoscrizionale all'atto del ricevimento delle liste dei candidati rilascia ricevuta nella quale è indicato il numero progressivo di presentazione, ed è riprodotta la descrizione del contrassegno che distingue la lista e sono elencati i documenti di corredo dando atto di quelli che, essendo richiesti dalla legge, non risultino presentati.

     3. Su richiesta degli interessati la lista incompleta con i documenti annessi è restituita, prima della consegna della ricevuta, ai presentatori e, qualora ripresentata, assume il numero progressivo spettante nel momento della ripresentazione.

     4. E' vietato integrare la documentazione incompleta di una lista o sostituire la medesima, dopo avvenuta la consegna della ricevuta da parte del cancelliere ai presentatori.

 

     Art. 21. Uffici centrali circoscrizionali - esame ed approvazione delle candidature.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 21; L.R. 27 giugno 1986, n. 3, art. 4 e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 40).

     1. Il tribunale di Trento per il collegio della provincia di Trento, e quello di Bolzano, per il collegio della provincia di Bolzano, esercitano le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presidente, assistito da due esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

     2. Nel collegio provinciale di Bolzano la composizione dell'ufficio centrale circoscrizionale, compresi i due esperti, deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale in carica alla data della convocazione dei comizi elettorali, oppure, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio, alla data di emanazione del decreto di scioglimento.

     3. L'ufficio predetto, entro il giorno successivo alla scadenza del termine prestabilito dall'articolo 20, primo comma:

     a) verifica se le liste siano state presentate nei termini previsti dall'articolo 20 e se esse siano sottoscritte e comprendono almeno il numero minimo di candidati conte prescritto dall'articolo 18; dichiara invalide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;

     b) accerta che le liste contraddistinte con contrassegni non depositati, identici o facilmente confondibili con contrassegni tradizionalmente usati da partiti o raggruppamenti politici o riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli usati tradizionalmente da partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio regionale, siano state presentate da una delle persone autorizzate ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 alla sottoscrizione delle dichiarazioni di presentazione di liste di candidati, ricusando il contrassegno di quelle liste per le quali manca tale requisito; ricusa altresì i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli depositati presso la Presidenza della Giunta regionale o con quelli di altre liste presentate in precedenza oppure riproducenti immagini o soggetti religiosi;

     c) accerta che le liste contraddistinte con contrassegni depositati presso la Presidenza della Giunta regionale siano state presentate dalle persone designate all'atto del deposito dei contrassegno, ricusando quelle liste per le quali ciò non è avvenuto;

     d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non é stata presentata la prescritta accettazione della candidatura, con la contestuale dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico relativamente ai candidati del collegio provinciale di Bolzano, nonché i nominativi di coloro che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e di quelli che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, non risultano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione;

     e) cancella nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata;

     f) stabilisce, mediante sorteggio, l'ordine delle liste ammesse, assegnando a ciascuna un numero progressivo; a tale sorteggio possono assistere, qualora lo richiedano, i delegati delle liste presentate;

     g) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti.

     4. L'ufficio centrale circoscrizionale comunica immediatamente le decisioni ai presentatori delle liste ed in caso di ricusazione del contrassegno fissa al presentatore il termine di ventiquattro ore per la presentazione di altro contrassegno, sulla cui ammissione l'ufficio centrale circoscrizionale decide definitivamente nella riunione da tenersi allo scadere del termine.

     5. Trasmette immediatamente alla Giunta regionale l'originale delle liste definitive corredate dai relativi allegati, nonché di un esemplare del verbale stesso per dare atto degli adempimenti di cui sopra [10].

 

     Art. 22. Pubblicazione manifesto delle candidature - stampa schede.

     (L.R. 8 agosto 1933, n. 7, art. 22).

     1. Il Presidente della Giunta regionale provvede per la preparazione del manifesto che dovrà contenere i contrassegni di lista, il numero progressivo assegnato a ciascuna lista ed il cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché il numero progressivo assegnato ai candidati di ciascuna lista.

     2. Il manifesto di cui al comma precedente deve contenere - per il collegio elettorale di Bolzano - anche l'indicazione del gruppo linguistico di appartenenza dei candidati.

     3. Il manifesto recante la firma, anche a stampa, del presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, è trasmesso dalla Giunta regionale ai sindaci dei comuni del collegio, i quali provvedono per la pubblicazione all'albo pubblicazione all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici enti o il quindicesimo giorno anteriore a quello di votazione.

     4. Il Presidente della Giunta regionale provvede, inoltre, per la stampa delle schede sulle quali i contrassegni di lista sono prodotti con progressione numerica orizzontale, in base al numero assegnato dall'ufficio centrale circoscrizionale alle singole liste.

 

     Art. 23. Rappresentanti di lista - designazione facoltativa.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 23).

     1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio, dal cancelliere di un ufficio giudiziario, dal segretario comunale o dal giudice conciliatore, i delegati di cui all'articolo 18 o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare all'ufficio di ciascuna sezione e al tribunale circoscrizionale, due rappresentanti delle liste: uno effettivo l'altro supplente, scegliendo fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al sindaco del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

     2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso il tribunale circoscrizionale è presentato entro le ore dodici del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

     3. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso, o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali e può far inserire succintamente a verbale le eventuali dichiarazioni.

     4. Il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata far allontanare dall'aula il rappresentante che esercita violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

 

     Art. 24. Certificati elettorali.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 24).

     1. Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per la votazione, il sindaco deve aver provveduto per la consegna a domicilio di ciascun elettore del certificato di iscrizione nelle liste elettorali.

     2. Il certificato indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'orario della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del messo notificatore in segno di ricevuta ed un secondo tagliando da staccarsi a cura del messo notificatore in segno di ricevuta ed un secondo tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto. Nella provincia di Bolzano i certificati di iscrizione devono essere stampati in lingua italiana e tedesca e compilati nella lingua presunta del destinatario.

     3. Per gli elettori residenti nel comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetto al suo servizio. Quando la persona cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

     4. Per gli elettori residenti fuori comune i certificati vengono consegnati agli interessati tramite l'ufficio comunale di residenza quante volte questa sia conosciuta.

     5. Per i militari delle forze armate e gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato nonché gli appartenenti alla polizia di Stato, i quali prestino servizio nel territorio della regione, ma fuori del comune nelle cui liste sono iscritti, i comandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli interessati.

     6. Gli elettori all'estero sono resi edotti dell'indizione dei comizi elettorali per mezzo di cartoline avviso spedite agli interessati tramite l'ufficio elettorale regionale.

