| Settore: | Codici regionali |
| Regione: | Sicilia |
| Materia: | 2. sviluppo sociale |
| Capitolo: | 2.10 istruzione |
| Data: | 17/04/1965 |
| Numero: | 10 |
| Sommario |
| Art. 3. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. |
§ 2.10.116 - L.R. 17 aprile 1965, n. 10.
Integrazioni e modifiche alla legge approvata dall'ARS il 6 novembre 1964, concernente "Modifiche alle leggi regionali 31 gennaio 1957, n. 10, 1° agosto 1953, n. 43 e 31 marzo 1959, n. 10 e disposizioni relative alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica ed artistica".
(G.U.R. 17 aprile 1965 n. 16).
Artt. 1. - 2. [1].
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Modificano la