§ VI.3.49 - L.R. 18 dicembre 1996, n. 27.
Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:18/12/1996
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa).
Art. 3.  (Documento contabile allegato alla legge regionale 3 giugno 1996, n. 6. Modifiche e integrazione nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa).
Art. 4.  (Fondo per la reiscrizione delle economie a destinazione vincolata).
Art. 5.  (Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione).
Art. 6.  (Modifica della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17).
Art. 7.  (Integrazione alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 14).
Art. 8.  (Misure di sostegno in favore dei Settori ragioneria e sanità).
Art. 9.      1. Considerata la inderogabile necessità per i Settori personale e ragioneria di continuare ancora ad avvalersi dei servizi informatici forniti dal Consorzio Tecnopolis CSATA di Bari, nelle more [...]
Art. 10.  (Disposizioni in materia socio-sanitaria).
Art. 11.  (Norme urgenti nel settore dei trasporti).
Art. 12.  (Interventi e opere di natura infrastrutturale).
Art. 13.  (Incentivi all'occupazione).
Art. 14.      1.
Art. 15.  (Contributo a sostegno del FAO).


§ VI.3.49 - L.R. 18 dicembre 1996, n. 27.

Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996.

(B.U. 21 dicembre 1996, n. 137).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1996, approvato con legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, sono introdotte le variazioni di cui all'allegato "1" della presente legge.

 

     Art. 2. (Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa).

     1. Per effetto delle variazioni di cui all'art. 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, risulta modificato in lire 39.854.218.752.853 in termini di competenza e in lire 45.867.418.758.529 in termini di cassa per l'entrata e in lire 39.854.218.752.853 in termini di competenza e in lire 45.867.418.758.529 in termini di cassa per la spesa.

 

     Art. 3. (Documento contabile allegato alla legge regionale 3 giugno 1996, n. 6. Modifiche e integrazione nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa).

     1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 sono introdotte le variazioni e integrazioni di cui all'allegato "2" della presente legge.

 

     Art. 4. (Fondo per la reiscrizione delle economie a destinazione vincolata).

     1. Il fondo per la reiscrizione delle economie provenienti dal mancato impegno, nel corso dei rispettivi esercizi di mantenimento, dei residui di stanziamento relativi agli anni 1995 e precedenti connessi a fondi statali e comunitari con vincolo di destinazione, determinato al 31 dicembre 1995 in lire 508.998.472.154, è iscritto - al netto delle economie già utilizzate nel corrente esercizio 1996 - al cap. 1110049 nel complessivo importo di lire 507.092.653.809 ed è gestito a termini dell'art. 46 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, integrativo dell'art. 43 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17.

     2. L'allegato "3" della presente legge indica per esercizio di provenienza e singolo capitolo di bilancio le economie reiscrivibili nel corso della corrente gestione riferite alla data del 31 dicembre 1995.

 

     Art. 5. (Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione).

     1. Il fondo globale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si prevede di finanziare nell'anno 1996, iscritto sul capitolo 1110070 per complessive lire 29.800.000.000, viene ridotto a lire 19.500.000.000. L'allegato "4" della presente legge indica l'oggetto e l'importo degli stanziamenti destinati ai singoli interventi.

     2. Entro la data di pubblicazione della presente legge, le economie finanziarie derivanti dalla eventuale mancata utilizzazione delle disponibilità di cui al predetto fondo globale sono assegnate al fondo per residui passivi perenti dell'esercizio 1996.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le assegnazioni di cui al comma 2.

 

     Art. 6. (Modifica della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17). [1]

 

     Art. 7. (Integrazione alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 14). [2]

 

     Art. 8. (Misure di sostegno in favore dei Settori ragioneria e sanità). [3]

 

     Art. 9.

     1. Considerata la inderogabile necessità per i Settori personale e ragioneria di continuare ancora ad avvalersi dei servizi informatici forniti dal Consorzio Tecnopolis CSATA di Bari, nelle more della definita determinazione in ordine alla soluzione del problema della

informatizzazione dei predetti Settori, nella fase di transazione verso la gestione autonoma delle procedure, la Giunta è autorizzata a regolare con convenzione il rapporto con il CSATA fino al 31 dicembre 1997 e a definire, con transazione, le prestazioni fornite dal 1° gennaio 1996 fino alla data di entrata in vigore della nuova convenzione.

