Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.8 credito navale |
Data: | 21/06/1964 |
Numero: | 461 |
Sommario |
Art. 1. In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, sono autorizzati limiti di impegno annuali di lire [...] |
Art. 2. Il finanziamento di cui all'art. 2 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, può essere concesso, per una durata non eccedente i dieci anni, anche per l'acquisto all'estero di [...] |
Art. 3. All'onere di lire 250.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si provvederà [...] |
§ 30.8.7 – L. 21 giugno 1964, n. 461.
Integrazione dello stanziamento previsto dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, riguardante l'esercizio del credito navale.
(G.U. 4 luglio 1964, n. 162).
In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'articolo 8 della
Il finanziamento di cui all'art. 2 della
Qualora l'acquisto si riferisca a nave di età superiore ad anni cinque, la durata massima di anni dieci del finanziamento è ridotta di altrettanti anni di quanti l'età della nave supera gli anni cinque.
Per i finanziamenti concessi ai sensi dei commi precedenti, lo Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziaria mediante la corresponsione all'impresa medesima - per la durata dei finanziamenti stessi - di un contributo nel pagamento degli interessi nella misura del 3 per cento annuo.
All'onere di lire 250.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si provvederà mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Comma così modificato dall'art. 4 della