§ IV.1.23 - L.R. 7 settembre 1979, n. 64. - Ripresa e sviluppo della
molluschicoltura, miglioramento sistemi di raccolta dei molluschi lamellibranchi a sviluppo naturale - Provvidenze per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:07/09/1979
Numero:64


Sommario
Art. 1.  La Regione, nel rispetto della legge n. 192 del 2 maggio 1977, assume idonee iniziative rivolte alla ripresa ed allo sviluppo della molluschicoltura nonché al miglioramento dei sistemi di raccolta [...]
Art. 2.  Le provvidenze della presente legge riguardano in particolare:
Art. 3.  La concessione delle provvidenze di cui all'art. 1 della presente legge avviene attraverso un piano annuale di interventi a favore della produzione, della depurazione e della commercializzazione.
Art. 4.  Al fine della concessione delle provvidenze per la realizzazione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione, gli interessati debbono far pervenire all'Assessorato regionale alla [...]
Art. 5.  Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui al primo comma del precedente art. 1 vanno indirizzate all'Assessorato regionale all'Agricoltura, corredate dagli elaborati progettuali, dalla [...]
Art. 6.  Gli Assessorati all'Agricoltura ed alla Sanità si avvalgono, ai fini dell'istruttoria delle domande di contributo di cui ai precedenti artt. 4 e 5, dei propri servizi tecnici e degli altri uffici [...]
Art. 7.  Le provvidenze di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 2 consistono in contributi in conto capitale nella misura massima del 25 per cento della spesa ammessa, ovvero, in alternativa, nella [...]
Art. 8.  La concessione delle provvidenze per gli impianti di depurazione è subordinata alla condizione che le dimensioni dell'impianto non siano inferiori a 300 mq. di superficie utile delle vasche di [...]
Art. 9.  I contributi per l'adeguamento igienico dei locali di vendita al dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi, compresi i chioschi, sono così determinati: 70% della spesa ammessa a contributo.
Art. 10.  Prima che sia trascorso il termine di dieci anni dalla data di realizzazione delle opere attuate con i benefici della presente legge, i relativi beni non potranno essere alienati o distolti dalla [...]
Art. 11. 
Art. 12.  - 13. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).


§ IV.1.23 - L.R. 7 settembre 1979, n. 64. - Ripresa e sviluppo della

molluschicoltura, miglioramento sistemi di raccolta dei molluschi lamellibranchi a sviluppo naturale - Provvidenze per la realizzazione di una rete di impianti di depurazione molluschi [1].

 

Art. 1. La Regione, nel rispetto della legge n. 192 del 2 maggio 1977, assume idonee iniziative rivolte alla ripresa ed allo sviluppo della molluschicoltura nonché al miglioramento dei sistemi di raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale.

     La Regione, in considerazione del previsto incremento della molluschicoltura e della necessità del trattamento igienico anche dei prodotti di origine extraterritoriale, nazionali ed esteri, immessi nel mercato interno, favorisce la realizzazione di una adeguata rete regionale di impianti di depurazione di molluschi eduli lammellibranchi in conformità dei requisiti prescritti dalla legge n. 192 del 2 maggio 1977.

     La Regione, infine, favorisce l'adeguamento igienico dei locali di vendita al dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi, compresi i chioschi, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 11 della suddetta legge 192 del 2 maggio 1977.

 

     Art. 2. Le provvidenze della presente legge riguardano in particolare:

     1) le opere di realizzazione, ampliamento e miglioramento di vivai di molluschi eduli lamellibranchi e di impianti fissi o galleggianti, per la coltivazione, l'allevamento, l'ingrassamento e il deposito degli stessi molluschi;

     2) le opere, le attrezzature e le pertinenze destinate alla raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale;

     3) le opere di realizzazione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

     4) le opere di adeguamento igienico dei locali di vendita al dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi compresi i chioschi nonché l'acquisto delle adeguate attrezzature frigorifere.

 

     Art. 3. La concessione delle provvidenze di cui all'art. 1 della presente legge avviene attraverso un piano annuale di interventi a favore della produzione, della depurazione e della commercializzazione.

     Il piano predisposto dalla Giunta regionale deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno.

     Il piano, in rapporto alle esigenze territoriali, terrà conto delle seguenti priorità:

     1) iniziative dei Comuni, singoli o associati, per la realizzazione di impianti di depurazione;

     2) iniziative di cooperative di molluschicultori o pescatori e loro consorzi;

     3) iniziative di altre imprese specializzate nel settore della molluschicoltura della stabulazione e depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi.

     Per quanto riguarda in particolare gli impianti di depurazione le opere in corso di realizzazione sono ammissibili a contributo solo per l'esercizio 1979, purché i relativi lavori abbiano avuto inizio successivamente alla legge n. 192 del 2 maggio 1977.

