§ 30.8.14 – D.P.R. 31 gennaio 1975, n. 162.
Regolamento per l'esecuzione della legge 2 febbraio 1974, n. 26, recante integrazioni alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.8 credito navale
Data:31/01/1975
Numero:162


Sommario
Articolo unico.      Le disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 987, per l'esecuzione della legge 9 gennaio 1962, n. [...]
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Istituti autorizzati all'esercizio del credito navale.
Art. 3.  Domanda di ammissione ai benefici di legge.
Art. 4.  Documenti a corredo della domanda.
Art. 5.  Accertamento dei requisiti per l'ammissione ai benefici.
Art. 6.  Priorità.
Art. 7.  Prezzo dei lavori.
Art. 8.  Comunicazione all'azienda od istituto di credito al Ministero del tesoro ed all'impresa richiedente.
Art. 9.  Deliberazione del finanziamento.
Art. 10.  Comunicazione del decreto di concessione del contributo.
Art. 11.  Non cumulabilità del contributo di interesse.
Art. 12.  Liquidazione del contributo di interesse.
Art. 13.  Annullamento del contributo di interesse.


§ 30.8.14 – D.P.R. 31 gennaio 1975, n. 162.

Regolamento per l'esecuzione della legge 2 febbraio 1974, n. 26, recante integrazioni alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale [1].

(G.U. 6 giugno 1975, n. 147).

 

     Articolo unico.

     Le disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 987, per l'esecuzione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, integrate dalle disposizioni di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 945, per l'esecuzione della legge 21 giugno 1964, n. 461, integrativa della legge 9 gennaio 1962, n. 1, sono modificate nel testo che, firmato dai Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, è pubblicato in allegato al presente decreto.

 

 

Regolamento

per l'esecuzione della legge 2 febbraio 1974, n. 26,

recante integrazioni alla legge 9 gennaio 1962, n. 1,

e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale

 

          Art. 1. Definizioni.

     Nel presente regolamento con il termine "legge" è indicata la legge 2 febbraio 1974, n. 26.

     Ai fini dell'applicazione della legge si considerano:

     a) navi da passeggeri: quelle che possono trasportare più di dodici passeggeri;

     b) navi miste: quelle che possono trasportare meno di dodici passeggeri;

     c) navi da carico secco: quelle destinate al trasporto di carichi secchi alla rinfusa, in colli, in contenitori, ecc.;

     d) navi da carico liquido; quelle destinate al trasporto alla rinfusa di carichi liquidi;

     e) navi per carichi plurimi: quelle destinate al trasporto alternativo o contemporaneo di carichi liquidi o secchi;

     f) navi traghetto: quelle destinate al trasporto di automezzi e contenitori con o senza passeggeri al seguito;

     g) rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa: quelli destinati al servizio di rimorchio e/o salvataggio che per le loro caratteristiche tecniche siano stati abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa;

     h) navi da pesca oceanica: quelle a scafo metallico abilitate all'esercizio della pesca oltre gli stretti, munite di idonei impianti per la conservazione del pescato;

     i) navi e galleggianti anche non semoventi a scafo metallico destinati ad attività di ricerca od industriale: quelli adibiti alla ricerca ed allo sfruttamento delle risorse del fondo marino e del relativo sottosuolo, provvisti di sistemazioni specifiche e permanenti atte a tali scopi, costruite sotto la sorveglianza del Registro italiano navale;

     l) lavori di trasformazione: quelli che comportano un radicale mutamento delle caratteristiche principali della nave o del galleggiante (trasformazione del tipo, sostituzione del motore, taglio e allungamento dello scafo, ecc.);

     m) lavori di modificazione: quelli che comportano notevoli innovazioni negli impianti e nelle sistemazioni di bordo (condizionamento d'aria, apparecchiature di governo, alloggio passeggeri, ecc.);

     n) lavori di grande riparazione: quelli di notevole entità necessari per rimettere in efficienza la nave o galleggiante, esclusi i lavori di periodica riclassifica.

