Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 zootecnia |
Data: | 09/08/1975 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. Per la concessione del premio alla nascita dei vitelli in applicazione degli artt. 4 e 6 del regolamento C.E.E. n. 464 del 1975, e del decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del [...] |
Art. 2. Alle operazioni di identificazione e certificazione dei soggetti da premiare, nonché a quelle relative all'acquisto e distribuzione del materiale di identificazione si provvederà in base ai [...] |
Art. 3. Il compenso forfettario previsto dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 1974, n. 18, per le operazioni di identificazione è fissato nella misura di lire 700 per ogni capo identificato e certificato. |
Art. 4. Per le finalità previste dall'art. 4 della L.R. 27 aprile 1973, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni. |
Art. 5. (Omissis) |
Art. 6. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. |
§ 3.7.13 - L.R. 9 agosto 1975, n. 52.
Provvedimenti per l'attuazione dei regimi di premi concernenti il settore zootecnico.
(G.U.R. 16 agosto 1975, n. 35).
Per la concessione del premio alla nascita dei vitelli in applicazione degli artt. 4 e 6 del
Alle operazioni di identificazione e certificazione dei soggetti da premiare, nonché a quelle relative all'acquisto e distribuzione del materiale di identificazione si provvederà in base ai criteri della
Il compenso forfettario previsto dall'art. 2 della
Tale compenso forfettario è comprensivo della indennità di trasferta, eventualmente dovuta, del rimborso delle spese di trasporto e di marchiatura, nonché di eventuale assicurazione contro i rischi connessi all'attività.
A titolo di rimborso forfettario delle spese occorrenti anche per l'approntamento di moduli e stampati sarà corrisposto ai Comuni un importo di lire 150 per ogni soggetto identificato o certificato.
I compensi saranno erogati con le modalità di cui all'art. 5 della
Per le finalità di cui al presente articolo ed al precedente art. 2 è autorizzata la spesa di lire 230 milioni.
Per le finalità previste dall'art. 4 della
(Omissis) [1].
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.
[1] Norma finanziaria ormai priva di efficacia.