§ 10.5.66 - L. 15 gennaio 1991, n. 15.
Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:15/01/1991
Numero:15


Sommario
Art. 1.      1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non [...]
Art. 2.      1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il [...]
Art. 3.      1. I comuni provvedono al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedono di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle [...]


§ 10.5.66 - L. 15 gennaio 1991, n. 15.

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.

(G.U. 19 gennaio 1991, n. 16).

 

Art. 1.

     1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'art. 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione [1].

     2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del Consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto [2].

     3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

     4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

     5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

 

     Art. 2.

     1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

     2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi dalle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

     3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

 

     Art. 3.

     1. I comuni provvedono al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedono di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future consultazioni.


[1] Comma così modificato dall'art. 8 della L. 4 agosto 1993, n. 277.

[2] Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 4 agosto 1993, n. 277.