Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 trasporti |
Data: | 08/01/1992 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Bacini di traffico. |
Art. 3. Titolarità e gestione dei bacini di traffico. |
Art. 4. Attribuzioni locali. |
Art. 5. Attribuzioni della Regione. |
Art. 6. Piani dei trasporti di bacino. |
Art. 7. Piano dei trasporti di bacino - Formazione ed approvazione. |
Art. 8. Istituzione delle autolinee. |
Art. 9. Gestione. |
Art. 10. Finanziamenti. |
Art. 11. Piano dei trasporti di bacino - Prima adozione. |
Art. 12. Attribuzioni delle competenze - Decorrenza. |
Art. 13. Trasferimento degli atti. |
Art. 14. Trasferimento di personale regionale. |
Art. 15. Abrogazioni. |
§ V.4.12 - L.R. 8 gennaio 1992, n. 3. - Disciplina delle funzioni
amministrative in materia di trasporti pubblici locali. [*]
(B.U. 22 gennaio 1992, n. 14 suppl.)
Titolo I
FINALITA'
Art. 1. Finalità.
1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel settore dei trasporti pubblici automobilistici di interesse locale in conformità ai principi stabiliti dalla
Titolo II
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO
Capo I
INDIVIDUAZIONE DEI BACINI DI TRAFFICO
Art. 2. Bacini di traffico.
1. Il territorio regionale è suddiviso in bacini di traffico la cui estensione coincide con i territori delle Province pugliesi e della Città Metropolitana di Bari, fatte salve le determinazioni del Consiglio regionale in sede di approvazione del piano regionale dei trasporti.
Art. 3. Titolarità e gestione dei bacini di traffico.
1. In ciascun bacino di traffico le funzioni amministrative nel settore dei trasporti pubblici automobilistici di interesse locale sono esercitate dalla Provincia o Città Metropolitana competente, fatte salve le attribuzioni dei Comuni nell'ambito dei propri territori.
2. Ove il bacino di traffico non coincida con il territorio di una provincia o della città metropolitana, tali funzioni sono esercitate dalla Provincia o Città Metropolitana nel cui territorio si svolge la maggiore percorrenza chilometrica delle autolinee in esercizio nel bacino medesimo.
Capo II
RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE
Art. 4. Attribuzioni locali.
1. La Provincia e la Città Metropolitana svolgono nell'ambito dei propri bacini compiti di pianificazione, programmazione, coordinamento e controllo.
2. Le Province, la Città Metropolitana ed i Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico, nell'ambito delle rispettive competenze, anche con riferimento alle indicazioni previste dalla
3. La Provincia e la Città Metropolitana provvedono, in particolare nell'ambito dei bacini di propria competenza:
a) all'istituzione ed all'esercizio delle autolinee, nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente e delle disposizioni di cui al successivo art. 7;
b) all'erogazione dei contributi di esercizio e in conto investimenti per le autolinee esercitate a totale carico del proprio bilancio;
c) all'autorizzazione dei servizi occasionali;
d) all'approvazione degli orari;
e) all'attività di vigilanza, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 5. Attribuzioni della Regione.
1. Restano ferme le attribuzioni della Regione in materia di:
a) individuazione dei bacini di traffico;
b) autolinee che interessano bacini di competenza di più province;
c) autolinee interregionali;
d) criteri per la determinazione dei parametri di efficienza e di produttività dei servizi di trasporto pubblico, sentite preventivamente le Province e la Città Metropolitana di Bari;
e) determinazione dei contributi per l'esercizio e programmi per gli investimenti relativi agli autoservizi pubblici locali, sentite preventivamente le Province e la Città Metropolitana di Bari limitatamente ai criteri di quantificazione;
f) tariffe minime degli autoservizi pubblici locali;
g) approvazione regolamenti comunali che disciplinano i servizi da noleggio e da piazza e criteri per il rilascio delle relative licenze;
h) approvazione degli organici del personale delle aziende di trasporto;
i) rilevazione dei dati del traffico;
l) indirizzo, coordinamento e vigilanza sulla gestione degli autoservizi;
m) poteri ed interventi previsti dalla legge 15.12.90, n. 385, sentite le Province e la Città Metropolitana di Bari.
2. Le competenze regionali nelle materie di cui alle lettere b), c) ed i) del precedente comma possono essere delegate, previa indicazione preliminare dell'Assessore regionale ai Trasporti, in sede di approvazione dei piani dei trasporti di bacino di cui al successivo art. 6, alla Provincia nel cui territorio si svolge la prevalente percorrenza di servizio delle autolinee.
3. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario nel territorio regionale è esercitata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente secondo le modalità di cui all'art. 7, commi 5 e 6, della presente legge.
4. Nel caso di reiterate violazioni di legge e/o gravi inadempienze nell'esercizio di un servizio di trasporto, la Giunta regionale, nell'ambito della funzione di vigilanza, previa diffida diretta all'Ente locale competente perché provveda entro sessanta giorni, interviene in sostituzione nelle competenze non esercitate dal medesimo Ente locale, anche con nomina di un commissario per un periodo non superiore ad un semestre.
Capo III
PIANI DEI TRASPORTI DI BACINO
Art. 6. Piani dei trasporti di bacino.
1. Il piano dei trasporti di bacino si conforma alle direttive ed ai criteri enunciati dal piano regionale dei trasporti e ne attua le prescrizioni e previsioni.
2. Il piano dei trasporti di bacino:
a) determina il numero e le caratteristiche delle linee automobilistiche di bacino, specificando quelle i cui oneri sono a totale carico dei bilanci provinciali;
b) indica le forme di gestione e le forme di coordinamento dei servizi pubblici di trasporto compresi nel bacino;
c) contiene il piano economico e finanziario per la produzione del servizio nonché per lo sviluppo ed il miglioramento dei trasporti di bacino.
