Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.7 foreste |
Data: | 03/11/1995 |
Numero: | 79 |
Sommario |
Art. 1. Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 52. |
Art. 2. Interventi nel settore degli enti locali ed abrogazione di norma. |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 4.7.51 - L.R. 3 novembre 1995, n. 79.
Disposizioni urgenti nei settori forestale e degli enti locali.
(G.U.R. 4 novembre 1995, n. 57).
Art. 1. Proroga del termine di cui all'articolo 1 della
1. Il termine del 31 ottobre 1995, previsto dall'articolo 1 della
Art. 2. Interventi nel settore degli enti locali ed abrogazione di norma.
1. Limitatamente all'anno 1995 gli stanziamenti dei capitoli 18705 e 18709 relativi al rimborso agli enti locali della spesa per assunzioni di personale effettuate ai sensi delle leggi regionali 9 agosto 1988, n. 21, 15 maggio 1991, n. 21, e 1 settembre 1993, n. 25, potranno essere utilizzati anche per trasferimenti di somme relative all'anno 1994 con riferimento ad istanze presentate dopo la scadenza dell'esercizio finanziario.
2. L'articolo 8 della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Per la proroga del presente termine si veda l'art. 19 della