§ V.5.55 - L.R. 4 settembre 2001, n. 25.
Semplificazione adempimenti per il rilascio della concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee per le utenze minori.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:04/09/2001
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Proroga termini).
Art. 2. 
Art. 3.  (Presentazione delle denunce).


§ V.5.55 - L.R. 4 settembre 2001, n. 25.

Semplificazione adempimenti per il rilascio della concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee per le utenze minori.

(B.U. 7 settembre 2001, n. 137).

 

Art. 1. (Proroga termini).

     1. Il termine disposto dalla legge regionale 6 settembre 1999, n. 26, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 8, per la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati, nonché per la denuncia dei pozzi ai sensi dell'articolo 10 del decreto 12 luglio 1993, n. 275, viene prorogato al 31 dicembre 2001. La stessa scadenza è fissata per i pozzi a suo tempo autorizzati all'estrazione ai termini dell'articolo 7, comma 6 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3. (Presentazione delle denunce).

     1. L'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 8 è abrogato.

     2. La presentazione delle denunce da effettuarsi presso le Amministrazioni provinciali competenti, nel termine di cui all'articolo 1 della presente legge, estingue ogni illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 17 agosto 1999, n. 290.

 

 


[1] Articolo sostituito dall’art. 1 della L.R. 17 dicembre 2001, n. 36. Inserisce l'art. 6 bis nella L.R. 5 maggio 1999, n. 18.