     7. Gli elettori nei tre giorni precedenti quello di votazione e nel giorno stesso, possono personalmente ritirare presso l'ufficio comunale i certificati d'iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti.

     Durante lo stesso periodo l'elettore ha diritto presentandosi personalmente, di ottenere dal sindaco un certificato «duplicato» qualora abbia perduto il certificato originale, o questo sia divenuto inservibile. A tal fine l'ufficio comunale resta aperto nei tre giorni antecedenti, almeno dalle ore nove alle ore diciassette, e nel giorno della votazione, dalle ore nove alle ore ventidue.

     8. Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti in conformità alle norme del presente articolo, il presidente della commissione elettorale mandamentale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il comune per la distribuzione dei certificati.

 

     Art. 25. Liste elettorali di sezione.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 25).

     1. La commissione elettorale mandamentale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione non oltre il decimo giorno anteriore a quello di votazione.

 

     Art. 26. Accertamento dell'esistenza e del buon stato dei materiali di arredamento seggi.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 26).

     1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco od assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buon stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, delle cabine e di quant'altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.

     2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente il Presidente della Giunta provinciale, ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di commissario.

 

     Art. 27. Consegna locali e materiali per l'ufficio elettorale.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 27).

     1. Il sindaco provvede affinché, dalle ore sedici in poi del giorno precedente quello di votazione, il presidente dell'ufficio elettorale assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

     a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

     b) le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla commissione elettorale mandamentale;

     c) un estratto delle liste di cui al numero precedente, da affiggersi nella sala di votazione o nel locale di attesa;

     d) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse alla sala della votazione;

     e) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 31;

     f) gli atti di designazione dei rappresentanti di lista ricevuti a norma dell'articolo 23;

     g) il pacco delle schede che al sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Giunta regionale, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

     h) le urne occorrenti per la votazione;

     i) sei matite copiative per l'espressione del voto;

     l) almeno due copie del manifesto riportante le principali norme per la votazione e di quello contenente le principali sanzioni penali;

     m) una copia del testo della legge ed una copia delle istruzioni per gli uffici di sezione;

     n) il pacco degli stampanti e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.

     2. Dopo le precedenti operazioni, il presidente si accerta dell'esistenza e del buon stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

     3. Eventuali deficienze emerse dagli accertamenti dei materiali, di cui ai precedenti commi, sono tempestivamente segnalate al sindaco affinché questi provveda a colmare immediatamente e comunque prima delle ore sei del giorno di votazione.

     4. Di quanto emerso e dei provvedimenti adottati il presidente fa dare atto nel verbale di cui all'articolo 67 e provvede nel contempo a racchiudere nell'urna posta alla sua sinistra il pacco delle schede di votazione nonché il plico, ancora sigillato contenente il bollo della sezione, dopo di che rimanda le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente assegnando la custodia delle urne e dei documenti alla forza pubblica.

 

     Art. 28. Scheda di votazione - caratteristiche.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 28).

     1. Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore per ogni collegio; sono fornite a cura della Giunta regionale con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B) e C) allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni, secondo il numero progressivo di cui all'articolo 21, lett. f), con il metodo della progressione numerica orizzontale.

     2. Le schede devono pervenire all'unico elettorale debitamente piegate. Per la provincia di Bolzano le schede elettorali devono essere redatte in lingua italiana e tedesca.

     3. Nella parte centrale sono tracciate le linee orizzontali sufficienti a contenere i voti di preferenza.

     Sono vietati altri segni o indicazioni.

 

     Art. 29. Bolli di sezione - urne di votazione.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 29).

     1. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva per provincia, conforme al modello descritto nella tabella A), allegata alla presente legge, sono forniti dalla Giunta regionale. Per la provincia di Bolzano, i bolli di sezione devono essere bilingui.

     2. Le urne, fornite della Giunta regionale stessa, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle E) e F) allegate alla legge valevole per l'elezione della Camera dei deputati.

     3. In ogni sezione devono essere usate le urne di solo modello.

     4. La Giunta regionale, previ accordi con il Ministero dell'interno, può però adottare le urne in uso per le elezioni della Camera dei deputati.

 

     Art. 30. Composizione ufficio elettorale - albo presidenti di seggio - nomina.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 30 e L.R. 27 giugno 1986, n. 3, art. 5).

     1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di cinque scrutatori. Uno degli scrutatori, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Un altro scrutatore, nominato a sensi dell'articolo 31, svolge le funzioni di segretario.

     2. Il servizio elettorale della Regione tiene aggiornato l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale. A tale fine i sindaci dei comuni, sentita la commissione elettorale comunale, comunicano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, i nominativi di cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune ed aventi diritto al voto in occasione di elezioni regionali, dei quali si propone l'iscrizione all'albo specificando per ciascuno il cognome, nome, la data di nascita, la residenza, il titolo di studio, la professione, arte o mestiere e se abbia manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale. Le persone indicate devono preferibilmente essere in possesso almeno del diploma o della licenza di scuola media superiore e non essere compresi in una delle categorie indicate alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 32. Entro il medesimo termine devono essere comunicati i nominativi di coloro dei quali si propone la cancellazione dall'albo, con specificazione delle ragioni della proposta.

     3. Per la nomina a presidente di seggio elettorale in provincia di Bolzano richiesta una conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti all'ufficio.

     4. L'accertamento della conoscenza della lingua non materna è fatto a mezzo di colloquio svolto dall'interessato con un docente della scuola media, designato dalla Giunta regionale, appartenente al gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando. Nei confronti dei magistrati, avvocati e procuratori dell'avvocatura dello Stato, tale accertamento è fatto a mezzo di colloqui, al quale l'interessato è sottoposto da una commissione, nominata dal presidente della corte d'appello e presieduta dallo stesso o da un magistrato da lui designato e composta da due docenti di scuola media, appartenenti al gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando.

     5. Detto accertamento non ha luogo per coloro, nei confronti dei quali l'accertamento medesimo risulta disciplinato da norme giuridiche approvate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia di Bolzano o dagli enti pubblici locali della provincia medesima.

     6. Entro il quarantesimo giorno anteriore a quello della votazione l'elenco degli iscritti all'albo aggiornato e completo per tutti i comuni della regione, è trasmesso dall'assessorato regionale alla cancelleria della corte d'appello di Trento.

