Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 edilizia residenziale |
Data: | 31/08/1981 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. 1. Il contributo regionale sui mutui agevolati previsti dalla legge regionale 21 giugno 1980, n. 76 potrà essere concesso anche per il completamento di programmi di edilizia agevolata fruenti di [...] |
Art. 2. Le cooperative edilizie con area assegnata in diritto di proprietà che hanno presentato alla Regione Puglia richiesta di contributi sui mutui agevolati comunque non accolte e che abbiano iniziato i [...] |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. I mutui a tasso agevolato previsti dalla legge regionale 9 febbraio 1981, n. 16, con contributo regionale, sono concessi dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio che abbiano sottoscritto con [...] |
Art. 6. E' costituito un fondo di anticipazione di L. 150.000.000 sul quale graveranno i contributi semestrali relativi ai mutui stipulati ai sensi dell'art. 38 della legge statale n. 457 del 5 agosto 1978 [...] |
Art. 7. L'Assessore competente, se delegato, esercita, a mezzo del Settore Edilizia Residenziale, già previsto dalla legge regionale 24 aprile 1980, n. 33 e formalmente istituito con il presente articolo, [...] |
Art. 8. |
Art. 9. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, potrà elevare, sentita la competente Commissione, utilizzando i fondi assegnati per l'integrazione di cui all'art. 1 della legge n. 76 del 21 giugno [...] |
Art. 10. (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza). - (Omissis). |
§ V.2.7 - L.R. 31 agosto 1981, n. 50. - Provvedimenti urgenti per il
completamento di programmi di edilizia residenziale agevolata e modifiche alla legge regionale 24 aprile 1980, n. 33.
Art. 1. Il contributo regionale sui mutui agevolati previsti dalla legge regionale 21 giugno 1980, n. 76 potrà essere concesso anche per il completamento di programmi di edilizia agevolata fruenti di contributi comunque rivenienti da leggi dello Stato, già avviati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, purché gli Enti attuatori dimostrino che, alla data del 22 aprile 1980, i lavori non erano stati ultimati e che non era stato stipulato con l'Istituto mutuante l'atto di erogazione e quietanza finale del mutuo principale. Sono ammissibili le richieste tendenti a realizzare i rimanenti alloggi previsti in un lotto o comparto, anche se i soggetti attuatori, alla data della domanda alla Regione, non avevano ottenuto l'assegnazione di tutte le superfici costituenti il lotto o comparto, ma solo una parte di esse [1].
Per i programmi costruttivi di edilizia agevolata realizzati da Cooperative edilizie su aree concesse dai Comuni in diritto di superficie nei piani di zona di cui alla
I mutui integrativi e supplettivi, concessi ai sensi del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 1 della
Le domande per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo dovranno essere inoltrate alla Regione Puglia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2. Le cooperative edilizie con area assegnata in diritto di proprietà che hanno presentato alla Regione Puglia richiesta di contributi sui mutui agevolati comunque non accolte e che abbiano iniziato i lavori entro il 30 aprile 1979, a richiesta da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono ottenere dalla Giunta regionale il contributo sui mutui agevolati destinati alla realizzazione di tali programmi, purché gli stessi siano stati localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla
Per le suddette Cooperative saranno riconosciute valide le norme tecniche vigenti prima dell'entrata in vigore della
I mutui previsti dal presente articolo saranno concessi dagli Istituti di credito convenzionati con la Regione Puglia con le norme e le procedure previste dalla
Art. 5. I mutui a tasso agevolato previsti dalla
Ai mutui di cui al precedente comma sono applicate, intendendosi la Regione sostituita agli Organi amministrativi statali, tutte le norme previste in merito dalla
Art. 6. E' costituito un fondo di anticipazione di L. 150.000.000 sul quale graveranno i contributi semestrali relativi ai mutui stipulati ai sensi dell'art. 38 della
Con la definizione dei mutui con la conseguente messa a regime del meccanismo di ammortamento previsto dalla
Art. 7. L'Assessore competente, se delegato, esercita, a mezzo del Settore Edilizia Residenziale, già previsto dalla
Art. 9. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, potrà elevare, sentita la competente Commissione, utilizzando i fondi assegnati per l'integrazione di cui all'art. 1 della
Art. 10. (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza). - (Omissis).
[1] Così sostituito dalla
[2] Sostituito dalla
[3] Modifica la
[4] Modifica le LL.RR. n. 57 del 29 agosto 1979 e n. 76 del 21 giugno 1980.
[5] Così sostituito dalla
[6] Modifica la L.R n. 33 del 24 aprile 1980.