Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 15/04/1992 |
Numero: | 9 |
§ V.5.23 - L.R. 15 Aprile 1992, n. 9. - Interventi selvicolturali
ammissibili ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 431 e delle norme regionali attuative in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale [*].
Art unico.
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della
a) i tagli di utilizzazione con riserve di matricine dei boschi cedui;
b) i tagli di avviamento dei boschi cedui al governo in alto fusto;
c) i tagli di utilizzazione saltuari, da dirado nonchè quelli periodici (tagli intercalari) dei boschi da alto fusto;
d) i tagli colturali fitosanitari, di espurgo, di ripulitura, di sfollamento e delle piante danneggiate dal fuoco, nonché tutte le altre attività selvicolturali previste ed autorizzate dalle leggi e regolamenti forestali vigenti in materia.
2. Gli interventi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) si attuano nelle forme previste ed autorizzate dalle leggi e regolamenti forestali vigenti in materia e per essi non è richiesta, ai sensi dell'art. 1 della
[*] BUR n. 93 straord. del 14 maggio 1992.