     In ogni caso i lavori di trasformazione, modificazione e grande riparazione sono ammissibili al finanziamento di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche, solo quando siano effettuati su navi che all'atto dell'inizio dei lavori siano di età non superiore a 25 anni, salvo deroghe in casi eccezionali per navi aventi speciali caratteristiche.

     L'età della nave ai sensi dell'art. 2 della legge 21 giugno 1964, n. 461, si calcola per differenza tra l'anno in cui è presentata la domanda di ammissione e quello della prima immatricolazione della nave stessa.

 

          Art. 2. Istituti autorizzati all'esercizio del credito navale.

     Le aziende e gli istituti di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che intendono effettuare operazioni di credito navale devono presentare richiesta al Ministero della marina mercantile al fine di regolare i rapporti con lo Stato a mezzo di apposita convenzione.

     La convenzione, che sarà approvata con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro, deve contenere l'impegno dell'azienda o istituto ad uniformarsi alle norme previste dalle leggi sull'esercizio del credito navale e delle relative norme regolamentari.

 

          Art. 3. Domanda di ammissione ai benefici di legge.

     Le imprese che intendono ottenere l'ammissione ai benefici della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, devono presentare, per ciascuna nave o galleggiante, domanda al Ministero della marina mercantile, nonchè alla sezione autonoma "Credito navale" dell'I.M.I., o azienda o istituto di credito che abbia stipulato la convenzione prevista dall'art. 1 della legge.

     La domanda deve essere prodotta in duplice copia di cui una in bollo.

     Nella domanda per nuove costruzioni le imprese devono indicare il tipo, le caratteristiche principali della nave, o del galleggiante, il prezzo presunto dei lavori e dichiarare di essere in possesso dei requisiti per essere proprietarie di navi italiane.

     Nella domanda per i lavori di trasformazione, modificazione, grande riparazione o per acquisto all'estero di navi usate ai sensi della legge 21 giugno 1964, n. 461, le imprese devono indicare gli elementi di individuazione, le caratteristiche principali e la destinazione che sarà data alla nave od al galleggiante, nonchè la natura ed il prezzo presunto dei lavori, ovvero il prezzo di acquisto.

     In ogni caso le imprese devono indicare il cantiere presso il quale i lavori saranno eseguiti e la data di inizio, devono altresì dichiarare se abbiano ottenuto o richiesto per la medesima iniziativa analoghi contributi dallo Stato o da altri enti, a norma di leggi e regolamenti speciali, anche di carattere regionale.

 

          Art. 4. Documenti a corredo della domanda.

     La domanda deve essere, anche successivamente alla sua presentazione, corredata dei seguenti elementi e documenti:

     a) per le nuove costruzioni: piani generali e specifiche della costruzione, peso della nave o del galleggiante scarico e asciutto, ripartito in scafo, apparato motore (ove vi sia) e allestimento, prezzo contrattuale nonchè prezzo degli impianti e delle installazioni destinati all'esercizio dell'attività della nave o del galleggiante non compresi nel prezzo contrattuale. Non appena la costruzione ha raggiunto il 25% di avanzamento dei lavori, le imprese interessate devono inviare apposito certificato del Registro italiano navale;

     b) per i lavori di trasformazione, modificazione e grande riparazione: descrizione tecnica dei lavori con allegati disegni illustrativi degli stessi, indicazione dei quantitativi di materiale da impiegare e della manodopera occorrente, certificato di iscrizione della nave o del galleggiante nei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione con l'indicazione dei servizi cui la nave o il galleggiante è abilitato;

     c) per l'acquisto all'estero di navi o galleggianti usati fino a 3.000 t.s.l. e di età non superiore a dieci anni ai sensi della legge 21 giugno 1964, n. 461, integrata dalla legge 30 maggio 1970, n. 379: certificato dell'autorità marittima straniera, debitamente tradotto ed autenticato, attestante la stazza lorda, i servizi cui la nave o galleggiante è abilitato, nonchè l'anno della prima immatricolazione; descrizione delle caratteristiche della nave o galleggiante distinte in scafo, apparato motore (ove vi sia) e allestimento; indicazione del peso complessivo dell'unità scarica ed asciutta con esclusione della zavorra fissa.

