Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.2 istituzione e disciplina delle u.s.l. |
Data: | 14/01/1998 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Norme in materia di funzionalità del Policlinico. |
Art. 2. Norme finanziarie. |
Art. 3. Norme in materia di personale delle Aziende sanitarie. |
Art. 4. Centri trasfusionali. |
Art. 5. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 2.2.48 - L.R. 14 gennaio 1998, n. 2.
Interventi urgenti per assicurare la funzionalità del Policlinico di Palermo. Norme in materia di personale delle Aziende sanitarie e di centri trasfusionali.
(G.U.R. 17 gennaio 1998, n. 3).
Art. 1. Norme in materia di funzionalità del Policlinico.
1. [*]
2. [*]
3. [1]
Art. 2. Norme finanziarie. [2]
Art. 3. Norme in materia di personale delle Aziende sanitarie.
1. Per la particolare situazione venutasi a creare con l'entrata in vigore della
2. Le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere applicano le disposizioni di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4. Centri trasfusionali.
1. Al fine di garantire la funzionalità del servizio trasfusionale in attuazione dell'articolo 19 della
2. Il personale del Centro trasfusionale dipendente o convenzionato in servizio alla data di entrata in vigore della
3. Per le finalità del comma 1 il personale dei Centri trasfusionali di Sciacca e Trapani, gestiti in convenzione dalle corrispondenti AVIS, è trasferito rispettivamente all'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento - nelle more dell'attivazione dell'Azienda ospedaliera di Sciacca di cui alla
4. Per il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3, in servizio alla data indicata nei citati commi, con osservanza di un orario non inferiore alle ventotto ore settimanali, si applicano le procedure e i criteri indicati nell'articolo 19, comma 4, della
5. E' soppresso l'articolo 63 della
6. All'onere finanziario previsto per complessive lire 2.300 milioni si farà fronte:
a) quanto a lire 1.150 milioni con parte della disponibilità del capitolo 42802 del bilancio della Regione siciliana;
b) quanto a lire 1.150 milioni con parte della disponibilità del capitolo 42840 del bilancio della Regione siciliana.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[*] Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 444.
[*] Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 444.
[1] Comma omesso in quanto compreso nella declaratoria di illegittimità costituzionale, come risulta dalla parte motiva della predetta sentenza.
[2] Articolo omesso in quanto compreso nella declaratoria di illegittimità costituzionale come risulta dalla parte motiva della predetta sentenza).