Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.2 istituzione e disciplina delle u.s.l. |
Data: | 13/12/1983 |
Numero: | 121 |
Sommario |
Art. 1. Ferma restando la previsione di cui al quinto comma dell'art. 71 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, le Unità sanitarie locali sono autorizzate ad espletare tutti i concorsi già banditi e non [...] |
Art. 2. Per particolari, inderogabili esigenze assistenziali e fino all'espletamento dei concorsi pubblici regionali, l'Assessorato regionale della sanità autorizza le Unità sanitarie locali, su [...] |
Art. 3. I termini di cui al primo e quarto comma dell'art. 5 della L.R. 30 maggio 1983, n. 45, rispettivamente 31 dicembre 1983 e 31 ottobre 1983, sono prorogati al 30 giugno 1984. |
Art. 4. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 2.2.24 - L.R. 13 dicembre 1983, n. 121.
Provvedimenti urgenti in materia di assistenza sanitaria.
(G.U.R. 14 dicembre 1983, n. 53).
Ferma restando la previsione di cui al quinto comma dell'art. 71 del
Le Commissioni giudicatrici, ad eccezione di quelle per i succitati concorsi riservati, sono integrate da tre membri eletti dal Comitato di gestione con voto limitato a uno.
Il predetto Assessorato, riconosciuta la regolarità delle procedure concorsuali, provvede all'approvazione della graduatoria ed alla contestuale nomina dei vincitori.
Per particolari, inderogabili esigenze assistenziali e fino all'espletamento dei concorsi pubblici regionali, l'Assessorato regionale della sanità autorizza le Unità sanitarie locali, su richiesta delle stesse, a ricoprire, mediante incarichi temporanei semestrali non rinnovabili, i posti vacanti, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi mediante trasferimento interno o comando o utilizzazione delle graduatorie degli enti di cui al precedente articolo.
I predetti incarichi saranno conferiti con le procedure di cui all'art. 3 del
Per le medesime esigenze indilazionabili di cui sopra, le Unità sanitarie locali possono provvedere direttamente alla copertura dei posti disponibili per assenza o impedimento del titolare utilizzando, qualora non sia possibile provvedere con trasferimenti interni, le graduatorie degli enti le cui funzioni sono state trasferite alle Unità sanitarie medesime ed, in mancanza di graduatorie formulate, con le modalità di cui al comma precedente [1].
I termini di cui al primo e quarto comma dell'art. 5 della
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] V. art. 5