Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura: organizzazione |
Data: | 05/05/1966 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Il trattamento economico del personale dell'ERAS vigente alla data di entrata in vigore della L. 10 agosto 1965, n. 21, di cui è menzione nell'art. 28 della predetta legge, è quello costituito, [...] |
Art. 2. Le disposizioni di cui alla L. 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente il conglobamento degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale e di cui al D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373, per il [...] |
Art. 3. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.1.23 - L.R. 5 maggio 1966, n. 7.
Interpretazione autentica dell'art. 28 della L. 10 agosto 1965, n. 21, concernente trasformazione dell'ERAS in ESA.
(G.U.R. 7 maggio 1966, n. 23).
Il trattamento economico del personale dell'ERAS vigente alla data di entrata in vigore della
- dallo stipendio e dagli assegni attribuiti con riferimento alle tabelle statali applicate sulla base della parificazione di grado di cui al decreto interassessoriale 29 luglio 1957, n. 4-628;
- dalla maggiorazione del 20% di cui al
- dagli aumenti periodici per scatti biennali attribuiti nella misura e con le modalità di cui alle deliberazioni dell'ERAS n. 427 del 22 gennaio 1960 e n. 8 del 12 ottobre 1961.
Le disposizioni di cui alla
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.