§ 5.3.381 - L.R. 5 dicembre 2006, n. 21.
Provvedimenti urgenti per il funzionamento dell'Amministrazione regionale ed interventi finanziari.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:05/12/2006
Numero:21

§ 5.3.381 - L.R. 5 dicembre 2006, n. 21.

Provvedimenti urgenti per il funzionamento dell'Amministrazione regionale ed interventi finanziari.

(G.U.R. 7 dicembre 2006, n. 56).

 

     Art. 1. Fermo biologico.

     1. Alla tabella I di cui all'articolo 13, comma 8, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, è apportata, per l'esercizio finanziario 2006, la seguente modifica in migliaia di euro:

 

- UPB 8.3.1.3.2

Capitolo 348105

+16.000.

 

 

 

 

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2006, quanto a 6.400 migliaia di euro mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 22 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, per le finalità previste dall'articolo 4 della legge medesima (UPB 4.3.2.6.2 - Capitolo 616806) e quanto a 9.600 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.3.99 - Capitolo 212527 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 2. Interventi in favore dell'ESA.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, trovano applicazione nel biennio 2006-2007 e gli oneri conseguenti sono assicurati dall'Ente sviluppo agricolo (ESA) entro l'esercizio finanziario 2007.

     2. Alla Tabella H di cui all'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2006, le seguenti modifiche in migliaia di euro:

 

- UPB 2.3.2.6.5.

Capitolo 546401

+ 6.500;

- UPB 2.3.2.6.5.

Capitolo 546403

+ 3.610.

 

 

 

 

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 10.110 migliaia di euro, si provvede per l'esercizio finanziario 2006 mediante riduzione di pari importo delle disponibilità dell'UPB 4.2.2.8.1. - Capitolo 613910 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 3. Riscossione Sicilia S.p.A. [1]

     1. Al fine di garantire le finalità di cui al disposto dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recepito dall'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, il revisore contabile è scelto dall'Amministrazione regionale tra i magistrati della Corte dei conti, in servizio presso gli uffici della Corte dei conti aventi sede in Sicilia, in possesso, per tutta la durata del mandato, dei requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies del codice civile.

 

     Art. 4. Valorizzazione del patrimonio immobiliare.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

     "1 bis. I beni immobili strumentali all'attività della Regione e degli enti di cui al comma 1, con esclusione dei beni immobili destinati ad attività produttive o commerciali di proprietà delle ASI o a civile abitazione di proprietà degli IACP, anche se costituenti patrimonio indisponibile e sempre che gli stessi non abbiano vincoli di natura storica, ambientale, culturale ai sensi della legislazione vigente, possono essere conferiti in un apposito fondo immobiliare, ferma restando la destinazione di essi a sede di pubblici uffici o di attività di pubblico servizio, salvo il consenso dell'ente conferente ed a condizione che alla Regione, in qualità di quotista del fondo medesimo, venga assicurato il diritto di esprimere i pareri obbligatori sui principali atti di gestione ed i pareri vincolanti per le decisioni gestionali di particolare rilievo.

     1 ter. I beni immobili del fondo immobiliare devono essere individuati con delibera della Giunta regionale sulla base di una relazione presentata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze da cui si evince:

     a) il censimento informatizzato del patrimonio immobiliare;

     b) l'elenco dei beni immobili conferiti al fondo immobiliare e la ragione della scelta;

     c) la descrizione dell'attività di valorizzazione, di trasformazione e commercializzazione relativamente a ciascun bene immobile scelto;

     d) il valore complessivo ed il valore a metro quadro di ciascun bene immobile.

     1 quater. La Giunta regionale trasmette la delibera di cui al comma 1-ter, con gli atti allegati, alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere obbligatorio.

     1 quinquies. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce, semestralmente, alla Commissione legislativa "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana sull'attività svolta dal soggetto giuridico di scopo di cui al comma 1 e per le finalità di cui allo stesso comma 1, sullo stato di attuazione del presente articolo.".

 

     Art. 5. Riscossione agevolata dei crediti della Regione. Proroga di termini.

     1. Le parole "ventiquattro mesi" di cui all'articolo 6, comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono sostituite con le parole "quarantotto mesi".

     2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 12, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2007.

     3. All'articolo 6, comma 19, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, come modificato dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, le parole "30 dicembre 2004" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2005".

 

     Art. 6. Interventi in favore delle aziende termali.

     1. Alla Tabella H di cui all'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2006, le seguenti modifiche in migliaia di euro:

 

- UPB 12.2.1.3.4

Capitolo 473301

+ 1.700;

- UPB 12.2.1.3.4

Capitolo 473302

+ 1.000.

 

 

 

 

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a complessivi 2.700 migliaia di euro, si provvede per l'esercizio finanziario 2006, quanto a 2.000 migliaia di euro mediante riduzione delle disponibilità dell'UPB 4.2.2.8.1 - Capitolo 613910 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo e quanto a 700 migliaia di euro mediante riduzione della spesa autorizzata, per il medesimo esercizio, dall'articolo 36, comma 1, lettera c), della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, (UPB 12.3.1.3.1 - Capitolo 478109).

 

     Art. 7. Interventi a favore dell'Azienda siciliana trasporti.

     1. Per l'attuazione e nei limiti del piano industriale dell'Azienda siciliana trasporti non si applica l'articolo 33, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

     2. Nel caso di assunzione di nuovo personale, l'Azienda siciliana trasporti procede nel rispetto del proprio piano industriale e con procedure di evidenza pubblica svolte dalla stessa azienda.

     3. Al fine di garantire il regolare esercizio dei servizi affidati, l'Azienda siciliana trasporti, nell'ambito del medesimo piano industriale, procede, in sede di prima applicazione della presente legge, alla trasformazione dei vigenti contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato.

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno 2008, n. 231, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.