     7. Il presidente della corte d'appello nomina il presidente di seggio elettorale scegliendolo fra le persone iscritte all'albo di cui al precedente articolo e fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'avvocatura dello Stato che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa. La scelta nell'albo è fatta preferibilmente fra i funzionari e impiegati civili dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni. L'enumerazione di queste categorie non implica l'ordine di precedenza. Devono comunque essere preferiti coloro che risiedono nel comune.

     8. Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, tramite i comuni di residenza ai quali è pure inviato l'elenco degli elettori interessati perché vengano esclusi dalla nomina a scrutatore.

     9. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato, scelto tra gli elettori del comune.

 

     Art. 31. Nomina degli scrutatori - designazione del segretario del seggio.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 31).

     1. Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, la commissione elettorale comunale in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo comunale, procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori di ambo i sessi del comune, che siano idonei alle funzioni di scrutatori.

     2. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti, è proclamato l'anziano di età.

     3. La commissione, effettuata la nomina degli scrutatori, sceglie fra questi a maggioranza assoluta di voti, il segretario del seggio. Il segretario deve esser scelto, possibilmente, tra gli scrutatori che siano in possesso di titolo di scuola media inferiore.

     4. Delle operazioni compiute viene dato atto in apposito processo verbale.

     5. Se il comune sia retto da un commissario, questi procede, sentiti i rappresentanti di lista, se già designati, alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.

     6. Ai nominati il sindaco o il commissario notifica non oltre il sesto giorno precedente le elezioni l'avvenuta nomina, per mezzo del messo comunale.

 

     Art. 32. Cause escludenti dalle cariche di presidente, di scrutatore e di segretario del seggio elettorale.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 32 e L.R. 4 novembre 1983, n. 12, art. 1 lett. c).

     1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

     a) coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età;

     b) i dipendenti dei ministri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

     c) gli appartenenti a forze armate in servizio;

     d) i funzionari medici designati dagli organi di amministrazione delle unità sanitarie locali per il rilascio di certificati medici agli elettori fisicamente impediti;

     e) i segretari comunali, nei comuni aventi più di tre sezioni elettorali, e nei comuni aventi il servizio di segreteria consorziale;

     f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

 

     Art. 33. Trattamento economico dei componenti l'ufficio elettorale. [11]

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 33).

     1. Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione spetta un compenso complessivo di lire 231 mila. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello spettante ai funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica di dirigente. Ai funzionari pubblici con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

     2. A ciascuno degli scrutatori e al segretario spetta rispettivamente un compenso complessivo di lire 184 mila. Se per causa di forza maggiore l'ufficio elettorale di sezione non abbia potuto ultimare le operazioni di scrutinio, al componente del seggio, incaricato di recapitare insieme al presidente i tre plichi alla Cancelleria del Tribunale, spetta inoltre, se dovuto, il trattamento di missione corrispondente a quello spettante ai funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica funzionale ottava. Al funzionario pubblico con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

     3. Al presidente e a ciascuno dei componenti del seggio speciale spetta un compenso complessivo rispettivamente di lire 138 mila e lire 94 mila.

     4. Il trattamento di missione non è dovuto, oltre che nei casi di cui all'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

     5. A decorrere dal mese di marzo del terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le misure dei compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono rideterminate triennalmente, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'ISTAT. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, alle mille lire.

     6. Le spese per il compenso fisso ed il trattamento di missione ai componenti l'ufficio elettorale sono corrisposte dal Comune nel quale ha sede l'ufficio e sono rimborsate dalla Regione.

 

     Art. 33 bis. Trattamento economico dei componenti l'ufficio centrale circoscrizionale.

     1. Ai presidenti degli uffici centrali circoscrizionali di cui all'articolo 21 è corrisposto, a titolo di onorario per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori del rispettivo ufficio, un compenso giornaliero pari a lire 100.000 [12].

     2. A ciascun componente ed al segretario degli uffici centrali circoscrizionali è corrisposto, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio, un onorario giornaliero pari a lire 80.000 [13].

     3. Il compenso di cui al precedente comma 2 - ridotto della metà - è attribuito al personale eventualmente impiegato per lo svolgimento delle operazioni dell'ufficio in occasione di elezioni.

     4. I compensi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono aggiornati ogni tre anni sulla base dei dati contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica emanato in attuazione delle particolari disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117.

     5. Le spese per gli onorari di cui ai commi precedenti sono a carico dell'amministrazione regionale [14].

 

     Art. 33 ter. Rimborso delle spese per la nomina dei presidenti di seggio.

     1. Alla cancelleria della corte d'appello di Trento è rimborsata la quota forfettaria di lire 5.000 per ogni decreto di nomina a presidente di seggio elettorale di cui all'articolo 30, oltre al rimborso delle spese documentate per materiale di cancelleria occorrente all'emanazione dei suddetti decreti di nomina.

     2. La quota forfettaria e aggiornata ogni tre anni sulla base dei dati contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica emanato in attuazione delle particolari disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117.

     3. Il rimborso di cui al precedente comma 1 è a carico dell'amministrazione regionale [15].

 

     Art. 34. Obbligatorietà delle cariche di presidente, scrutatore, segretario dell'ufficio elettorale.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 34).

     1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

     2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vice-presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

     3. Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

 

 

TITOLO IV

DELLA VOTAZIONE

 

     Art. 35. Sala della votazione - caratteristiche ed arredamento.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 35).

     1. La sala della votazione deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.

     2. La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per

il passaggio.

     3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

     4. Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorchè sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.

     5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione, o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati, l'uno dall'altro, addossati a una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

     6. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

 

     Art. 36. Ufficio elettorale - operazioni preliminari.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 36).

     1. Alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente costituisce l'ufficio elettorale chiamando a farne parte gli scrutatori ed invitando ad assistere alle operazioni elettorali rappresentanti delle liste dei candidati.

     2. Qualora, all'atto della costituzione del seggio, non siano presenti tutti od alcuni scrutatori, nominati ai sensi dell'articolo 31, o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente il più anziano ed il più giovane degli elettori presenti nel seggio che sappiano leggere e scrivere, non siano rappresentanti di liste di candidati e non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 32.

     3. Vengono quindi eseguite, nell'ordine, le seguenti operazioni:

     a) viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della sezione e del pacco contenente le schede per la votazione;

     b) vengono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata dalla commissione mandamentale;

     c) vengono riposte nell'urna, sita a sinistra del presidente le schede così autenticate;

     d) viene sigillata l'urna vuota sita a destra del presidente, lasciando aperto soltanto il foro per l'introduzione delle schede votate.

