Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.6 enti locali: ordinamento |
Data: | 30/01/1997 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. 1. E' abrogato l'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 45. |
Art. 2. 1. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41. |
Art. 3. 1. Il divieto di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, non opera per i presidenti ed i componenti delle sezioni provinciali eletti alla sezione centrale. |
Art. 4. 1. Nelle more dell'approvazione della legge che definisce i criteri per le nomine dei consigli di amministrazione, e comunque non oltre il 30 giugno 1997, l'amministrazione dell'Ente acquedotti [...] |
Art. 5. 1. E' abrogato l'articolo 5 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33. Pertanto si applica la disciplina di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34. |
Art. 6. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 1.6.114 - L.R. 30 gennaio 1997, n. 3.
Proroga del termine di decadenza dei Comitati regionali di controllo e modifiche alle leggi regionali 3 dicembre 1991, n. 44, 12 novembre 1996, n. 41 e 9 dicembre 1996, n. 45. Norme per l'affidamento a commissari straordinari dell'amministrazione di enti. Modifica alla legge regionale 23 maggio 1991, n. 33.
(G.U.R. 1 febbraio 1997, n. 6).
1. E' abrogato l'articolo 3 della
2. Al comma 3 dell'articolo 3 della
(Omissis).
3. Entro tale termine deve procedersi all'integrale rinnovo del medesimo organo di controllo.
4. Restano salvi i provvedimenti di controllo adottati sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 11 della
1. Il divieto di cui all'articolo 3, comma 4, della
1. Nelle more dell'approvazione della legge che definisce i criteri per le nomine dei consigli di amministrazione, e comunque non oltre il 30 giugno 1997, l'amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.), dello Ente per lo sviluppo agricolo (E.S.A.), dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) e dell'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.) è affidata a commissari straordinari.
2. I commissari straordinari di cui al primo comma sono nominati dal Presidente della Regione su proposta degli Assessori regionali preposti ai rami di Amministrazione di relativa competenza.
1. E' abrogato l'articolo 5 della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.