§ 2.3.10 - L.R. 3 gennaio 1961, n. 1.
Provvedimenti per la lotta contro le malattie sociali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta
Data:03/01/1961
Numero:1


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale dell'igiene e della sanità è autorizzata a sostenere spese per le rette di ricovero presso preventori di bambini predisposti alla tubercolosi.
Art. 2.      Le modalità per i ricoveri di cui al precedente articolo e per il pagamento delle relative rette saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'igiene e la sanità.
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1960-1961 la spesa di lire 350 milioni.
Art. 5.      Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, ricadenti nell'anno finanziario 1960-1961, si fa fronte con le disponibilità del capitolo 47 dello stato di previsione della spesa [...]


§ 2.3.10 - L.R. 3 gennaio 1961, n. 1.

Provvedimenti per la lotta contro le malattie sociali.

(G.U.R. 3 gennaio 1961, n. 1).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale dell'igiene e della sanità è autorizzata a sostenere spese per le rette di ricovero presso preventori di bambini predisposti alla tubercolosi.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Le modalità per i ricoveri di cui al precedente articolo e per il pagamento delle relative rette saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'igiene e la sanità.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1960-1961 la spesa di lire 350 milioni.

     Per gli esercizi successivi sarà provveduto con la legge di bilancio.

 

     Art. 5.

     Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, ricadenti nell'anno finanziario 1960-1961, si fa fronte con le disponibilità del capitolo 47 dello stato di previsione della spesa della Regione siciliana.

     L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

 


[1] Comma abrogato con art. 1 L.R. 4 giugno 1970, n. 5.

[2] Articolo abrogato con art. 1 L.R. 4 giugno 1970, n. 5.