     4. Durante le operazioni di cui al presente articolo, che devono essere eseguite nel più breve tempo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

     5. Il presidente dell'ufficio dichiara quindi aperta la votazione [16].

 

     Art. 37. Propaganda elettorale.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 37).

     1. Per quanto concerne la disciplina della propaganda elettorale si applicano le norme in vigore per le elezioni politiche.

 

     Art. 38. Accesso alla sala di votazione.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 38).

     1. Possono entrare nella sala della votazione soltanto gli elettori che presentano il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.

     2. E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

 

     Art. 39. Ordine pubblico - competenze del presidente di seggio.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 39).

     1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

     2. La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala della votazione.

     3. Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala della votazione e farsi assistere dalla forza. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

     4. Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della votazione, anche prima che incomincino le operazioni elettorali.

     5. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, od impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

     6. Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

     7. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

 

     Art. 40. Elettori che possono votare nella sezione.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 40 e L.R. 4 novembre 1983, n. 12, art. 1 lett. d).

     1. Ha diritto di votare nella sezione:

     a) chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione;

     b) chi si presenta munito di sentenza di corte d'appello o di attestazione del sindaco rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, che lo dichiari elettore del comune;

     c) il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio ed i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione;

     d) i candidati.

     2. Gli elettori di cui alle lettere a), c), d), devono in ogni caso produrre il certificato elettorale e quelli in cui alle lettere b), c), d), sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

 

     Art. 41. Militari appartenenti a corpi militarmente organizzati ed alla polizia di Stato.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 41)

     1. I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, nonché gli appartenenti alla polizia di Stato sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio quando siano iscritti nelle liste elettorali di un comune appartenente alla circoscrizione elettorale nella quale si trova l'avente diritto al voto.

     2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

     3. E' vietato ad essi recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.

     4. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

 

     Art. 42. Degenti in ospedali e case di cura e detenuti non privati del diritto elettorale.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 42).

     1. I degenti in ospedali e case di cura ed i detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della stessa circoscrizione elettorale dove è sito l'ospedale, la casa di cura o l'istituto di detenzione, e siano in possesso del requisito residenziale per l'esercizio del diritto elettorale attivo in tale circoscrizione elettorale.

     2. A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultante dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura o del direttore dell'istituto di detenzione, comprovante il ricovero o la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario del luogo di cura rispettivamente del direttore dell'istituto di detenzione.

     3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

     a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per degenti e detenuti e per sezioni; gli elenchi sono consegnati nel giorno precedente le elezioni, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio provvede a prenderne nota su lista elettorale sezionale;

     b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

     4. Gli elettori di cui al presente articolo non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale anche dell'attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma che, a cura del presidente del seggio o del seggio speciale, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

 

     Art. 43. Sezioni elettorali in ospedali e case di cura con almeno 200 letti.

     (L.R. 8 agosto, n. 7, art. 43 e L.R. 4 novembre 1983, n. 12, art. 1 lett. e).

     1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

     2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

     3. Per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, si applicano le disposizioni di cui all'articolo seguente.

 

     Art. 44. Seggi speciali in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto e in luoghi di detenzione e di custodia preventiva.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 44).

     1. Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi residenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali norme.

     2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno della votazione contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

     3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

     4. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

     5. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

     6. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

     7. i compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in un plico, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna destinata a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

     8. Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

     9. Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di 500, la commissione elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

 

     Art. 45. Esercizio del diritto di voto in ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 45).

     1. Per gli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.

     2. Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

     3. Dei nominativi degli elettori viene presa nota, all'atto della votazione, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

     4. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna destinata a ricevere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

 

     Art. 46. Espressione del voto - formalità.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 46 e L.R. 4 novembre 1983, n. 12, art. 1 lett. f).

     1. Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina.

     2. Se l'espressione del voto non è fatta nella cabina, il presidente dell'ufficio rifiuta la scheda presentatagli e, se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto ne fa prendere nota nel verbale.

     3. Gli elettori non possono farsi rappresentare, né inviare il voto per iscritto.

     4. I non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore che sia stato volontariamente scelto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un comune della regione [17].

     5. Il certificato del medico eventualmente esibito viene allegato al verbale, ed è valido soltanto se rilasciato dai funzionari medici designati dagli organi di amministrazione delle unità sanitarie locali per il rilascio dei certificati medici agli elettori fisicamente impediti. Esso è rilasciato in carta libera, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche. In sostituzione del certificato medico, eventualmente richiesto, i ciechi possono esibire la tessera d'iscrizione all'Unione italiana ciechi.

     6. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito, e del suo nome e cognome è preso atto nel verbale.

 

     Art. 46 bis. (Agevolazione dell'esercizio del diritto di voto). [18]

     1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto in modo da facilitare agli elettori portatori di handicap il raggiungimento del seggio elettorale.

     2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le strutture sanitarie pubbliche, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento di cui all'articolo 46 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, come modificato dall'articolo 1, lettera f) della legge regionale 4 novembre 1983, n. 12 e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

     3. Si applicano altresì le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

 

     Art. 47. Identificazione degli elettori.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 47).

     1. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine d'iscrizione nella lista.

     2. In mancanza di idoneo documento di identificazione munito di fotografia, uno dei membri dell'ufficio attesta l'identità dell'elettore apponendo la propria firma nell'apposita colonna nella lista autenticata dalla commissione mandamentale.

     3. Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalle leggi.

     L'elettore che attesta l'identità deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

     4. In casi di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 51.

 

     Art. 48. Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 48).

     1. L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'articolo 24 e, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna ed una matita copiativa, si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poscia la presenta già piegata al presidente, il quale la depone nell'urna, destinata a raccogliere le schede votate.

     2. Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata» aggiungendo la sua firma.

     3. Nell'apposita colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.

     4. Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.

     5. A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa attestazione, apponendo la propria firma nell'apposita colonna accanto al nome di ciascun votante.

     6. Le schede non conformi a quelle prescritte dall'articolo 28 o mancanti del bollo, non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale.

 

     Art. 49. Voto di lista - voti di preferenza.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 49).

     1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

     2. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è di quattro.

     3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda, il cognome e se necessario il nome ed il cognome, dei candidati preferiti, compresi nella lista votata.

     4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scrivere uno dei due.

     L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.

     5. L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.

     6. Sono vietati altri segni o indicazioni.

 

     Art. 50. Chiusura della votazione.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 50).

