Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 04/06/1970 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Con effetto dal 1 gennaio 1970 sono abrogate le seguenti norme di leggi regionali che hanno riflessi finanziari sul bilancio della Regione, per i settori di Amministrazione di seguito riportati: |
Art. 2. Le obbligazioni assunte entro il 31 dicembre 1969 ai termini delle suddette norme abrogate continuano ad esplicare i loro effetti fino alla loro estinzione. |
Art. 3. I posti di professore di ruolo, di aiuto e di assistente nelle Università degli studi della Sicilia, per i quali, con leggi della Regione, è stata autorizzata la stipula di apposite convenzioni [...] |
Art. 4. I decreti legislativi del Presidente della Regione siciliana 19 maggio 1953, n. 4 e 2 aprile 1954, n. 10 sono abrogati a decorrere dalla data di scadenza delle provvidenze di cui alla legge [...] |
Art. 5. Le leggi regionali 28 marzo 1955, n. 20; 13 marzo 1959, n. 6; 31 maggio 1960, n. 19; 9 ottobre 1965, n. 28 sono abrogate a decorrere dall'anno accademico 1973- 1974. |
Art. 6. Le leggi regionali 9 dicembre 1949, n. 65; 3 aprile 1954, n. 8; 23 gennaio 1957, n. 5; 4 aprile 1960, n. 11 e 31 maggio 1960, n. 14, sono abrogate a decorrere dall'anno accademico 1973- 1974. |
Art. 7. (Omissis) |
Art. 8. Il personale di ruolo delle scuole professionali regionali e quello di cui all'art. 4 della legge regionale 16 giugno 1965, n. 15 , che non possa trovare adeguata utilizzazione presso le scuole [...] |
Art. 9. Gli emolumenti spettanti al personale di cui al precedente articolo, nonché i relativi oneri previdenziali ed assistenziali, continueranno a gravare sul capitolo 17401 del bilancio della Regione [...] |
Art. 10. Nessun compenso è dovuto ai dipendenti regionali che vengano chiamati a far parte di comitati, commissioni, consigli e collegi operanti nell'ambito dell'Amministrazione centrale e periferica [...] |
Art. 11. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 5.3.127 - L.R. 4 giugno 1970, n. 5.
Abrogazione di norme di legge aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.
(G.U.R. 4 giugno 1970, n. 27).
Con effetto dal 1 gennaio 1970 sono abrogate le seguenti norme di leggi regionali che hanno riflessi finanziari sul bilancio della Regione, per i settori di Amministrazione di seguito riportati:
Agricoltura e foreste
art. 4 della
art. 7, secondo comma e art. 11 lett. b, della
art. 3 della
artt. 5 e 6, n. 3 della
Enti locali
art. 1, lett. b, della
art. 25, lett. a, della
Industria e commercio
art. 3 della
artt. 28 e 30, lett. b, della
Lavori pubblici
art. 6, lettere b, c, d, e, della
Pubblica istruzione
artt. 7 e 25, ultimo comma, della
art. 7 della
Igiene e sanità
artt. 1, secondo comma, e art. 3 della
Turismo, comunicazioni e trasporti
art. 15 e 32 della
Le obbligazioni assunte entro il 31 dicembre 1969 ai termini delle suddette norme abrogate continuano ad esplicare i loro effetti fino alla loro estinzione.
I posti di professore di ruolo, di aiuto e di assistente nelle Università degli studi della Sicilia, per i quali, con leggi della Regione, è stata autorizzata la stipula di apposite convenzioni con le Università interessate, sono soppressi a decorrere dalla data di scadenza delle convenzioni in atto vigenti e comunque non oltre l'anno accademico 1973- 74.
I decreti legislativi del Presidente della Regione siciliana 19 maggio 1953, n. 4 e 2 aprile 1954, n. 10 sono abrogati a decorrere dalla data di scadenza delle provvidenze di cui alla
Le leggi regionali 28 marzo 1955, n. 20; 13 marzo 1959, n. 6; 31 maggio 1960, n. 19; 9 ottobre 1965, n. 28 sono abrogate a decorrere dall'anno accademico 1973- 1974.
Le leggi regionali 9 dicembre 1949, n. 65; 3 aprile 1954, n. 8; 23 gennaio 1957, n. 5; 4 aprile 1960, n. 11 e 31 maggio 1960, n. 14, sono abrogate a decorrere dall'anno accademico 1973- 1974.
(Omissis) [1].
Il personale di ruolo delle scuole professionali regionali e quello di cui all'art. 4 della
L'utilizzazione del predetto personale sarà disposta con provvedimenti dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione, sentite le amministrazioni interessate.
Gli emolumenti spettanti al personale di cui al precedente articolo, nonché i relativi oneri previdenziali ed assistenziali, continueranno a gravare sul capitolo 17401 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1970 e, per gli esercizi finanziari successivi, sui capitoli corrispondenti della rubrica pubblica istruzione, e saranno corrisposti direttamente dall'Assessorato della pubblica istruzione, mediante aperture di credito in favore del consegnatario cassiere che provvederà ai pagamenti dietro dichiarazione di prestato servizio rilasciata dalle amministrazioni interessate.
Nessun compenso è dovuto ai dipendenti regionali che vengano chiamati a far parte di comitati, commissioni, consigli e collegi operanti nell'ambito dell'Amministrazione centrale e periferica della Regione.
Nessun compenso è altresì dovuto ai dipendenti della Regione che vengano chiamati a far parte dei comitati, consigli, commissioni e collegi di enti regionali o di enti che godano di contributi a carico del bilancio della Regione o che siano sottoposti al controllo della stessa.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 13 della