Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta |
Data: | 03/01/1961 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. L'Amministrazione regionale dell'igiene e della sanità è autorizzata a sostenere spese per le rette di ricovero presso preventori di bambini predisposti alla tubercolosi. |
Art. 2. Le modalità per i ricoveri di cui al precedente articolo e per il pagamento delle relative rette saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'igiene e la sanità. |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1960-1961 la spesa di lire 350 milioni. |
Art. 5. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, ricadenti nell'anno finanziario 1960-1961, si fa fronte con le disponibilità del capitolo 47 dello stato di previsione della spesa [...] |
§ 2.3.10 - L.R. 3 gennaio 1961, n. 1.
Provvedimenti per la lotta contro le malattie sociali.
(G.U.R. 3 gennaio 1961, n. 1).
L'Amministrazione regionale dell'igiene e della sanità è autorizzata a sostenere spese per le rette di ricovero presso preventori di bambini predisposti alla tubercolosi.
(Omissis) [1].
Le modalità per i ricoveri di cui al precedente articolo e per il pagamento delle relative rette saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'igiene e la sanità.
(Omissis) [2].
Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1960-1961 la spesa di lire 350 milioni.
Per gli esercizi successivi sarà provveduto con la legge di bilancio.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, ricadenti nell'anno finanziario 1960-1961, si fa fronte con le disponibilità del capitolo 47 dello stato di previsione della spesa della Regione siciliana.
L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
[1] Comma abrogato con art. 1
[2] Articolo abrogato con art. 1