§ 1.4.147 - Decreto Presidenziale 2 ottobre 1997, n. 38.
Recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale concernente il personale dell'Amministrazione regionale per l'anno 1997.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:02/10/1997
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione, durata e destinatari.
Art. 2.  Stipendi tabellari.
Art. 3.  Indennità di amministrazione.
Art. 4.  Modifiche all'art. 18 del D.P. Reg. n. 11/95.
Art. 5.  Gestione del Fondo efficienza servizi ed attuazione degli interventi.
Art. 6.  Missioni.
Art. 7.  Fondo efficienza servizi.
Art. 8.  Articolazione orario di lavoro.
Art. 9.  Modifiche all'allegato C al D.P.Reg. n. 11/95.
Art. 10.  Indennità al personale del Corpo regionale delle foreste.
Art. 11.  Quantificazione degli oneri e copertura finanziaria.
Art. 12.      1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.


§ 1.4.147 - Decreto Presidenziale 2 ottobre 1997, n. 38.

Recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale concernente il personale dell'Amministrazione regionale per l'anno 1997.

(G.U.R. 15 ottobre 1997, n. 57).

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

 

     Visti gli artt. 14, lett. q), e 20 dello Statuto;

     Vista la legge regionale 19 luglio 1991, n. 38, recante "Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale";

     Vista la legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 ed, in particolare, l'art. 20;

     Vista la legge regionale 27 maggio 1997, n. 16;

     Visto il decreto presidenziale 20 gennaio 1995, n. 11, recante: "Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994-1996 - Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 ed il 28 dicembre 1994" e successive modifiche ed integrazioni;

     Vista l'ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale relativo all'anno 1997, concernente il personale dell'Amministrazione regionale, sottoscritto in data 26 maggio 7 luglio 1997 tra la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali CGIL, UIL-EE.LL., FIST-CISL, SADIRS- CISAS, UGL, CONFSAL-AA.LL., CISAL-CASIL, RDB-CUN, DIRSI-CONFEDIR, USPPI- CILDI-FILDI, SIAD-FAILEA-FALCEV;

     Rilevato che la Giunta regionale nella seduta del 9 luglio 1997, ha esaminato favorevolmente la suddetta ipotesi di accordo;

     Rilevato che la Commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, nella seduta n. 76 del 16 luglio 1997, ha espresso parere favorevole sulla predetta ipotesi di accordo;

     Vista la deliberazione n. 316 della Giunta regionale adottata nella seduta del 22 luglio 1997 - con cui è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 19 luglio 1991, n. 38, la sottoscrizione dell'accordo per il rinnovo contrattuale relativo all'anno 1997, concernente il personale dell'Amministrazione regionale;

     Rilevato che la Corte dei conti ha registrato in data 24 settembre 1997, reg. n. 1, fg. n. 89, la citata deliberazione n. 316/97;

     Vista la deliberazione n. 378 della Giunta regionale, adottata nella seduta del 30 settembre 1997 concernente il recepimento e la conseguente emanazione delle norme risultanti dal citato accordo sindacale;

 

Decreta:

 

Art. 1. Campo di applicazione, durata e destinatari.

     1. In applicazione dell'art. 20 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, la decorrenza e la durata della contrattazione regionale è conformata, a far data dall'1 gennaio 1998 ai termini definiti ai sensi del 5° comma dell'art. 45 del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. A tal fine è prorogata fino al 31 dicembre 1997 la disciplina emanata con D.P. Reg. n. 11/95, relativa alla parte normativa, salvo le integrazioni, modifiche e abrogazioni di cui agli articoli seguenti ed è regolata con il presente decreto la parte economica per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1997.

     3. I benefici economici scaturenti dagli istituti previsti dal presente decreto si applicano esclusivamente al personale di cui all'art. 1, D.P.Reg. n. 11/95, in servizio alla data dell'1 gennaio 1997 o, se assunto successivamente, dalla data di assunzione, con le decorrenze previste, per ciascuno di essi, dagli articoli seguenti.

 

     Art. 2. Stipendi tabellari.

     1. Con decorrenza dalle date sottoindicate gli stipendi tabellari stabiliti dalla tabella A allegata al D.P. Reg. n. 11/95, sono incrementati nelle seguenti misure mensili lorde:

 

 

---------------------------------------------------------------

  Qualifica e        1-1-1997               1.6.1997

    livello             lire                   lire

  funzionale

---------------------------------------------------------------

I                      72.000                75.000

II                     76.000                79.000

III                    79.000                83.000

IV                     82.000                88.000

V                      86.000                92.000

VI                     99.000               102.000

VII                   100.000               106.000

VIII                  116.000               123.000

Dirigente superiore   134.000               137.000

Direttore             179.000               183.000

Segretario generale   193.000               203.000

     2. I nuovi stipendi tabellari annui, a regime dal 1° giugno 1997 sono

rideterminati nei seguenti importi:

 

liv. I                            9.285.407

liv. II                          10.407.267

liv. III                         11.728.292

liv. IV                          12.898.678

liv. V                           14.433.627

liv. VI                          15.922.368

liv. VII                         18.208.602

liv. VIII                        23.398.766

Dirigente superiore              31.861.451

Direttore                        42.961.801

Segretario generale              47.173.000

 

     3. Gli incrementi tabellari previsti dal 1° comma si applicano, con le medesime decorrenze, alle posizioni economiche indicate dalla tabella B allegata al D.P.Reg. n. 11/95 e successive modifiche ed integrazioni.

