§ 2.1.61 - L.R. 21 aprile 1995, n. 39.
Individuazione azienda di riferimento per l'emergenza di secondo livello "Ospedali civili riuniti" di Sciacca. Abrogazione di norme. Modifiche alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria: organizzazione
Data:21/04/1995
Numero:39


Sommario
Art. 1.      1. In deroga alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, in considerazione delle specifiche caratteristiche del territorio, è altresì [...]
Art. 2. 
Art. 5.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.1.61 - L.R. 21 aprile 1995, n. 39.

Individuazione azienda di riferimento per l'emergenza di secondo livello "Ospedali civili riuniti" di Sciacca. Abrogazione di norme. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.

(G.U.R. n. 22 del 26 aprile 1995).

 

Art. 1.

     1. In deroga alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, in considerazione delle specifiche caratteristiche del territorio, è altresì individuato, quale azienda di riferimento per l'emergenza di secondo livello, l'ospedale "Ospedali civili riuniti" di Sciacca.

     2. L'attivazione dell'azienda di cui al comma 1 è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

 

     Art. 2. [1].

 

     Artt. 3. - 4. [2].

 

     Art. 5.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Modifica la L.R. 11 aprile 1995, n. 34.

[2] Modificano la L.R. 3 novembre 1993 n. 30.