§ V.5.23 - L.R. 15 Aprile 1992, n. 9. - Interventi selvicolturali
ammissibili ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 431 e delle norme regionali attuative in materia di tutela delle zone di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:15/04/1992
Numero:9

§ V.5.23 - L.R. 15 Aprile 1992, n. 9. - Interventi selvicolturali

ammissibili ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 431 e delle norme regionali attuative in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale [*].

 

     Art unico.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 e delle norme della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 e successive proroghe, fra le attività selvicolturali sono compresi i seguenti interventi:

     a) i tagli di utilizzazione con riserve di matricine dei boschi cedui;

     b) i tagli di avviamento dei boschi cedui al governo in alto fusto;

     c) i tagli di utilizzazione saltuari, da dirado nonchè quelli periodici (tagli intercalari) dei boschi da alto fusto;

     d) i tagli colturali fitosanitari, di espurgo, di ripulitura, di sfollamento e delle piante danneggiate dal fuoco, nonché tutte le altre attività selvicolturali previste ed autorizzate dalle leggi e regolamenti forestali vigenti in materia.

     2. Gli interventi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) si attuano nelle forme previste ed autorizzate dalle leggi e regolamenti forestali vigenti in materia e per essi non è richiesta, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, l'autorizzazione di cui all'art. 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 a condizione che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.

 

 


[*] BUR n. 93 straord. del 14 maggio 1992.