agosto 1953, n. 43 e 31 marzo 1959, n. 10 e disposizioni relative alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica ed artistica"."> § 2.10.116 - L.R. 17 aprile 1965, n. 10.
Integrazioni e modifiche alla legge approvata dall'ARS il 6 novembre 1964, concernente "Modifiche alle leggi regionali 31 gennaio 1957, n. 10, 1° [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:17/04/1965
Numero:10


Sommario
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 2.10.116 - L.R. 17 aprile 1965, n. 10.

Integrazioni e modifiche alla legge approvata dall'ARS il 6 novembre 1964, concernente "Modifiche alle leggi regionali 31 gennaio 1957, n. 10, 1° agosto 1953, n. 43 e 31 marzo 1959, n. 10 e disposizioni relative alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica ed artistica".

(G.U.R. 17 aprile 1965 n. 16).

 

     Artt. 1. - 2. [1].

 

Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Modificano la L.R. 17 aprile 1965, n. 9.