Art. 7. Piano dei trasporti di bacino - Formazione ed approvazione.
1. Il piano dei trasporti di bacino è adottato previa convocazione, da parte dell'ente locale competente, di una Conferenza di servizi a cui partecipano con loro rappresentanze le Province limitrofe, i Comuni e le Comunità montane presenti nel bacino, gli uffici provinciali della Motorizzazione civile trasporti in concessione, la Camera di commercio, industria e artigianato, la Direzione trasporto locale della società Ferrovie dello Stato, le Aziende di promozione turistica e le Associazioni delle aziende di trasporto [1].
2. Almeno trenta giorni prima della data della conferenza, il progetto di piano predisposto dalla Provincia o Città Metropolitana competente, completo di ogni suo elaborato, è fatto tenere alle Amministrazioni convocate ed alle associazioni delle aziende di trasporto.
3. Si applicano al riguardo le norme di cui all'art. 14, commi due e tre, della
4. Il piano dei trasporti di bacino è deliberato dal Consiglio provinciale o metropolitano competente e ha validità triennale. Ciascun piano di bacino rimane efficace fino alla sua sostituzione con il piano successivo [1].
5. Il piano dei trasporti di bacino è approvato, entro novanta giorni dalla trasmissione, dalla Giunta regionale, che può apportarvi solo le modificazioni rese necessarie da esigenze di carattere unitario o di coordinamento ed armonizzazione con gli altri piani di bacino, sentita la Commissione consiliare competente che deve esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta. Decorso infruttuosamente il termine, si prescinde dal parere.
6. Le varianti al piano, giustificate da particolari sopravvenute esigenze connesse alle caratteristiche delle popolazioni e dei territori interessati, sono deliberate dalla Provincia o Città Metropolitana competente ed approvate dalla Giunta regionale con le stesse modalità e gli stessi termini temporali indicati in precedenza.
6 bis. Non sono considerate varianti al piano le modifiche ai programmi di esercizio delle singole autolinee già comprese nel piano quando queste derivino da particolari esigenze di trasporto che siano state acclarate in sede di apposita Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'art. 12 della
7. Le approvazioni da parte della Giunta regionale dei piani di bacino e delle loro varianti costituiscono presupposto necessario e inderogabile per l'istituzione delle autolinee e/o l'attribuzione dei contributi di cui al successivo art. 10.
Art. 8. Istituzione delle autolinee.
1. All'istituzione delle autolinee comunali provvede il Comune con le modalità di cui al
2. Le autolinee di competenza delle Province o della Città Metropolitana sono istituite con il piano e le sue varianti.
3. Le autolinee di competenza regionale sono istituite dalla Regione anche su iniziativa delle Province interessate, con le modalità di cui alla
Art. 9. Gestione.
1. I servizi di trasporto pubblico sono gestiti dai Comuni, dalle Province e dalla Città Metropolitana, per quanto di rispettiva competenza, nelle forme di cui all'art. 22 della legge 8.6.1990, n. 142.
Art. 10. Finanziamenti.
1. La Regione corrisponde alle aziende di trasporto i contributi per l'esercizio e per gli investimenti con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della
a) alle autolinee di competenza regionale;
b) alle autolinee di competenza provinciale, subordinatamente alla approvazione dei piani di trasporto di bacino ai sensi del precedente art. 7;
c) alle autolinee comunali, previa approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 19.3.1982, n. 13.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 11. Piano dei trasporti di bacino - Prima adozione.
1. In attesa dell'approvazione del piano regionale dei trasporti, le Province e la Città Metropolitana adottano comunque il piano dei trasporti di competenza entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data del decreto di cui all'art. 12 della presente legge, in deroga alle disposizioni del precedente art. 6, comma 1.
2. Fino all'approvazione regionale dei piani di bacino, restano fermi il numero, le caratteristiche, le forme di gestione e di finanziamento delle autolinee esistenti.
3. In caso di gravi e persistenti inadempienze dell'ente locale nella adozione o attuazione del piano di bacino o nell'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico, la Giunta regionale, previa diffida diretta all'ente locale perché provveda entro trenta giorni, interviene in sostituzione nelle competenze non esercitate dal medesimo ente locale, anche con nomina di un commissario «ad acta» [3].
Art. 12. Attribuzioni delle competenze - Decorrenza.
1. L'attribuzione delle competenze di cui alla presente legge alle Province ha effetto dalla data che verrà fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su proposta dell'Assessore ai Trasporti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'attribuzione delle competenze di cui alla presente legge alla Città Metropolitana sarà effettuata con le stesse modalità di cui al precedente comma entro novanta giorni dalla data di costituzione della autorità metropolitana.
Art. 13. Trasferimento degli atti.
1. Entro trenta giorni dalla data del decreto di cui all'art. 12 della presente legge l'Assessorato regionale ai Trasporti trasmette agli Enti Locali interessati elenchi degli autoservizi pubblici già di competenza regionale, con indicazione dei programmi di esercizio e delle aziende di trasporto esercenti, nonchè, a richiesta, ogni altro atto e documento occorrente per l'esercizio delle loro attribuzioni.
2. Entro il medesimo termine l'Assessorato regionale ai Trasporti trasmette gli atti dei procedimenti in corso.
Art. 14. Trasferimento di personale regionale.
1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con la presente legge, la Giunta regionale stabilisce, sentite le Province e la Città Metropolitana, il contingente di personale regionale da trasferire e le relative modalità.
Art. 15. Abrogazioni.
1. Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6, g, 9, 10 e 14 della
[*] Legge abrogata dall'art. 37 della
[1] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[1] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della