     4. Gli incrementi dello stipendio tabellare hanno effetto, con la medesima decorrenza, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.

 

     Art. 3. Indennità di amministrazione.

     1. Al fine di un progressivo riequilibrio della retribuzione spettante al personale dei diversi ruoli dell'Amministrazione regionale, dal 1° gennaio 1997, ai dipendenti dell'Amministrazione regionale in servizio alla stessa data, compete l'indennità di amministrazione cui si applicano le disposizioni dell'art. 9, II c., del D.P. n. 11/95 con esclusione degli effetti sulla tredicesima mensilità, nelle misure mensili lorde sottoelencate, per dodici mensilità:

 

liv. I                            62.000

liv. II                           62.000

liv. III                          71.000

liv. IV                           86.000

liv. V                            91.000

liv. VI                          110.000

liv. VII                         150.000

liv. VIII                        314.000

Dirigente superiore              421.000

Direttore                        666.000

Segretario generale              686.000

 

 

     Art. 4. Modifiche all'art. 18 del D.P. Reg. n. 11/95. [1]

 

     Art. 5. Gestione del Fondo efficienza servizi ed attuazione degli interventi. [2]

 

     Art. 6. Missioni.

     1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n. 46/95 al personale dell'Amministrazione regionale si applica il trattamento economico e giuridico previsto in materia di missioni per i dipendenti civili dello Stato, secondo l'equiparazione tra le qualifiche stabilite con i decreti dell'Assessore destinato alla Presidenza del 10 agosto 1993 e del 28 novembre 1994, da modificare omologando i trattamenti del dirigente a quelli del dirigente superiore.

     2. La somma destinata alla copertura finanziaria degli oneri discendenti dal presente articolo è pari agli stanziamenti dei relativi capitoli del bilancio di previsione 1997, nonché alla quota integrativa prevista dall'art. 2, comma 2, della legge 27 maggio 1997, n. 16. Tale quota integrativa sarà prioritariamente destinata alla stipula della polizza assicurativa prevista all'art. 16 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44.

 

     Art. 7. Fondo efficienza servizi.

     1. L'importo del Fondo efficienza servizi per il 1997 è pari agli stanziamenti previsti per ciascun ramo di amministrazione dal bilancio di previsione 1997.

 

     Art. 8. Articolazione orario di lavoro.

     1. L'orario di lavoro può essere articolato su 5 o 6 giorni lavorativi.

     2. Le modalità attuative saranno stabilite mediante contrattazione decentrata ai sensi della legge n. 38/91, sulla base di apposito protocollo d'intesa stipulato tra le parti per garantire uniformità di criteri generali.

     3. Nell'ipotesi di rientro pomeridiano per assolvere il debito d'orario sarà corrisposta un'indennità di mensa.

 

     Art. 9. Modifiche all'allegato C al D.P.Reg. n. 11/95.

     1. Previa contrattazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 38/91 si procederà ad una revisione dell'accordo quadro allegato C al decreto presidenziale 20 gennaio 1995, n. 11.

     2. [3].

 

     Art. 10. Indennità al personale del Corpo regionale delle foreste.

     1. L'indennità mensile di cui all'art. 42, 1° comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, in caso di sopravvenuta mancanza di presupposti previsti nella stessa norma e successive modifiche ed integrazioni per la sua erogazione, entra a far parte quale maturato economico della retribuzione e può essere nuovamente erogata solo per differenza tra la misura precedentemente goduta e la nuova misura spettante.

 

     Art. 11. Quantificazione degli oneri e copertura finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 2 e 3, indicati nell'allegato prospetto e quantificati in L. 69.998.725.000 per l'anno 1997 si provvede, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, mediante utilizzo del fondo destinato alla contrattazione previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 38/91 - cap. 21262.

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 6, quantificati in L. 31.625 milioni si fa fronte con gli stanziamenti dei relativi capitoli del bilancio di previsione 1997, e con lo stanziamento di L. 8.000 milioni previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, cap. 21262 - fondo destinato alla contrattazione.

     3. L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, su proposta delle competenti amministrazioni.

     4. Nelle more delle variazioni di bilancio di cui al precedente comma, le competenti amministrazioni sono autorizzate a procedere agli impegni ed a disporre i relativi pagamenti sui pertinenti capitoli di spesa per il personale.

 

     Art. 12.

     1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

 

 

Allegati

(Omissis).

 

 


[1] Modifica ed integra l'art. 18 del Decreto Presidenziale 20 gennaio 1995, n. 11.

[2] Integra l'art. 21 del Decreto Presidenziale 20 gennaio 1995, n. 11.

[3] Modifica l'accordo quadro allegato C al Decreto Presidenziale 20 gennaio 1995, n. 11.