§ 3.7.22 - L.R. 6 maggio 1981, n. 82.
Provvidenze in favore degli allevatori di bestiame a seguito dei danni causati dalle avversità atmosferiche del gennaio-febbraio 1981.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 zootecnia
Data:06/05/1981
Numero:82


Sommario
Art. 1.      A favore delle aziende agricolo-zootecniche e degli allevamenti danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaiofebbraio 1981, ricadenti nei territori comunali all'uopo proposti [...]
Art. 2.      I sindaci, entro i successivi 30 giorni, verificata la completezza della documentazione prodotta, tenuto conto degli eventuali accertamenti effettuati e delle denunzie presentate alle competenti [...]
Art. 3.      Per venire incontro alle particolari esigenze degli allevamenti bovini ed ovi-caprini ricadenti nelle isole minori, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare [...]
Art. 4.      Per il ripristino del patrimonio zootecnico, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere le provvidenze contributive previste dall'art. 15 della L.R. 20 aprile [...]
Art. 5.      Al fine di favorire l'approvvigionamento di foraggi, mangimi ed altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame, a favore degli allevatori coltivatori diretti, singoli od associati, può [...]
Art. 6.      Il compenso forfettario di cui alla L.R. 9 agosto 1975, n. 52, art. 3, primo comma, è elevato a lire 2.000.
Art. 7.      Per le finalità previste dall'art. 15 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 1.000 milioni.
Art. 8.      All'onere di lire 7.700 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede:
Art. 9.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.7.22 - L.R. 6 maggio 1981, n. 82.

Provvidenze in favore degli allevatori di bestiame a seguito dei danni causati dalle avversità atmosferiche del gennaio-febbraio 1981.

(G.U.R. 9 maggio 1981, n. 23).

 

Art. 1.

     A favore delle aziende agricolo-zootecniche e degli allevamenti danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaiofebbraio 1981, ricadenti nei territori comunali all'uopo proposti per la delimitazione da parte degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, è disposta, anche a titolo di anticipazione sugli interventi previsti dalla L. 25 maggio 1970, n. 364 e successive aggiunte e modificazioni, l'attuazione delle iniziative e degli interventi previsti dalla presente legge.

     Le domande per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, indirizzate ai competenti uffici, debbono essere presentate, tramite i Comuni nei quali gli interessati svolgono la propria attività, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, per singola specie bovina, equina ed ovina-caprina, la consistenza dei capi adulti posseduti e, se del caso, i danni subiti dalle strutture zootecniche e/o dalle produzioni foraggere, il numero e l'età dei soggetti deceduti e/o dispersi con l'indicazione dell'autorità alla quale siano stati eventualmente denunziati i danni sofferti.

     Per poter fruire delle provvidenze di cui al successivo art. 4 gli interessati dovranno inoltre produrre certificazione rilasciata dal veterinario comunale, attestante l'avvenuto decesso dei capi di bestiame, ovvero, per i capi dispersi, copia della denunzia presentata ai competenti organi di polizia giudiziaria [1].

 

     Art. 2.

     I sindaci, entro i successivi 30 giorni, verificata la completezza della documentazione prodotta, tenuto conto degli eventuali accertamenti effettuati e delle denunzie presentate alle competenti autorità, su conforme parere della commissione comunale di cui all'art. 21 della L.R. 1 agosto 1977, n. 74, all'uopo integrata dal veterinario comunale, provvederanno ad approntare appositi elenchi di aventi diritto che, unitamente alle domande e relativa documentazione, verranno trasmesse ai competenti uffici per la concessione ed erogazione delle previste agevolazioni.

     Gli elenchi di cui al precedente comma, in pari data della trasmissione ai competenti uffici, verranno affissi all'albo comunale a termini dell'art. 12, quarto comma, della L.R. 9 maggio 1974, n. 9.

 

     Art. 3.

     Per venire incontro alle particolari esigenze degli allevamenti bovini ed ovi-caprini ricadenti nelle isole minori, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare ai Comuni interessati contributi nella misura di lire 200.000 per capo adulto bovino e/o equino e di lire 20.000 per capo adulto ovi-caprino che i Comuni medesimi sono tenuti a destinare all'acquisto di foraggi e/o mangimi per la costituzione di scorte da destinare agli allevatori interessati nei casi di carente produzione locale di foraggio o nei casi in cui il normale

approvvigionamento è impedito da difficoltà di collegamenti.

     La distribuzione dei foraggi e/o mangimi agli allevatori interessati avverrà previo parere della commissione comunale di cui al precedente art. 2.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1981-1982-1983, la spesa di lire 200 milioni.

 

     Art. 4.

     Per il ripristino del patrimonio zootecnico, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere le provvidenze contributive previste dall'art. 15 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, per l'acquisto di riproduttori bovini, equini ed ovi-caprini, in sostituzione di quelli deceduti e/o dispersi.

     L'aliquota contributiva prevista dalla norma di legge richiamata al precedente comma viene elevata fino ad un massimo del 90%.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di L. 1.500 milioni.

 

     Art. 5.

     Al fine di favorire l'approvvigionamento di foraggi, mangimi ed altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame, a favore degli allevatori coltivatori diretti, singoli od associati, può essere concesso il contributo previsto dall'art. 2, quinto comma, del D.L. 30 agosto 1968, n. 917, convertito in L. 21 ottobre 1968, n. 1088, richiamato dall'art. 5, ultimo comma, della L. 25 maggio 1970, n. 364, fino ad una aliquota massima dell'80% sul prezzo di acquisto delle scorte morte suddette e fino ad un importo massimo di contributo di lire 500.000.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 5.000 milioni.

 

     Art. 6.

     Il compenso forfettario di cui alla L.R. 9 agosto 1975, n. 52, art. 3, primo comma, è elevato a lire 2.000.

     Il rimborso forfettario delle spese di cui alla L.R. 9 agosto 1975, n. 52, art. 3, terzo comma, è elevato a lire 200.

 

     Art. 7.

     Per le finalità previste dall'art. 15 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 1.000 milioni.

 

     Art. 8.

     All'onere di lire 7.700 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede:

     - quanto a lire 2.700 milioni, per le finalità degli artt. 3, 4 e 7, con parte delle economie relative alle assegnazioni dello Stato di cui all'art. 8 della L. 27 dicembre 1977, n. 984, comprese tra le disponibilità del cap. 60763 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo;

     - quanto a lire 5.000 milioni, per le finalità dell'art. 5, con parte delle assegnazioni provenienti dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 14 della legge finanziaria dello Stato per l'anno finanziario 1981.

     Gli oneri ricadenti negli esercizi 1982 e 1983, previsti in lire 200 milioni per ciascun esercizio, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione nell'elemento di programma 5.1.8.4.: «Interventi per lo sviluppo della zootecnia in esecuzione della L. n. 984 del 1977».

 

     Art. 9.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 2 L.R. 29 dicembre 1981, n. 173.