     Le imprese devono, altresì, presentare una relazione sul progettato impiego della nave o del galleggiante ai fini della valutazione della conformità dell'iniziativa all'interesse dell'economia nazionale.

     I documenti e gli elementi di cui al presente articolo devono essere presentati in duplice esemplare al Ministero della marina mercantile.

     Le imprese possono inoltre presentare, e il Ministero della marina mercantile richiedere, gli altri documenti ritenuti necessari.

 

          Art. 5. Accertamento dei requisiti per l'ammissione ai benefici.

     Il Ministero della marina mercantile accerta se le imprese che chiedono l'ammissione ai benefici abbiano a norma di legge i requisiti per essere proprietarie di navi italiane e se le navi o galleggianti cui si riferiscono le richieste, in base alla documentazione prodotta, siano comprese tra quelle indicate dall'art. 2 della legge, avvalendosi, ove occorra, dell'opera del Registro italiano navale.

 

          Art. 6. Priorità.

     Ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge, le imprese di costruzione e riparazione navali faranno pervenire, nell'ultimo trimestre di ogni anno, al Ministero della marina mercantile una relazione sulla situazione delle commesse per lavori navali e delle costruzioni in proprio con le date presunte di consegna e l'indicazione dei tempi e dei livelli di occupazione e di presumibile disponibilità dei singoli scali nell'anno successivo.

     Della commissione ministeriale prevista dal secondo comma dell'art. 4 della legge fanno parte: il direttore generale e il vice direttore generale del naviglio, il dirigente della divisione provvidenze a favore dell'armamento, un rappresentante della Direzione generale navigazione e traffico, un esperto designato dall'armamento, uno dalle organizzazioni rappresentative dei cantieri navali, tre dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su scala nazionale, nonchè due esperti designati dal Ministro per la marina mercantile.

 

          Art. 7. Prezzo dei lavori.

     La valutazione dell'attendibilità del prezzo dei lavori indicato dall'impresa è fatta dal Ministro per la marina mercantile, alla data di raggiungimento di uno stato di avanzamento dei lavori pari al 25%, sulla base del prezzo, a tale data, dei materiali e della manodopera e tenendo conto delle condizioni del mercato, comprendendo le eventuali spese per forniture delle imprese committenti fuori contratto e quelle di primo armamento.

     Per le navi o galleggianti usati acquistati all'estero s'intende come prezzo attendibile quello valutato all'atto dell'autorizzazione all'importazione.

 

          Art. 8. Comunicazione all'azienda od istituto di credito al Ministero del tesoro ed all'impresa richiedente.

     Le risultanze degli accertamenti previsti dal precedente art. 5 ed il prezzo ritenuto attendibile di cui all'art. 7 del presente regolamento sono comunicati dal Ministero della marina mercantile all'impresa richiedente, all'azienda od istituto di credito interessati e al Ministero del tesoro.

 

          Art. 9. Deliberazione del finanziamento.

     L'azienda od istituto di credito, delibera l'importo e le condizioni del finanziamento dandone comunicazione ai Ministeri della marina mercantile e del tesoro.

     Sulla deliberazione del finanziamento il Ministero del tesoro promuove il parere del comitato di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1962, n. 1.

 

          Art. 10. Comunicazione del decreto di concessione del contributo.

     Il Ministero della marina mercantile trasmette copia del decreto di concessione del contributo d'interesse al Ministero del tesoro, all'azienda o istituto di credito ed all'impresa interessata.

 

          Art. 11. Non cumulabilità del contributo di interesse.

     Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, le imprese che successivamente alla presentazione della domanda chiedano per i medesimi lavori analoghi contributi allo Stato o ad altri enti in forza di leggi e regolamenti speciali, anche a carattere regionale, devono darne immediata comunicazione al Ministero della marina mercantile.

