§ 30.8.11 – L. 30 maggio 1970, n. 379.
Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.8 credito navale
Data:30/05/1970
Numero:379


Sommario
Art. 1.      In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, aumentati dalla legge 21 giugno 1964, n. 461, e dalla legge [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Il primo comma dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, è così modificato
Art. 4.      Il limite di 1.500 tonnellate di stazza lorda stabilito dal primo comma dell'art. 2 della legge 21 giugno 1964, n. 461, è elevato a 3.000 tonnellate
Art. 5.      All'onere di lire 1.200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvederà mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo [...]


§ 30.8.11 – L. 30 maggio 1970, n. 379.

Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale.

(G.U. 22 giugno 1970, n. 155).

 

     Art. 1.

     In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, aumentati dalla legge 21 giugno 1964, n. 461, e dalla legge 24 maggio 1967, n. 451, sono autorizzati limiti di impegno annuali di lire 1.200 milioni per l'anno finanziario 1970, di lire 1.100 milioni per l'anno finanziario 1971, di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973 e di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1974.

 

          Art. 2. [1]

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, è così modificato:

     (Omissis).

 

          Art. 4.

     Il limite di 1.500 tonnellate di stazza lorda stabilito dal primo comma dell'art. 2 della legge 21 giugno 1964, n. 461, è elevato a 3.000 tonnellate.

 

          Art. 5.

     All'onere di lire 1.200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvederà mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 2 febbraio 1974, n. 26.