 

     Art. 4. Al fine della concessione delle provvidenze per la realizzazione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione, gli interessati debbono far pervenire all'Assessorato regionale alla Sanità, entro il 30 aprile di ogni anno, apposita domanda su carta legale corredata da:

     a) progetto dell'opera, conforme ai requisiti previsti dalla legge n. 192 del 2 maggio 1877 e il computo metrico estimativo;

     b) pianta planimetrica in scala 1 a 100 della zona destinata all'impianto estesa per un raggio di almeno 1.000 metri dall'impianto stesso;

     c) relazione tecnica dalla quale risultino in dettaglio le prescritte modalità di trattamento ed ogni altro utile elemento inerente al processo di depurazione;

     d) preventivo delle spese;

     e) autorizzazione dell'autorità marittima competente alla captazione delle acque destinate al rifornimento degli impianti di depurazione.

     Al fine della concessione dei contributi per l'adeguamento igienico dei locali di deposito e di vendita al dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi, compresi i chioschi, gli interessati devono rivolgere apposita domanda all'Assessorato alla Sanità, entro lo stesso termine di cui al primo comma del precedente articolo; la domanda, corredata di un dettagliato preventivo di spesa, deve essere munita del parere favorevole dell'ufficio sanitario e dell'ufficio tecnico del Comune.

     Per l'anno 1979 il termine di cui al presente articolo scade il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui al primo comma del precedente art. 1 vanno indirizzate all'Assessorato regionale all'Agricoltura, corredate dagli elaborati progettuali, dalla relazione tecnico-finanziaria e dal computo metrico entro i termini indicati dal precedente art. 4.

 

     Art. 6. Gli Assessorati all'Agricoltura ed alla Sanità si avvalgono, ai fini dell'istruttoria delle domande di contributo di cui ai precedenti artt. 4 e 5, dei propri servizi tecnici e degli altri uffici competenti della Regione.

     Per l'esame di idoneità dei progetti relativi agli stabilimenti di depurazione dei molluschi e per il collaudo delle opere eseguite può essere richiesto il contributo tecnico di esperti esterni.

 

     Art. 7. Le provvidenze di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 2 consistono in contributi in conto capitale nella misura massima del 25 per cento della spesa ammessa, ovvero, in alternativa, nella concessione del concorso regionale sugli interessi per prestiti di durata decennale da contrarsi con gli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento.

     Il concorso negli interessi è pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di interesse praticato dagli stessi istituti di credito agrario - entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dell'Agricoltura e Foreste - e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate in modo che a carico dei beneficiari resti un tasso del 4%.

     L'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo è tenuto a rilasciare fideiussioni alle Cooperative dei produttori di molluschi eduli lamellibranchi e loro consorzi sui mutui di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 8. La concessione delle provvidenze per gli impianti di depurazione è subordinata alla condizione che le dimensioni dell'impianto non siano inferiori a 300 mq. di superficie utile delle vasche di depurazione.

     I contributi sono così determinati:

     a) iniziative dei Comuni e loro consorzi: contributo in conto capitale nella misura del 100% della spesa ammessa;

     b) iniziative delle cooperative e loro consorzi: contributo in conto capitale nella misura del 50% della spesa ammessa e, per la restante parte, contributo in conto interessi con le modalità di cui al precedente art. 7, comma secondo e terzo;

     c) iniziative di altre imprese di molluschicoltura, stabulazione e depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi che dimostrino di avere una produzione ovvero una lavorazione propria o adeguata alla capacità dell'impianto di depurazione di cui si chiede il finanziamento: contributo in conto capitale nella misura del 30% della spesa ammessa e, per la restante parte, contributo in conto interessi con le modalità di cui al precedente art. 7, comma 2° e 3°.

 

     Art. 9. I contributi per l'adeguamento igienico dei locali di vendita al dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi, compresi i chioschi, sono così determinati: 70% della spesa ammessa a contributo.

 

     Art. 10. Prima che sia trascorso il termine di dieci anni dalla data di realizzazione delle opere attuate con i benefici della presente legge, i relativi beni non potranno essere alienati o distolti dalla loro destinazione senza il preventivo benestare notificato dal Presidente della Giunta regionale.

     Le provvidenze previste dalla presente legge, qualora si riferiscano ad iniziative di Comuni o di Cooperative, singoli o associati in consorzi, saranno liquidate in corso d'opera in base agli stati di avanzamento, vistati dai servizi tecnici della Regione, dei progetti autorizzati ed ammessi a contributo ed inseriti nell'apposito piano di finanziamento predisposto dall'organo competente della stessa Regione.

 

     Art. 11. [2]

 

     Art. 12. - 13. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).

 

 


[1] Modificata dalla L.R. n. 36 del 26 giugno 1981.

[2] Abroga la L.R. n. 13 del 25 gennaio 1975.