§ 93.14.35 - Legge 20 gennaio 1997, n. 16.
Ratifica ed esecuzione del protocollo recante emendamenti agli articoli 1 (a), 14 (1) e 14 (3) (b) dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.14 trasporto internazionale
Data:20/01/1997
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo recante emendamenti agli articoli 1(a), 14 (1) e 14 (3) (b) dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del protocollo stesso.
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 93.14.35 - Legge 20 gennaio 1997, n. 16.

Ratifica ed esecuzione del protocollo recante emendamenti agli articoli 1 (a), 14 (1) e 14 (3) (b) dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993

(G.U. 12 febbraio 1997, n. 35, S.O.)

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo recante emendamenti agli articoli 1(a), 14 (1) e 14 (3) (b) dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del protocollo stesso.

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     Protocollo di emendamento dell'articolo 1(a), articolo 14 (1) e articolo 14 (3) (b) dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

     (Omissis)