 

     Art. 10. (Disposizioni in materia socio-sanitaria). [4]

 

     Art. 11. (Norme urgenti nel settore dei trasporti). [5]

 

     Art. 12. (Interventi e opere di natura infrastrutturale).

     1. I progetti per la realizzazione di interventi e opere di natura infrastrutturale, di cui al titolo II - sez. FESR - legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3, già presentati a seguito di bandi di gara o di specifica previsione nel programma, valutati e ritenuti ammissibili, ma non finanziati, potranno essere ammessi a finanziamento con le risorse assegnate per il triennio POP Puglia 1997-1999.

     2. Prioritariamente saranno presi in considerazione i progetti per la realizzazione dei quali gli Enti titolari saranno in grado di garantire la copertura di almeno il 15% del costo totale dell'investimento pubblico e che presentino uno stato di avanzata fattibilità tecnico-amministrativa.

     3. A tal fine, i soggetti interessati dovranno far pervenire agli Assessorati competenti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, specifico provvedimento amministrativo.

     4. I progetti per la realizzazione delle infrastrutture rurali di cui alla misura 4.2.6 del sottoprogramma FEOGA del POP Puglia 1994/1999, già presentati a seguito di bando di gara, valutati favorevolmente e ritenuti ammissibili, ma non finanziati per insufficienza di fondi, potranno essere ammessi a finanziamento con priorità con le risorse finanziarie programmate per il triennio 1997/1999 del precitato POP.

 

     Art. 13. (Incentivi all'occupazione).

     1. Nei limiti degli stanziamenti di cui al presente articolo, la Regione Puglia concorre alla spesa, per attività formative destinate a nuovi assunti a tempo indeterminato, delle imprese o loro consorzi che abbiano stipulato accordi di programma e contratti di programma ai sensi della legge 7 aprile 1995, n. 104.

     2. Le attività formative non possono superare le novecento ore, per un parametro di lire 65 mila ora/corso/allievo comprensivo del reddito degli allievi occupati.

     3. La relativa sovvenzione non potrà essere superiore all'80% dell'importo del corso complessivo ammesso ed è soggetto a rendicontazione.

     4. Le attività formative sono sottoposte a vigilanza tecnico-didattica in itinere dal competente Ufficio Ispettivo dell'Assessorato alla formazione professionale.

     5. Le richieste di sovvenzione sono istruite e valutate dall'Assessorato alla formazione professionale e approvate dalla Giunta regionale.

     6. I relativi progetti devono contenere almeno:

     a) il programma didattico;

     b) l'analisi dei costi.

     7. La sovvenzione non è cumulabile con altri interventi di aiuti all'occupazione di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 2084/1993.

     8. Al fine di sostenere l'attività formativa di cui ai commi precedenti viene stanziata la somma di lire 6 miliardi sul cap. 0963010.

 

     Art. 14.

     1. [6].

     2. [7].

     3. [8].

     4. [9].

     5. [10].

 

     Art. 15. (Contributo a sostegno del FAO).

     1. Al fine di contribuire al sostegno di progetti rivolti ad alleviare la fame nel mondo, tema oggetto di specifico approfondimento nel corso di un vertice mondiale a Roma, viene disposta l'erogazione di un apposito contributo in favore della FAO.

     2. Per l'anno 1996 viene a tal fine iscritta la somma di lire 100 milioni sul capitolo 0782025 con corrispondente riduzione del capitolo 0781030.

     3. Per gli anni successivi si provvederà in sede di predisposizione dei rispettivi bilanci, utilizzando le eventuali risorse finanziarie rimaste inutilizzate da parte dei Comuni e degli Enti destinatari dei fondi stessi.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegati

(Omissis)

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 115 della L.R. 28/2001.

[2] Articolo rinviato dal governo.

[3] Articolo rinviato dal governo.

[4] Modifica la L.R. 3 giugno 1996, n. 6.

[5] Modifica la L.R. 3 giugno 1996, n. 6.

[6] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 28 marzo 1997, n. 11.

[7] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 28 marzo 1997, n. 11.

[8] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 28 marzo 1997, n. 11.

[9] Comma abrogato dall’art. 36 della L.R. 7 agosto 2002, n. 15.

[10] Comma abrogato dall’art. 36 della L.R. 7 agosto 2002, n. 15.