§ 2.9.95 - L.R. 12 agosto 1989, n. 14.
Misure di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia e proroga dei contratti a termini stipulati dai comuni dell'Isola per l'istruttoria [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:12/08/1989
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 3 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 65, a favore della signora Serio Francesca vedova Carnevale, della [...]
Art. 2.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 7 della legge regionale 12 marzo 1986, n. 10, a favore della signora Salamone Anna, madre dell'agente di pubblica [...]
Art. 3.      1. Alla signora Saveria Gandolfi, madre dell'agente di pubblica sicurezza Roberto Antiochia, assassinato da killers della mafia a Palermo il 6 agosto 1985, è concesso un assegno vitalizio uguale [...]
Art. 4.      1. Il Presidente della Regione provvede ad elevare annualmente la misura dell'assegno vitalizio di cui agli articoli 1, 2 e 3 in relazione alle variazioni del costo della vita quali risultano [...]
Art. 5. 
Art. 6.      1. IL comune di Sutera è autorizzato ad assumere nei propri ruoli per chiamata diretta e personale, con le modalità e i criteri di cui all'articolo 5, la signorina Zucchetto Santa, unica sorella [...]
Art. 7.      1. E' istituito presso la Presidenza della Regione il Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia.
Art. 8.      1. I contratti a termine stipulati dai comuni dell'Isola con il personale tecnico in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, modificato con l'articolo 14 della [...]
Art. 9.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, quantificati in lire 20.318 milioni, di cui lire 19.965 milioni discendenti [...]
Art. 10.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.9.95 - L.R. 12 agosto 1989, n. 14.

Misure di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia e proroga dei contratti a termini stipulati dai comuni dell'Isola per l'istruttoria delle domande di sanatoria urbanistica.

(G.U.R. n. 40 del 19 agosto 1989).

 

TITOLO I

Misure di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia

 

Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 3 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 65, a favore della signora Serio Francesca vedova Carnevale, della signora Sammataro Giuseppa vedova Battaglia, della signora Garfi Itria vedova Scibilia e della signora Basile Teresa vedova Sigona, è aumentato di lire 3.000.000 annue da erogarsi in dodici mensilità.

 

     Art. 2.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 7 della legge regionale 12 marzo 1986, n. 10, a favore della signora Salamone Anna, madre dell'agente di pubblica sicurezza assassinato da un killer della mafia a Palermo in via Notarbartolo il 14 novembre 1982, e dall'articolo 9 della medesima legge a favore della signora Mauro Antonina, vedova del sindacalista Nicola Azoti, è aumentato di lire 3.000.000 annue da erogarsi in dodici mensilità.

 

     Art. 3.

     1. Alla signora Saveria Gandolfi, madre dell'agente di pubblica sicurezza Roberto Antiochia, assassinato da killers della mafia a Palermo il 6 agosto 1985, è concesso un assegno vitalizio uguale e negli stessi termini di legge di quello assegnato alla signora Salamone Anna.

     2. L'assegno vitalizio sarà corrisposto con decorrenza dal 1° settembre 1985.

 

     Art. 4.

     1. Il Presidente della Regione provvede ad elevare annualmente la misura dell'assegno vitalizio di cui agli articoli 1, 2 e 3 in relazione alle variazioni del costo della vita quali risultano dai dati ISTAT.

 

     Art. 5. [1]

 

     Art. 6.

     1. IL comune di Sutera è autorizzato ad assumere nei propri ruoli per chiamata diretta e personale, con le modalità e i criteri di cui all'articolo 5, la signorina Zucchetto Santa, unica sorella dell'agente di Polizia di Stato Calogero Zucchetto, assassinato nel novembre 1982 per il suo impegno sul fronte della lotta alla mafia.

 

     Art. 7.

     1. E' istituito presso la Presidenza della Regione il Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia.

     2. Il Fondo è gestito dal Presidente della Regione ed è destinato a fornire ai familiari delle vittime della violenza mafiosa che si costituiscono parte civile i mezzi per sostenere le relative spese processuali.

     3. Il Fondo è alimentato:

     a) da contributi della Regione siciliana;

     b) da eventuali contributi dello Stato;

     c) da contributi volontari versati da privati, enti od associazioni.

     4. I contributi e le entrate di cui al comma 3 sono versati in un conto corrente speciale intestato al Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia da istituire, previa stipula di apposita convenzione in conformità delle disposizioni della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, e successive modifiche, presso uno degli istituti di credito cui è affidato il servizio di cassa della Regione.

     5. Gli interessi che maturano sul conto corrente speciale di cui al comma 4 sono portati ad incremento del conto stesso.

     6. Sulla gestione del fondo il Presidente della Regione riferisce annualmente alla competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana.

     7. Il contributo della Regione di cui alla lettera a è fissato, per l'anno finanziario 1989, in lire 300 milioni.

 

TITOLO II

    Proroga dei contratti a termine stipulati dai comuni dell'Isola per

l'istruttoria delle domande di sanatoria urbanistica

 

     Art. 8.

     1. I contratti a termine stipulati dai comuni dell'Isola con il personale tecnico in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, modificato con l'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, già prorogati al 30 giugno 1989 con l'articolo 5, comma 3, della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 4, possono essere prorogati o rinnovati, anche se scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sino al 31 gennaio 1990.

 

     Art. 9.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, quantificati in lire 20.318 milioni, di cui lire 19.965 milioni discendenti dall'attuazione dell'art. 8, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     2. Gli oneri relativi agli articoli da 1 a 7, ricadenti negli esercizi successivi, saranno determinati a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

     3. Gli oneri predetti e quello derivante dall'applicazione dell'art. 8 nel 1990, valutato in lire 4.000 milioni, trovano altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 07.09 - Fondi speciali destinati al finanziamento di attività e interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

 

     Art. 10.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20.