     1. La votazione deve proseguire fino alle ore ventidue. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

 

     Art. 51. Presidente - decisione provvisoria sugli incidenti e sulla nullità dei voti - componenti l'ufficio - obbligatorietà minimo numero presenti.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 51).

     1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 64, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e culla nullità dei voti.

     2. Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

 

     Art. 52. Accertamento del numero dei votanti.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 52).

     1. Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente:

     a) dichiara chiusa la votazione;

     b) provvede a sigillare, nell'urna contenente le schede votate, il foro che è servito a introdurre le schede medesime;

     c) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla commissione elettorale mandamentale nonché da quelle di cui agli articoli 43, 44 e 45 e dai tagliandi dei certificati elettorali.

     Queste liste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da due scrutatori;

     d) conta le schede autenticate e non impiegate nella votazione e riscontra se calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza bollo, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;

     e) forma il plico numero 1 diretto al pretore del mandamento contenente le liste vidimate, i tagliandi dei certificati elettorali e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravvanzate, e lo sigla con il bollo e con la firma di tutti i componenti l'ufficio;

     f) provvede immediatamente a recapitare il plico di cui alla precedente lett. e) al sindaco del comune, il quale curerà il successivo inoltro al pretore;

     g) racchiude il bollo, i verbali, nonché tutti gli atti, documenti e carte relativi alle operazioni elettorali nell'urna che conteneva le schede autenticate, e provvede a sigillare la medesima, formando un apposito pacco sigillato degli stampati, registri e liste qualora i medesimi non trovassero posto nell'urna;

     h) rinvia le operazioni alle ore sette del mattino successivo e provvede alla custodia esterna della sala, fatta preventivamente sfollare, in maniera che nessuno possa entrarvi. Ai rappresentanti di lista è consentito di intrattenersi all'esterno della sala di votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa;

     i) scioglie l'adunanza non appena compiute le operazioni sopra descritte.

     2. Le operazioni previste dal comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale nel quale si prenderà nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

 

 

TITOLO V

DELLO SCRUTINIO

 

     Art. 53. Spoglio dei voti.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 53).

     1. Alle ore sette del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala, nonché dei sigilli delle urne e del pacco di cui all'articolo 52, dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore dodici del giorno stesso.

     2. Uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata leggendo altresì le preferenze di ogni candidato; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

     3. Il terzo scrutatore ed I segretario notano separatamente ed annunciano il numero dei voti raggiunto successivamente da ciascuna lista nonché da ciascun candidato. E' vietato estrarre dall'urna una nuova scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata ed i relativi voti registrati in conformità a quanto sopra prescritto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti il seggio.

     4. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata con la firma di almeno due componenti l'ufficio.

 

     Art. 54. Validità e nullità dei voti e delle schede.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 54).

     1. La validità della scheda e dei voti in essa contenuti deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

     2. Il voto di lista è valido anche quando l'elettore abbia espresso soltanto una o più preferenze di candidati appartenenti tutti alla medesima lista.

     3. Sono nulli i voti contenuti in schede:

     a) che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

     b) nelle quali l'elettore ha espresso voti per più di una lista e non sia possibile identificare la lista prescelta, nemmeno con l'indicazione di alcuno dei candidati.

     4. Sono nulle le schede:

     a) che non siano quelle prescritte dall'articolo 28 o non portino il bollo richiesto dall'articolo 36 sfuggite al controllo durante la votazione;

     b) quando non esprimano il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati.

     5. Le schede indicate al terzo e quarto comma del presente articolo sono vidimate con la firma del presidente e di almeno due scrutatori e vengono allegate al processo verbale.

 

     Art. 55. Validità e nullità dei voti di preferenza.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 55).

     1. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle, rimangono valide le prime quattro.

     2. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

     Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

     3. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza.

     4. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale i preferiti appartengono.

     5. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti tutti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati preferiti.

 

     Art. 56. Numerazione e raggruppamento delle schede spogliate.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 56).

     1. Le schede spogliate a termini dell'articolo precedente vengono subito numerate progressivamente per ciascuno dei seguenti gruppi:

     a) quelle contenenti voti validi;

     b) quelle contenenti voti contestati ma assegnati;

     c) quelle contenenti voti nulli o voti contestati ma non assegnati;

     d) quelle nulle di cui alla lettera a) del quarto comma dell'articolo 54;

     e) quelle dalle quali non risulta alcuna manifestazione di voto.

 

     Art. 57. Sospensione operazioni di scrutinio per cause di forza maggiore.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 57).

     1. Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui ai precedenti articoli, il presidente deve entro le ore sedici del giorno successivo a quello di votazione compiere le seguenti operazioni:

     a) formare un primo pacco contenente tutte le schede spogliate ed i due esemplari delle tabelle di scrutinio;

     b) formare un secondo pacco contenente tutte le schede rimaste da spogliare al momento della sospensione dei lavori;

     c) formare un terzo pacco contenente i verbali e tutti gli altri documenti ed atti pertinenti all'ufficio o comunque prodotti al medesimo da chicchessia. Prima di chiudere il pacco si darà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento;

     d) di recapitare con l'assistenza di un componente del seggio i tre pacchi indicati sopra alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione ritirando ricevuta dal cancelliere che del materiale ricevuto ne diviene personalmente responsabile.

     2. Qualora non si sia adempiuto a quanto prescritto dal presente articolo, il presidente del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede, gli atti ed i documenti ovunque si trovino accertando nel contempo le cause delle inadempienze ed i responsabili delle medesime.

 

     Art. 58. Adempimenti successivi alle operazioni di scrutinio.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 58 e L.R. 4 novembre 1983, n. 12, art. 1 lett. g).

     1. Il presidente della sezione, al termine delle operazioni di scrutinio dichiara il risultato nel verbale dell'ufficio elettorale di sezione e provvede quindi a:

     a) formare il plico n. 2 diretto al pretore, contenente le schede corrispondenti 3 voti validi;

     b) formare il plico n. 3 diretto alla cancelleria del tribunale, contenente un esemplare del verbale, un esemplare delle tabelle di scrutinio, le schede nulle, le schede bianche, quelle contenenti voti di lista o voti di preferenza nulli, o contestati, siano stati o no provvisoriamente attribuiti, le schede deteriorate, e quelle consegnate dall'elettore senza il bollo o ritirate all'elettore allontanato dalla cabina o rifiutatosi di entrarvi, nonché tutte le carte e documenti relativi a proteste e reclami presentati durante lo svolgimento delle operazioni, i verbali di nomina degli scrutatori e del segretario, gli atti di designazione dei rappresentanti di lista, le sentenze della corte d'appello, le attestazioni del sindaco di cui alla lettera b) dell'articolo 40 ed i certificati medici;

     c) formare il plico n. 4 diretto alla Giunta regionale, contenente un esemplare del verbale ed un esemplare delle tabelle di scrutinio;

     d) formare il plico n. 5 diretto al sindaco del comune, contenente il terzo esemplare del verbale.

