§ 3.2.52 - L.R. 10 dicembre 1985, n. 43.
Provvedimenti finanziari urgenti a favore della ricerca applicata in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:10/12/1985
Numero:43


Sommario
Art. 1.      Per le finalità di cui all'art. 9 della L.R. 5 agosto 1982, n. 88, modificato dall'art. 10 della L.R. 13 dicembre 1983, n. 116, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di lire [...]
Art. 2.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare per l'anno 1986 un contributo di lire 150 milioni a favore del Centro ricerche e studi per lo sviluppo [...]
Art. 3.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere per l'anno 1986 all'Associazione siciliana dei consorzi ed enti di bonifica, di irrigazione e di miglioramento [...]
Art. 4.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, a parziale deroga di quanto previsto negli artt. 10 e 11 della L.R. 21 agosto 1984, n. 50, è autorizzato a utilizzare lo stanziamento [...]
Art. 5.      All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'applicazione dell'art. 1 e ricadente nell'esercizio finanziario 1985, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della [...]
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.2.52 - L.R. 10 dicembre 1985, n. 43.

Provvedimenti finanziari urgenti a favore della ricerca applicata in agricoltura.

(G.U.R. 10 dicembre 1985, n. 55).

 

Art. 1.

     Per le finalità di cui all'art. 9 della L.R. 5 agosto 1982, n. 88, modificato dall'art. 10 della L.R. 13 dicembre 1983, n. 116, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di lire 200 milioni.

 

     Art. 2.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare per l'anno 1986 un contributo di lire 150 milioni a favore del Centro ricerche e studi per lo sviluppo dell'agricoltura meridionale (C.E.R.S.A.M.) di Catania.

 

     Art. 3.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere per l'anno 1986 all'Associazione siciliana dei consorzi ed enti di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario (ASCEBEM) un sussidio di lire 30 milioni per le spese di funzionamento.

 

     Art. 4.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, a parziale deroga di quanto previsto negli artt. 10 e 11 della L.R. 21 agosto 1984, n. 50, è autorizzato a utilizzare lo stanziamento previsto dagli articoli medesimi e dalle norme dagli stessi richiamate solo per la redazione della carta delle utilizzazioni agricole e forestali dei suoli siciliani relativa alle situazioni attuali.

 

     Art. 5.

     All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'applicazione dell'art. 1 e ricadente nell'esercizio finanziario 1985, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi al 1985 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 06.79 - Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi.

     Per le finalità degli artt. 1 e 3 le spese relative agli esercizi finanziari successivi rispettivamente al 1985 ed al 1986 saranno determinati a norma dell'art. 4, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.