§ 5.3.294 - L.R. 30 ottobre 1995, n. 78.
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1995.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:30/10/1995
Numero:78


Sommario
Art. 1.  Variazioni all'entrata del bilancio della Regione.
Art. 2.  Variazioni alla spesa del bilancio della Regione.
Art. 3.  Presidenza della Regione.
Art. 4.      1. A decorrere dal 1995 l'ammontare annuo di spesa di cui all'articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12 è fissato in lire 300 milioni.
Art. 5.      1. E' autorizzata la riproduzione della spesa di lire 39,4 milioni, contabilizzata tra le economie dell'esercizio finanziario 1993, destinata al pagamento delle obbligazioni assunte nell'anno [...]
Art. 6.      1. E' autorizzata la spesa di lire 31,3 milioni per l'esercizio finanziario 1995 per il rimborso in favore degli enti di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14 e [...]
Art. 7.      1. Per le finalità dell'articolo 11 della legge regionale 7 gennaio 1995, n. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 l'ulteriore spesa di lire 800.000 (capitolo 50365).
Art. 8.  Assessorato regionale degli enti locali.
Art. 9.  Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
Art. 10. 
Art. 11.      1. La dotazione finanziaria relativa all'anno 1995 del progetto-codice 1001 di cui all'elenco n. 5 del bilancio della Regione, è ridotta di lire 153.000 milioni (capitolo 21257).
Art. 12.      1. All'elenco n. 1 delle spese obbligatorie e d'ordine approvato con l'articolo 3, comma 1 della legge regionale 7 gennaio 1995, n. 1, sono aggiunti i capitoli: 22054 e 36501.
Art. 13.  Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Art. 14.  Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Art. 15.  Assessorato regionale della sanità.
Art. 16.      1. Per la liquidazione delle prestazioni ospedaliere all'estero o presso luoghi di cura non convenzionati, altamente specializzati, esistenti nel territorio nazionale, di cui alla legge [...]
Art. 17.  Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Art. 18.  Variazioni alla spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.
Art. 19.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 5.3.294 - L.R. 30 ottobre 1995, n. 78.

Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1995.

(G.U.R. 31 ottobre 1995, n. 56).

 

Art. 1. Variazioni all'entrata del bilancio della Regione.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella «A».

 

     Art. 2. Variazioni alla spesa del bilancio della Regione.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella «B».

 

     Art. 3. Presidenza della Regione.

     1. Per l'esercizio finanziario in corso è autorizzato a favore del Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO), con sede in Roma, il versamento di un contributo integrativo di lire 21 milioni quale somma aggiunta afferente il 1994, a seguito di adeguamento delle quote partecipative, ex articolo 24, primo comma, della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, deliberato nel corso dello stesso anno 1994 dal Centro (capitolo 10201).

 

     Art. 4.

     1. A decorrere dal 1995 l'ammontare annuo di spesa di cui all'articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12 è fissato in lire 300 milioni.

 

     Art. 5.

     1. E' autorizzata la riproduzione della spesa di lire 39,4 milioni, contabilizzata tra le economie dell'esercizio finanziario 1993, destinata al pagamento delle obbligazioni assunte nell'anno finanziario 1991 per l'acquisizione di sistemi di videoscrittura e fotocopiatrici per gli uffici della Regione (capitolo 10629).

 

     Art. 6.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 31,3 milioni per l'esercizio finanziario 1995 per il rimborso in favore degli enti di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14 e successive integrazioni e modificazioni, degli oneri derivanti dall'assunzione in sovrannumero dei familiari di vittime della mafia (capitolo 10721).

 

     Art. 7.

     1. Per le finalità dell'articolo 11 della legge regionale 7 gennaio 1995, n. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 l'ulteriore spesa di lire 800.000 (capitolo 50365).

 

     Art. 8. Assessorato regionale degli enti locali.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 9. Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

     1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, nei limiti della spesa di cui all'articolo 29 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e con le modalità ivi previste a promuovere una conferenza generale sul credito e l'economia in Sicilia.

     2. In dipendenza delle disposizioni di cui al comma 1, è reiscritta nel bilancio dell'esercizio finanziario 1995 la somma di lire 250 milioni (capitolo 22752).

 

     Art. 10. [2]

 

     Art. 11.

     1. La dotazione finanziaria relativa all'anno 1995 del progetto-codice 1001 di cui all'elenco n. 5 del bilancio della Regione, è ridotta di lire 153.000 milioni (capitolo 21257).

 

     Art. 12.

     1. All'elenco n. 1 delle spese obbligatorie e d'ordine approvato con l'articolo 3, comma 1 della legge regionale 7 gennaio 1995, n. 1, sono aggiunti i capitoli: 22054 e 36501.

 

     Art. 13. Assessorato regionale dei lavori pubblici.

     1. Per provvedere alla restituzione della somma indebitamente versata in entrata del bilancio della Regione ed ancora dovuta per competenze tecniche relative ai lavori di costruzione di un edificio destinato a ricovero automezzi del comune di Acquedolci, finanziati a carico dello stesso bilancio della Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 48,9 milioni (capitolo 68357).

 

     Art. 14. Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

     1. Il limite di impegno di lire 10.000 milioni, autorizzato per l'anno 1994 dall'articolo 44 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, si ripropone, per lire 4.000 milioni, per l'anno finanziario 1995 (capitolo 75201).

 

     Art. 15. Assessorato regionale della sanità.

     1. La quota del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - a carico della Regione per l'anno 1995, prevista in lire 1.841.362 milioni al capitolo 41724, in attuazione dell'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche, viene definita in lire 1.884.491 milioni.

 

     Art. 16.

     1. Per la liquidazione delle prestazioni ospedaliere all'estero o presso luoghi di cura non convenzionati, altamente specializzati, esistenti nel territorio nazionale, di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27 e successive integrazioni, relative ad istanze pervenute anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 5 gennaio 1991 n. 3, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 l'ulteriore spesa di lire 463 milioni (capitolo 42806).

 

     Art. 17. Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

     1. Le somme non utilizzate per gli anni 1993 e 1994 per gli interventi creditizi disposti a favore degli agenti di viaggio con l'articolo 119 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono contabilizzate fra le economie di spesa alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 e reiscritte in bilancio per le stesse finalità, in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1996 e 1997 (capitolo 47716).

 

     Art. 18. Variazioni alla spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1995 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella «D».

 

     Art. 19.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Tabella A

(Omissis)

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 3 novembre 1995, n. 79.

[2] Modifica l'art. 16 della L.R. 7 gennaio 1995, n. 1.