     2. Tutti i predetti plichi devono essere sigillati con bollo dell'ufficio, con la firma del presidente e con quella di almeno due scrutatori.

     3. Tali plichi devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvederà al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.

 

     Art. 59. Elenco degli elettori che non hanno votato, suo deposito in comune con il verbale delle operazioni di sezione.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 59).

     1. Entro il secondo giorno successivo a quello di votazione il sindaco provvede per il deposito, nella segreteria del comune dove ha sede la sezione, dell'esemplare del verbale ricevuto dal presidente del seggio. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo comunale ed avrà la durata di giorni otto consecutivi durante i quali ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

     2. Il pretore entro i cinque giorni dal ricevimento rende noto agli scrutatori ed ai rappresentanti di lista giorno ed ora in cui procederà all'apertura del plico numero 1 ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste, da lui vistate in ciascun foglio, in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato. Gli scrutatori ed i rappresentanti di lista intervenuti possono apporre su ciascun foglio la loro firma.

     3. L'estratto è trasmesso, non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di votazione, al sindaco del comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per quindici giorni nella segreteria, dandone notizia al pubblico mediante avviso all'albo comunale. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza dell'estratto.

 

     Art. 60. Determinazione della cifra elettorale di lista e della cifra individuale di ciascun candidato.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 60).

     1. Il tribunale, costituito in ufficio centrale circoscrizionale ai termini dell'articolo 21, procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

     a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 53, 54, 55, 56 e 58;

     b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi;

     c) determina, con l'assistenza degli esperti, la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

     2. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

     3. La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ciascun candidato.

 

     Art. 61. Determinazione del numero di seggi spettanti a ciascuna lista. [19]

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 61).

     01. Nel collegio provinciale di Trento, alle operazioni di ripartizione dei seggi partecipano solo le liste che hanno ottenuto un numero di voti validi pari almeno al 5 per cento del totale dei voti validi riportati da tutte le liste nel collegio; l'eventuale parte frazionaria si trascura. Nel collegio provinciale di Bolzano, alle operazioni di ripartizione dei seggi partecipano solo le liste che hanno ottenuto un numero di voti validi pari almeno al quoziente naturale, calcolato dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste nel collegio per il numero dei Consiglieri da eleggere nel medesimo; si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente [20].

     1. Per l'assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista, si divide il totale dei voti validi riportati dalle liste che hanno superato la soglia di cui al comma 01 per il numero dei consiglieri spettanti al collegio, più due, ottenendo così il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista [21].

     2. Ove dopo il primo riparto risultassero seggi non attribuiti, l'ufficio centrale circoscrizionale sceglie, tra le cifre dei voti residui delle liste ammesse, le più alte, in numero uguale ai seggi rimasti da assegnare, e attribuisce un ulteriore rappresentante a ciascuna delle liste alle quali appartengono tali cifre dei voti residui. A parità di cifre dei voti residui il seggio è attribuito alla lista che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio [22].

     3. Se, con il quoziente elettorale calcolato come sopra, il totale dei seggi da attribuire alle varie liste superi il numero dei seggi assegnati al collegio, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente elettorale ottenuto diminuendo di un'unità il divisore.

 

     Art. 62. Proclamazione degli eletti.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 62).

     1. Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'ufficio centrale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali.

     2. Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al comma precedente, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifre, quelli che precedono nell'ordine di lista.

 

     Art. 63. Operazioni per la scelta del rappresentante del gruppo linguistico ladino nel collegio provinciale di Bolzano.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 63).

     1. L'ufficio centrale circoscrizionale per il collegio della provincia di Bolzano, dopo il compimento delle operazioni previste dal precedente articolo 61:

     a) dispone in una graduatoria decrescente della rispettiva cifra individuale tutti i candidati appartenenti al gruppo linguistico ladino, prescindendo dalla lista di appartenenza; non entrano in tale graduatoria candidati compresi in liste che non hanno ottenuto l'assegnazione di almeno un seggio;

     b) nel caso in cui nessun candidato appartenente al gruppo linguistico ladino risulti eletto, attribuisce uno dei seggi assegnati, con le modalità dell'articolo 61 predetto, al candidato appartenente a tale gruppo che ha ottenuto la più alta cifra individuale, o, a parità di detta cifra, al più anziano d'età.

     2. Il candidato appartenente al gruppo linguistico ladino da proclamare eletto viene a prendere il posto del candidato che, sulla base della graduatoria delle cifre individuali, dovrebbe essere l'ultimo degli eletti della lista.

     3. Il candidato, che per effetto del comma precedente non viene proclamato eletto, rimane primo nella graduatoria dei candidati non eletti della propria lista.

 

     Art. 64. Poteri dell'ufficio centrale circoscrizionale e del suo presidente - aula ed ammissione nella medesima di elettori.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 64).

     1. L'ufficio centrale circoscrizionale si pronunzia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

     2. All'ufficio centrale circoscrizionale è vietato:

     a) di discutere e deliberare sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti negli uffici elettorali di sezione;

     b) di modificare i risultati riportati nei verbali degli uffici elettorali di sezione, a meno che non sia sorto il dubbio dell'esistenza di un errore materiale di trascrizione dei risultati della tabella di scrutinio. In tal caso, quando sia accertata la rispondenza dei risultati indicati nella tabella di scrutinio in possesso dell'ufficio centrale circoscrizionale con risultati indicati nel secondo esemplare della tabella di scrutinio depositato presso la Giunta regionale, sono da considerare validi i risultati indicati nelle tabelle di scrutinio;

..   c) di occuparsi di qualsiasi altra questione che non sia di sua esclusiva competenza.

     3. Non è ammesso nell'aula dove siede l'ufficio centrale circoscrizionale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio.

     4. Nessun elettore può entrare armato.

     5. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

     6. Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragione di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 23, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

 

     Art. 65. Pubblicazione eletti.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 65).

     1. Dell'avvenuta proclamazione, il presidente del tribunale costituito in ufficio centrale circoscrizionale, invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria della Giunta regionale, perché la porti a conoscenza del pubblico.

 

     Art. 66. Verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale modalità.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7 art. 66).

