Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.1 tributi |
Data: | 01/12/2004 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Rideterminazione addizionale regionale IRPEF). |
Art. 2. (Erogazione a titolo di anticipazione ai Consorzi di bonifica di Terre d’Apulia, Stornara e Tara, Ugento li Foggi e di Arneo). |
§ VI.1.12 - L.R. 1 dicembre 2004, n. 22.
“Addizionale regionale IRPEF e misure finanziarie straordinarie per i Consorzi di bonifica”.
(B.U. 1 dicembre 2004, n. 143 – suppl.).
Art. 1. (Rideterminazione addizionale regionale IRPEF).
1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2005, l’addizionale regionale IRPEF di cui all’articolo 50 del
Art. 2. (Erogazione a titolo di anticipazione ai Consorzi di bonifica di Terre d’Apulia, Stornara e Tara, Ugento li Foggi e di Arneo).
1. In considerazione dei tempi necessari per mettere a regime i ruoli di contribuenza dei Consorzi di bonifica di Terre d’Apulia, Stornara e Tara, Ugento li Foggi e di Arneo, a seguito dell’attuazione dell’articolo 16 della
2. Il finanziamento deve essere destinato unicamente al pagamento delle retribuzioni del personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i suddetti Consorzi e dell’Unione regionale delle bonifiche, confermando quanto stabilito dall’articolo 1 della
3. I Consorzi di bonifica, ad avvenuta riscossione dei nuovi ruoli da emettere sulla base dei ruoli di contribuenza approvati con deliberazioni del Consiglio regionale, provvedono alla restituzione delle somme anticipate dalla Regione.
4. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate, per le finalità di cui al comma 2, con atto del Dirigente del Settore agricoltura per dieci mensilità al Consorzio di bonifica di Arneo, per cinque mensilità al Consorzio di bonifica Terre d’Apulia, per tre mensilità ciascuno ai Consorzi di bonifica di Stornara e Tara e Ugento li Foggi, e comunque entro il limite dello stanziamento autorizzato con la presente legge.