Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.8 credito navale |
Data: | 31/05/1965 |
Numero: | 945 |
Sommario |
Articolo 1. E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 21 giugno 1964, n. 461, integrativa della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito [...] |
Articolo 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
Art. 1. Disposizioni di carattere generale Le disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 987, per l'esecuzione della legge 9 gennaio 1962, n. [...] |
Art. 2. Età della nave. |
Art. 3. Documenti da presentare a corredo della domanda. |
Art. 4. Determinazione del prezzo. |
Art. 5. Rinvio al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 987. |
§ 30.8.8 – D.P.R. 31 maggio 1965, n. 945.
Regolamento per l'esecuzione della legge 21 giugno 1964, n. 461, integrativa della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale.
(G.U. 7 agosto 1965, n. 197).
E' approvato il regolamento per l'esecuzione della
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Regolamento
per l'esecuzione della
integrativa della
Art. 1. Disposizioni di carattere generale
Le disposizioni contenute nel regolamento approvato con
Art. 2. Età della nave.
L'età della nave è calcolata per differenza tra l'anno in cui è presentata la domanda di ammissione ai benefici della legge e quello della prima immatricolazione della nave stessa.
Art. 3. Documenti da presentare a corredo della domanda.
La domanda di concessione dei benefici previsti dalla legge deve essere corredata dei seguenti documenti:
certificato delle autorità del Paese del quale la nave batte la bandiera attestante la stazza lorda, i servizi cui la nave è abilitata, nonchè l'anno della prima immatricolazione;
descrizione delle caratteristiche della nave distinte in scafo, apparato motore e allestimento;
indicazione del peso complessivo della nave scarica e asciutta con esclusione della zavorra fissa.
A richiesta del Ministero della marina mercantile devono essere presentati una relazione sullo stato di efficienza della nave e la distinta del peso dello scafo, dell'apparato motore e dell'allestimento nonchè gli altri documenti ritenuti opportuni.
I documenti devono essere prodotti in duplice copia e possono essere presentati anche successivamente alla presentazione della domanda.
Art. 4. Determinazione del prezzo.
Il prezzo di acquisto della nave è determinato dal Ministero della marina mercantile sulla base della documentazione di cui all'articolo precedente e tenendo conto dell'andamento del mercato del naviglio usato.
Art. 5. Rinvio al regolamento approvato con
Per quanto non disposto dal presente decreto, si applicano le norme del regolamento approvato col