     1. Di tutte le operazioni compiute dall'ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in triplice esemplare, il processo verbale che seduta stante deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente, dagli altri magistrati, dai due esperti, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti che ne facciano richiesta. Esso deve contenere gli elementi essenziali richiesti la successivo articolo 68.

     2. Due esemplari del verbale con i prospetti riepilogativi per sezione elettorale, e tutti i verbali delle sezioni con le relative tabelle di scrutinio, nonché gli atti e documenti inviati dalle sezioni, sono trasmessi a cura del cancelliere non appena ultimate le operazioni dell'ufficio centrale, al Presidente della Giunta regionale, che ne rilascia ricevuta.

     3. Il terzo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

     4. Il Presidente della Giunta regionale convoca a termini dell'art. 6 il nuovo Consiglio regionale e riferisce al medesimo sullo svolgimento delle operazioni elettorali e sui risultati delle elezioni anche ai fini degli adempimenti di spettanza della commissione di convalida; provvede inoltre per la trasmissione al Consiglio regionale di un esemplare del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale.

 

     Art. 67. Verbale dell'ufficio elettorale di sezione modalità e contenuto.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 67).

     1. Il verbale dell'ufficio elettorale di sezione deve contenere:

     a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonché il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;

     b) la constatazione del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli ammessi a votare nella sezione a termini delle lettere b), c) e d) dell'articolo 40;

     c) l'indicazione del numero delle schede autenticate prima dell'apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione;

     d) l'indicazione nominativa degli elettori ammessi a votare a sensi dell'art. 546, quarto comma;

     e) l'indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilogati nel modo seguente:

     1) totale dei votanti;

     2) totale delle schede contenenti i voti validi, compresi i voti contestati ma attribuiti;

     3) totale delle schede contenenti i voti contestati e non attribuiti;

     4) totale delle schede contenenti i voti nulli;

     5) totale delle schede nulle;

     6) totale delle schede bianche.

     Il dato di cui al numero 1 è desunto dalla lista autenticata dalla commissione elettorale mandamentale nonché da quelle di cui agli articoli 43, 44 e 45, che hanno servito per la votazione, mentre i dati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), sono desunti dalle tabelle di scrutinio che costituiscono parte integrante del verbale;

     f) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione od altro, che si verifichi durante lo svolgimento delle operazioni nonché la citazione delle proteste o reclami presentati all'ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal presidente;

     g) l'elenco degli allegati al verbale;

     h) l'indicazione dell'ora e data di chiusura delle operazioni;

     i) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio e dei rappresentanti di lista.

 

     Art. 68. Verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale - contenuto.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 68).

     1. Il verbale dell'ufficio centrale deve contenere:

     a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio, nonché il nome e il cognome dei componenti il medesimo, dei due esperti e dei rappresentanti di lista;

     b) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati;

     c) l'indicazione delle cifre elettorali di lista;

     d) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;

     e) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati, in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale;

     f) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista.

     2. Il verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale di Bolzano, deve, altresì contenere:

     a) la graduatoria di tutti i candidati appartenenti al gruppo linguistico ladino, in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale, compresi in liste che hanno ottenuto l'assegnazione di almeno un seggio;

     b) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per il gruppo linguistico ladino.

     3. Il prospetto riepilogativo dei voti di lista e quello dei voti di preferenza riscossi da ciascuna lista e da ciascun candidato in ogni sezione elettorale sono allegati al verbale dell'ufficio centrale e ne formano parte integrante.

     4. Tanto il verbale quanto i prospetti riepilogativi sono firmati in calce ed in ciascun foglio dal presidente, e dai componenti l'Ufficio, dai due esperti, dal cancelliere del tribunale, nonché dai rappresentanti di lista presenti che ne tacciano richiesta.

 

     Art. 69. Convalida degli eletti.

     (L.R. agosto 1983, n. 7, art. 69 e L.R. 27 giugno 1986, n. 3, art. 6).

     1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti proclamati eletti, anche se proclamati eletti nel corso del quinquennio di carica in sostituzione di consiglieri cessati.

     2. Le proteste ed i reclami relativi alle operazioni di votazione, di scrutinio e di proclamazione, non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale circoscrizionale devono essere trasmessi alla segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.

     3. Nessuna elezione può essere convalidata anteriormente alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

 

     Art. 70. Ricorsi.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 70 e L.R. 27 giugno 1986, n. 3, art. 7).

     1. Contro le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio regionale e contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali sono esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle leggi dello Stato.

 

     Art. 71. Elezione nei due collegi - opzione.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 71).

     1. Il consigliere regionale eletto nei due collegi deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dall'ultima convalida delle elezioni, quale collegio prescelga. Mancando l'opzione si intende prescelto il collegio in cui il consigliere ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

 

     Art. 72. Seggio vacante - surrogazione.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 72).

     1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

 

     Art. 73. Seggio vacante - surrogazione del rappresentante del gruppo linguistico ladino nel collegio provinciale di Bolzano.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 73).

     1. Nel caso in cui la rappresentanza ladina, eletta in base agli articoli 61 e 62 o all'articolo 63, per qualsiasi causa si riduca ad un unico seggio e questo resti vacante, si procede all'attribuzione di tale seggio al candidato appartenente al gruppo linguistico ladino compreso nella stessa lista, con la più alta cifra individuale.

     2. Se in questa lista non è compreso altro candidato appartenente al gruppo linguistico ladino, il seggio è attribuito secondo le norme contenute nell'articolo 72.

 

     Art. 74. Consigliere regionale - dimissioni.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 74).

     1. E' riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.

 

     Art. 75. Disposizioni penali.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 75).

     1. Per quanto riguarda le disposizioni penali, valgono le disposizioni di cui al titolo VI del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 e le loro eventuali modifiche od aggiunte.

 

     Art. 76. Elettori residenti all'estero.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 76, L.R. 27 giugno 1986, n. 3, art. 8 e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, artt. 36 e 37).

