Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.11 industria ed energia |
Data: | 10/02/1951 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. Per i fini previsti dalla presente legge è autorizzata a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50 la spesa annua di L. 3 milioni. L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare nel [...] |
Art. 5. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. |
§ 3.11.16 - L.R. 10 febbraio 1951, n. 11.
Concorsi a premi per monografie in materia industriale e commerciale.
(G.U.R. 17 febbraio 1951, n. 8).
(Omissis) [1].
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
Per i fini previsti dalla presente legge è autorizzata a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50 la spesa annua di L. 3 milioni. L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1949-50, le conseguenti variazioni utilizzando gli stanziamenti della parte straordinaria del bilancio relativi all'Assessorato dell'industria e del commercio.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. unico della
[1] Articolo abrogato dall'art. unico della
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della