§ 3.7.13 - L.R. 9 agosto 1975, n. 52.
Provvedimenti per l'attuazione dei regimi di premi concernenti il settore zootecnico.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 zootecnia
Data:09/08/1975
Numero:52


Sommario
Art. 1.      Per la concessione del premio alla nascita dei vitelli in applicazione degli artt. 4 e 6 del regolamento C.E.E. n. 464 del 1975, e del decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del [...]
Art. 2.      Alle operazioni di identificazione e certificazione dei soggetti da premiare, nonché a quelle relative all'acquisto e distribuzione del materiale di identificazione si provvederà in base ai [...]
Art. 3.      Il compenso forfettario previsto dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 1974, n. 18, per le operazioni di identificazione è fissato nella misura di lire 700 per ogni capo identificato e certificato.
Art. 4.      Per le finalità previste dall'art. 4 della L.R. 27 aprile 1973, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni.
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 3.7.13 - L.R. 9 agosto 1975, n. 52.

Provvedimenti per l'attuazione dei regimi di premi concernenti il settore zootecnico.

(G.U.R. 16 agosto 1975, n. 35).

 

Art. 1.

     Per la concessione del premio alla nascita dei vitelli in applicazione degli artt. 4 e 6 del regolamento C.E.E. n. 464 del 1975, e del decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 17 aprile 1975, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi degli enti locali, provvede al servizio istruttorio e definitorio delle domande di corresponsione del premio stesso presentate dai produttori interessati.

 

     Art. 2.

     Alle operazioni di identificazione e certificazione dei soggetti da premiare, nonché a quelle relative all'acquisto e distribuzione del materiale di identificazione si provvederà in base ai criteri della L.R. 9 maggio 1974, n. 9, e della L.R. 5 luglio 1974, n. 18, ed in conformità alle direttive che saranno emanate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 3.

     Il compenso forfettario previsto dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 1974, n. 18, per le operazioni di identificazione è fissato nella misura di lire 700 per ogni capo identificato e certificato.

     Tale compenso forfettario è comprensivo della indennità di trasferta, eventualmente dovuta, del rimborso delle spese di trasporto e di marchiatura, nonché di eventuale assicurazione contro i rischi connessi all'attività.

     A titolo di rimborso forfettario delle spese occorrenti anche per l'approntamento di moduli e stampati sarà corrisposto ai Comuni un importo di lire 150 per ogni soggetto identificato o certificato.

     I compensi saranno erogati con le modalità di cui all'art. 5 della L.R. 5 luglio 1974, n. 18.

     Per le finalità di cui al presente articolo ed al precedente art. 2 è autorizzata la spesa di lire 230 milioni.

 

     Art. 4.

     Per le finalità previste dall'art. 4 della L.R. 27 aprile 1973, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Norma finanziaria ormai priva di efficacia.