     Qualora venga accertato che siano stati corrisposti i contributi di cui al precedente comma, il decreto con il quale è stato concesso il contributo di cui all'art. 4 della legge predetta è annullato e viene fatto obbligo all'impresa interessata di restituire le somme a tale titolo riscosse maggiorate degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della riscossione delle somme stesse.

 

          Art. 12. Liquidazione del contributo di interesse.

     Per ottenere la liquidazione del contributo di interesse per il periodo di somministrazione del finanziamento le imprese devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda in duplice copia, di cui una in bollo, corredata dei seguenti documenti:

     A) per lavori diversi dalla costruzione:

     1) certificato del Registro italiano navale attestante le date di raggiungimento dell'avanzamento del 25% e quella di ultimazione dei lavori;

     2) prospetto rilasciato dall'azienda od istituto che ha concesso il finanziamento, contenente la specifica delle somministrazioni effettuate;

     3) copia del contratto di finanziamento;

     B) per lavori di costruzione:

     1) certificato del Registro italiano navale attestante la data di ultimazione dei lavori;

     2) certificato dell'ufficio di iscrizione attestante che la nave o galleggiante è stata iscritta nei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione nel termine stabilito dal Ministero della marina mercantile;

     3) prospetto rilasciato dall'azienda o istituto di credito, contenente la specifica delle somministrazioni effettuate;

     4) per le navi da pesca oceanica, certificato dell'ufficio d'iscrizione attestante che la nave è a scafo metallico, è abilitata all'esercizio della pesca oltre gli stretti ed è attrezzata per la conservazione del pescato;

     5) per le navi e galleggianti a scafo metallico, anche non semoventi destinati ad attività di ricerca od industriale, certificato dell'ufficio di iscrizione attestante che la costruzione è a scafo metallico, idonea alla ricerca ed allo sfruttamento delle risorse del fondo marino e del relativo sottosuolo, è provvista di sistemazioni specifiche e permanenti atte a tali scopi ed è effettivamente destinata a tale attività;

     6) copia del contratto di finanziamento;

     C) per acquisto di navi usate all'estero di cui alla legge 21 giugno 1964, n. 461:

     1) prospetto rilasciato dall'azienda od istituto che ha concesso il finanziamento contenente la specifica delle somministrazioni effettuate;

     2) copia del contratto di finanziamento.

     Salvo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 5 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, per ottenere la liquidazione del contributo per il periodo di ammortamento le imprese, oltre ai documenti di cui ai precedenti numeri, ove non siano stati già prodotti, devono presentare al Ministero della marina mercantile, in duplice copia, di cui una in bollo, domanda nella quale devono indicare che la nave o galleggiante, nel periodo corrispondente alla rata di ammortamento, ha conservato:

     1) l'iscrizione nella più alta classe del Registro italiano navale ovvero i motivi per i quali la nave o il galleggiante non sia più iscritto nella più alta classe;

     2) i requisiti di nazionalità nel periodo di cui al precedente n. 1).

 

          Art. 13. Annullamento del contributo di interesse.

     Qualora le navi o galleggianti a lavori ultimati non risultassero avere le caratteristiche per essere comprese tra quelle indicate nel primo comma dell'art. 2 della legge e qualora dette unità, e quelle di cui all'art. 2 della legge 21 giugno 1964, n. 461, modificato dall'art. 4 della legge 30 maggio 1970, n. 379, non venissero iscritte nella più alta classe del Registro italiano navale, il Ministro per la marina mercantile procede all'annullamento del decreto di concessione del contributo d'interesse con la conseguente restituzione degli importi indebitamente corrisposti maggiorati degli interessi al tasso legale.

     Il provvedimento con cui viene disposto l'annullamento del decreto suddetto è comunicato dal Ministero della marina mercantile al Ministero del tesoro, all'azienda o istituto di credito ed all'impresa interessata.


[1] Titolo così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 31 gennaio 1975, n. 163.