§ V.4.16 – L.R. 3 aprile 1995, n. 11.
Modifiche delle leggi regionali 8 Gennaio 1992, n. 3 e 5 Agosto 1993, n. 13.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 trasporti
Data:03/04/1995
Numero:11


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. L'art. 15 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 «Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali» è così sostituito
Art. 3. 


§ V.4.16 – L.R. 3 aprile 1995, n. 11.

Modifiche delle leggi regionali 8 Gennaio 1992, n. 3 e 5 Agosto 1993, n. 13.

(B.U. 18 aprile 1995, n. 39).

 

Art. 1. [1]

     [1. All'art. 11 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 «Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici» è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis)].

 

     Art. 2.

     1. L'art. 15 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 «Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali» è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 3. [2]


[1] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 25 marzo 1999, n. 13, salve le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso art. 37, L.R. 13/99.

[2] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 maggio 1998, n. 14. Sostituiva il comma 4, art. 3, della L.R. 5 agosto 1993, n. 13.