     1. Ai cittadini residenti all'estero per motivi di lavoro, iscritti nelle liste elettorali dei comuni del Trentino-Alto Adige, i quali siano rimpatriati per esercitare il diritto elettorale attivo in occasione dell'elezione del Consiglio regionale, è concesso un sussidio a titolo assistenziale pari a:

     a) lire 150.000 se provenienti da: Austria (limitatamente a Tirol e Vorarlberg), Liechtenstein, Svizzera;

     b) lire 200.000 se provenienti da: Austria (escluso Tirol e Vorarlberg), Germania (limitatamente a Baviera e Baden-Wurttemberg);

     c) lire 300.000 se provenienti da altri Paesi dell'area europea compresa la Germania (escluso Baviera e Baden-Wurttemberg) ad eccezione di Finlandia, Inghilterra, lrlanda, Islanda, Norvegia, Svezia;

     d) lire 400.000 se provenienti da: Finlandia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia;

     e) 50 per cento delle spesa di viaggio in nave, treno ed aereo agli elettori provenienti da Paesi extraeuropei.

     2. Per la corresponsione del sussidio di cui al comma precedente la Regione si avvale del servizio economato dei comuni ai quali gli interessati potranno rivolgersi il giorno stesso della votazione o nei due giorni seguenti. Il sussidio sarà erogato, anche in deroga ai limiti previsti dai regolamenti comunali sul servizio di economato, su presentazione del certificato elettorale, munito del bollo dell'ufficio elettorale di sezione presso il quale l'elettore ha espresso il voto, nonché, per gli elettori provenienti dai Paesi extraeuropei, del biglietto di viaggio e dopo l'accertamento della sua qualità di elettore residente all'estero, direttamente all'interessato il quale ne rilascia ricevuta. La qualità di residente all'estero per motivi di lavoro, qualora non risultasse dall'anagrafe del comune, può essere dimostrata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall'interessato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     3. Le somme anticipate a tal fine dai comuni saranno rimborsate dalla Regione sulla base di rendiconto completo delle ricevute rilasciate dagli interessati [23].

 

     Art. 77. Lavoro straordinario.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 78).

     1. Il personale dipendente della Regione addetto al servizio elettorale o chiamato a collaborare nel servizio medesimo può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di ottanta ore mensili per il periodo intercorrente dalla data di emanazione del decreto che fissa il giorno della votazione al trentesimo giorno successivo alla data della votazione stessa.

 

     Art. 78. Onere finanziario.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 79).

     1. Le spese tutte inerenti e conseguenti all'applicazione della presente legge cono a carico della Regione.

     2. Quelle per l'arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione, per la compilazione e distribuzione dei certificati elettorali, per il pagamento delle competenze spettanti ai membri dell'ufficio elettorale di sezione e per il servizio segnalazione notizie alla Giunta regionale, comprese quelle per la concessione dell'indennità per mancato guadagno a favore degli elettori residenti all'estero, sono anticipate dal comune e rimborsate dalla Regione.

 

 

TITOLO VI

NORME FINALI

 

     Art. 79. Copertura degli oneri.

     (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 81, e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 41).

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con la legge di bianco nei limiti previsti dall'articolo 9 ed ai sensi dell'articolo 24 del testo unico delle leggi regionali concernenti norme sulla contabilità generale della Regione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 1985, n. 2/L.

 

     Art. 80. Testo unico. [24]

     (L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 42).

     1. (Omissis).

     2. La Giunta regionale è tenuta a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni del titolo II della presente legge con quelle delle leggi regionali 8 agosto 1983, n. 7, 4 novembre 1983, n. 12, 27 giugno 1986, n. 3.

 

 

ALLEGATI

(Omissis).

 

 


[1] Il presente testo unico, che raccoglie e coordina le disposizioni delle leggi regionali 8 agosto 1983, n. 7 (B.U. 8 agosto 1983, n. 40 - straord.), 4 novembre 1983, n. 12 (B.U. 15 novembre 1983, n. 58), 27 giugno 1986, n. 3 (B.U. 8 luglio 1986, n. 29) e 6 dicembre 1986, n. 11 (B.U. 16 dicembre 1986, n. 56), è stato modificato con LL.RR. 22 agosto 1988, n. 19 (B.U. 30 agosto 1988, n. 39), 28 dicembre 1989, n. 9 (B.U. 9 gennaio 1990, n. 2) e 26 febbraio 1990, n. 5 (B.U. 13 marzo 1990, n. 12).

[2] L'art. 1 della L.R. 26 febbraio 1990, n. 5 ha così modificato l'art. 3 della L.R. 8 agosto 1983, n. 7.

[3] L'art. 2 della L.R. 26 febbraio 1990, n. 5 ha cosi modificato l'art. 6 della L.R. 8 agosto 1983, n. 7.

[4] L'art. 1 della L.R. 28 dicembre 1989, n. 9 ha così sostituito l'art. 9 della L.R. 8 agosto 1983, n. 7.

[5] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 29 settembre 2004, n. 3.

[6] L'art. 3 della L R. 26 febbraio 1990, n. 5 ha soppresso la lettera b) del comma 2 dell'art. 11 della L.R. 8 agosto 1983, n. 7.

[7] L'art. 3 della L.R. 26 febbraio 1990, n. 5 ha cosi modificato l'art. 12 della L.R. 8 agosto 1983, n. 7.

[8] L'art 4 della L.R. 26 febbraio 1990, n. 5 ha così modificato l'art. 17 della L.R. 8 agosto 1983, n. 7.

[9] L'art. 2 della L.R. 28 dicembre 1989, n. 9 ha così modificato l'art. 19 della L.R. 8 agosto 1983, n. 7.

[10] L'art. 3 della L.R. 28 dicembre 1989, n. 9 ha così modificato l'art. 21 della L.R. 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni.

[11] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 22 agosto 1988, n. 19 e così sostituito dall'art. 22 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[12] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[13] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[14] L'art. 5 della L.R. 26 febbraio 1990, n. 5 ha aggiunto gli articoli 33 bis e 33 ter alla L.R. 8 agosto 1983, n. 7.

[15] L'art. 5 della L.R. 26 febbraio 1990, n. 5 ha aggiunto gli articoli 33 bis e 33 ter alla L.R. 8 agosto 1983, n. 7.

[16] L'art. 6 della L.R. 26 febbraio 1990, n. 5 ha così modificato l'art. 36 della L.R. 8 agosto 1983, n. 7.

[17] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[18] Articolo inserito dall'art. 22 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[19] La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della L.R. 15 maggio 1998, n. 5, recante modifica dell'art. 61 della L.R. 8 agosto 1983, n. 7, con sentenza 14 ottobre 1998, n. 356.

[20] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 15 maggio 1998, n. 5.

[21] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 maggio 1998, n. 5.

[22] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 maggio 1998, n. 5.

[23] Per il regolamento di attuazione del presente articolo vedi il D.P.G.R. 13 aprile 1988, n. 8/L.

[24] Articolo abrogato dall’art. 82 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3.